Cassazione Civile, Sentenza n. 1471/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La società contribuente, oggi Banca Ifis S.p.A. e già Toscana Finanza S.p.A., aveva acquistato per Euro 93.645,00 un credito IVA del concordato preventivo di una società. Impugnava il diniego di rimborso, deducendone la lesività e l’illegittimità per difetto di motivazione, perché fondato sulla sola omessa presentazione del modello VR, nonché la nullità ai sensi dell’art. 6, comma 5, della L. n. 212/2000. La Commissione tributaria provinciale di Lucca accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello dell’Agenzia, confermando l’ammissibilità dell’impugnazione e ritenendo che l’indicazione del credito nel quadro VX della dichiarazione manifestasse la volontà di ottenerne il rimborso anche senza il modello VR. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi. Con il primo, denunciava la violazione degli artt. 30, comma 2, e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972: sosteneva che il modello VR fosse indispensabile per perfezionare la richiesta di rimborso e che, in sua assenza, operasse il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, non essendo state presentate né tale istanza né il modello. Con il secondo, deduceva che, anche ritenendo non decaduto il diritto, la contribuente non aveva provato l’esistenza e l’ammontare del credito. La Corte ha respinto il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dando continuità all’orientamento secondo cui, in materia di rimborso IVA, la compilazione del quadro VX4 della dichiarazione annuale manifesta la volontà di recuperare il credito anche senza presentazione del modello VR. Pertanto, una volta espressa tale volontà in dichiarazione, il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione decennale e non alla decadenza biennale dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché introduceva una doglianza nuova: il diniego impugnato e le difese svolte nei gradi di merito si fondavano sull’omessa presentazione del modello VR e dell’istanza, mentre la contestazione relativa alla mancata prova dell’an e del quantum del credito non era stata riproposta in appello; il generico riferimento svolto davanti alla CTP alla carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità non era sufficiente. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato l’Agenzia delle Entrate alle spese, liquidate in Euro 7.300,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
in tema di rimborsi IVA, è sufficiente la manifestazione di volontà esercitata dal contribuente mediante la compilazione del quadro VX4 nella dichiarazione annuale anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR.
La compilazione del quadro VX4 della dichiarazione annuale è sufficiente a manifestare la volontà del contribuente di ottenere il rimborso IVA, senza necessità di presentare anche il modello VR.
art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972
in tema di rimborsi IVA, è sufficiente la manifestazione di volontà esercitata dal contribuente mediante la compilazione del quadro VX4 nella dichiarazione annuale anche se non accompagnata dalla presentazione del modello VR.
La procedura di rimborso IVA non richiede, per manifestare la volontà di recuperare il credito indicato in dichiarazione, l’ulteriore presentazione del modello VR.
art. 21 D.Lgs. n. 546/1992
Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito, il diritto al rimborso -pur in assenza di specifica domanda- non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 ma solo a quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.p.c.
Quando la volontà di ottenere il rimborso è stata manifestata nella dichiarazione annuale, il diritto non è soggetto al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, anche se manca una domanda specifica.
art. 2946 c.c.
Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito, il diritto al rimborso -pur in assenza di specifica domanda- non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 ma solo a quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.p.c.
Il diritto al rimborso IVA la cui volontà sia stata manifestata nella dichiarazione annuale è assoggettato alla prescrizione decennale.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, l’indicazione del credito nel quadro VX4 della dichiarazione annuale integra una manifestazione di volontà di ottenere il rimborso, anche se non è presentato il modello VR.
- Quando la volontà di recuperare il credito IVA risulta dalla dichiarazione annuale, il diritto al rimborso è soggetto alla prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
- È inammissibile in cassazione la doglianza che introduce una questione nuova, non proposta o non mantenuta nel giudizio di appello; un riferimento generico svolto nel primo grado non basta a evitare tale preclusione.
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