Cassazione Civile, Sentenza n. 1487/2020 del 23/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento notificata il 15 giugno 2011, per Euro 69.750,00 dovuti a titolo di tariffa ambientale per l’anno 2009. La cartella era stata emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo per omesso pagamento della tariffa indicata in un avviso di accertamento notificato l’8 aprile 2010 e non impugnato, quindi divenuto definitivo. La Commissione tributaria provinciale di Latina aveva accolto il ricorso ritenendo invalida la notificazione dell’avviso presupposto, poiché non risultava indicata la qualifica del firmatario dell’avviso di ricevimento. La Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza depositata il 22 febbraio 2016, aveva accolto l’appello della società concessionaria, considerando ritualmente notificato l’avviso e rilevando che non erano stati prospettati vizi propri della cartella. In Cassazione la contribuente ha sollevato due questioni preliminari: la carenza di legittimazione della concessionaria, che dal 31 dicembre 2011 non sarebbe più stata gestore della TIA, sostenendo che il Comune aveva ripreso la gestione del tributo e del contenzioso; e la violazione del giudicato esterno relativo a una diversa annualità, nel quale sarebbe stata riconosciuta l’applicazione di tre diverse tariffe, mentre l’avviso qui controverso applicava la sola categoria n. 22, ristoranti. Con il motivo di ricorso ha inoltre denunciato l’omessa pronuncia della CTR sui vizi propri della cartella: mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento e violazione dell’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambe le questioni preliminari e il motivo di ricorso. Quanto alla legittimazione della concessionaria, ha applicato l’art. 111, primo comma, c.p.c.: il trasferimento a titolo particolare del rapporto controverso durante il processo non determina la prosecuzione automatica del giudizio con il successore, che può intervenire o essere chiamato, mentre il processo prosegue tra le parti originarie; inoltre, dall’addendum alla convenzione risultava che alla concessionaria spettava comunque l’attività di recupero per il periodo 2006-2009. Ha escluso la rilevanza del giudicato esterno invocato, poiché esso riguardava l’avviso di accertamento ormai definitivo e una diversa annualità, mentre il giudizio sulla cartella poteva riguardare soltanto vizi propri di quest’ultima. Sul vizio di sottoscrizione, ha affermato che la mancanza della firma del funzionario non invalida la cartella quando la sua riferibilità all’autorità emittente non è dubbia: nella specie era contestata soltanto l’identificazione della persona fisica del funzionario, non l’attribuzione della cartella all’ufficio competente. Sulla motivazione, ha ritenuto corretta la CTR: poiché la cartella seguiva un avviso di accertamento regolarmente portato a conoscenza della contribuente e già definitivo, non era necessaria una motivazione specifica della cartella quale primo atto impositivo. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 111, primo comma, c.p.c.
la successione nel rapporto giuridico relativo alla gestione della tariffa Tia trova regolamentazione nell’art. 111 c.p.c., comma 1, che prevede che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue sempre tra le parti originarie, salva la facoltà del successore a titolo particolare (nella fattispecie in esame il Comune di Latina) di intervenire e di essere chiamato, e la possibilità per l’alienante (nella fattispecie la concessionaria Latina Ambiente spa) di essere estromesso sull’accordo delle parti
Il trasferimento a titolo particolare del rapporto controverso intervenuto durante il processo non sostituisce automaticamente il successore alla parte originaria: il giudizio prosegue tra le parti originarie, ferma la facoltà del successore di intervenire o essere chiamato e quella di estromissione dell’alienante alle condizioni previste.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
Costituisce infatti diritto vivente, il principio secondo cui l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto proviene.
La sottoscrizione autografa della cartella di pagamento non è requisito di validità se la legge non la prevede e se i dati del documento consentono di attribuire con certezza l’atto all’autorità da cui proviene.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Per quanto attiene al secondo profilo (carenza di motivazione), la CTR ha motivato osservando che, trattandosi di cartella successiva ad avviso di accertamento regolarmente portato a conoscenza della società contribuente, non era necessaria una specifica motivazione; si tratta di ratio corretta, dal momento che la cartella non costituiva il primo atto determinativo della pretesa impositiva portato a conoscenza della contribuente.
Quando la cartella segue un avviso di accertamento regolarmente comunicato, non è necessaria una sua motivazione specifica, poiché non costituisce il primo atto con cui la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del contribuente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello spettante per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha attestato la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Se durante il processo il rapporto controverso è trasferito a titolo particolare, il giudizio prosegue tra le parti originarie; il successore può intervenire o essere chiamato, mentre l’estromissione dell’alienante richiede l’accordo delle parti.
- La cartella di pagamento non è invalida per la sola mancanza della sottoscrizione autografa del funzionario quando la legge non prescrive tale requisito e l’atto è comunque attribuibile con certezza all’autorità competente.
- Quando la cartella è successiva a un avviso di accertamento regolarmente portato a conoscenza del contribuente, essa non richiede una motivazione specifica quale primo atto determinativo della pretesa impositiva.
- Nel giudizio di impugnazione della cartella possono essere dedotti i vizi propri della cartella; non è possibile rimettere in discussione, tramite tale impugnazione, l’avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.
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