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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1481/2020 del 23/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato l’avviso di accertamento emesso dalla società ricorrente per il pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) relativa agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009. Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza depositata il 31 agosto 2015, aveva accolto l’appello del contribuente, ritenendo che solo i Comuni che avevano deliberato il passaggio alla TIA prima del 29 aprile 2006 potessero continuare ad applicarla. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 238, comma 11, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e l’erronea valutazione della legittimità della deliberazione comunale n. 44 del 2006; con il secondo ha dedotto violazione di legge e omesso esame di un punto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato il principio nomofilattico espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 4756/2013. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, entrambi riferiti alla disciplina transitoria della TIA dopo l’entrata in vigore del Codice dell’ambiente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, dal 29 aprile 2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, la TIA prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997 era soppressa e che la disciplina transitoria consentiva di mantenere soltanto le discipline regolamentari e i provvedimenti attuativi già vigenti o adottati. Non era quindi consentito ai Comuni che non fossero già passati alla TIA di istituirla successivamente: la deliberazione comunale del 30 maggio 2006 che aveva disposto il passaggio dalla TARSU alla TIA 1 era illegittima. La Corte ha confermato la soluzione della CTR e ha dato continuità ai precedenti conformi, disattendendo l’orientamento minoritario richiamato in motivazione. Nulla sulle spese, poiché il contribuente intimato non si è costituito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49

    La tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

    La TIA 1 è stata soppressa dal 29 aprile 2006, salva l’applicazione delle sole disposizioni transitorie previste dal Codice dell’ambiente.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, commi 1 e 11

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal d..p.r. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    La salvaguardia prevista dal comma 11 mantiene applicabili le discipline regolamentari già vigenti, ma non consente di istituire la TIA 1 dopo la soppressione della tariffa né di protrarre il precedente regime transitorio oltre le disposizioni già vigenti.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 264, comma 1, lett. i)

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal d..p.r. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    La continuità normativa è assicurata soltanto per i provvedimenti attuativi già adottati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti del nuovo Codice; non ne deriva l’ultrattività del potere di istituire la TIA 1.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11

    Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal d..p.r. n. 158 del 1999, art. 11, posto che, con la soppressione della tariffa di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, le clausole di salvaguardia avevano ad oggetto (solo) le discipline regolamentari “vigenti” (art. 238, comma 11, cit.), ed i “provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22” (art. 264, comma 1, lett. i). cit.); laddove, allora, – ed in difetto di una chiara voluntas legis di segno contrario (id est nel segno della ultrattività), – alcun regime transitorio (qual correlato all’istituzione della TIA 1; D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49) poteva residuare (oltre, dunque i regolamenti già “vigenti” ed i “provvedimenti attuativi” già adottati) all’indomani della soppressione di quella stessa tassa (la TIA 1).

    Il regime transitorio del metodo tariffario previsto dal regolamento del 1999 non è proseguito oltre la soppressione della TIA 1 intervenuta il 29 aprile 2006.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    La disposizione ha introdotto l’obbligo di attestare, ricorrendone i presupposti, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Dalla soppressione della TIA 1, disposta con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 il 29 aprile 2006, deriva che i Comuni potevano continuare ad applicare soltanto le discipline regolamentari già vigenti e i provvedimenti attuativi già adottati; non potevano invece istituire la TIA 1 dopo tale data.
  • La clausola di continuità normativa prevista dal Codice dell’ambiente non perpetua il precedente regime transitorio della TIA 1: tutela esclusivamente la continuità delle disposizioni regolamentari vigenti e dei provvedimenti attuativi preesistenti, in assenza di una chiara previsione legislativa di ultrattività.

Come è indicizzato

MaterieRiscossione
RamiTributi

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