Cassazione Civile, Sentenza n. 1483/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società incaricata della gestione del servizio ambientale aveva emesso nei confronti della società contribuente un avviso di accertamento per il pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Il ricorso della contribuente contro l'avviso era stato respinto in primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 31 agosto 2015, aveva invece accolto l'appello, ritenendo che il Comune potesse proseguire nell'applicazione della TIA 1 soltanto se il passaggio dalla TARSU fosse stato deliberato prima del 29 aprile 2006. La società gestrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 238, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e l'erronea valutazione della legittimità della deliberazione comunale n. 44 del 2006; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse considerato il principio nomofilattico espresso dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4756/2013.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi, esaminati congiuntamente perché riferiti al medesimo profilo normativo. Ha confermato che, dal 29 aprile 2006, la TIA 1 prevista dall'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 era soppressa e che la disciplina transitoria consentiva di continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati, ma non permetteva ai Comuni che non fossero già passati alla TIA 1 di deliberare successivamente tale passaggio. La deliberazione comunale del 30 maggio 2006 istitutiva della TIA 1 era dunque illegittima; non era decisivo il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in considerazione delle obiettive incertezze normative e delle oscillazioni giurisprudenziali. Ha inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
art. 49 D.Lgs. n. 22/1997
La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.
La TIA 1 istituita dall'art. 49 è stata soppressa con l'entrata in vigore dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006; la norma non autorizzava nuovi passaggi alla TIA 1 dopo tale data.
art. 238, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006
“La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.”
La soppressione della TIA 1 decorre dall'entrata in vigore dell'art. 238; la clausola di salvaguardia va letta nei limiti espressamente previsti dal comma 11.
art. 238, comma 11, D.Lgs. n. 152/2006
“Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”
La salvaguardia transitoria mantiene applicabili le discipline regolamentari già vigenti, ma non consente l'adozione, dopo la soppressione della TIA 1, di una nuova delibera comunale diretta a istituire tale tariffa.
art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 152/2006
“Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 citato, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”
La continuità normativa è assicurata mantenendo temporaneamente efficaci i provvedimenti attuativi già adottati, non consentendo l'emanazione di nuovi provvedimenti fondati sulla disciplina abrogata.
Entrambi i motivi sono da trattare congiuntamente perchè incentrati su di un medesimo profilo della disciplina di fattispecie, e sono destituiti di fondamento.
I motivi di ricorso relativi al medesimo profilo normativo possono essere esaminati congiuntamente; nel caso concreto entrambi sono stati ritenuti infondati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, sussistendone i presupposti processuali, va dato atto dell'obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Dopo la soppressione della TIA 1 disposta dall'art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la disciplina transitoria consente di mantenere l'applicazione delle discipline regolamentari e dei provvedimenti attuativi già vigenti o adottati, ma non autorizza un Comune che non fosse già passato alla TIA 1 a deliberare successivamente il passaggio a tale tariffa.
- La clausola di continuità prevista dall'art. 264, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 152 del 2006 preserva l'efficacia dei provvedimenti attuativi anteriori fino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti della nuova disciplina, senza far rivivere la tariffa soppressa né consentire l'adozione di nuovi atti attuativi della disciplina abrogata.
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