Cassazione Civile, Sentenza n. 1480/2020 del 23/01/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2006, il reddito dichiarato dal contribuente ai fini IRPEF, pari a 14.826 euro, era stato rettificato in 80.251 euro sulla base di accertamenti bancari. Erano emersi versamenti in contanti per complessivi 35.000 euro in favore di una società della quale il contribuente era socio; la Commissione tributaria regionale della Campania aveva ritenuto non provato che tali versamenti non fossero riferibili a operazioni imponibili. La Commissione tributaria provinciale di Benevento aveva respinto il ricorso contro l’avviso e la CTR, con sentenza n. 920/44/14 depositata il 3 febbraio 2014, aveva respinto l’appello. Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma il testo non ne espone il contenuto. Con memoria del 31 ottobre 2019 ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rinunciando al ricorso nell’ambito della definizione agevolata della lite e producendo documentazione attestante l’integrale pagamento delle somme dovute secondo il piano di rateizzazione approvato.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata della lite prevista dall’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016, preso atto della rinuncia al ricorso e dell’integrale pagamento di quanto dovuto. Non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Non ha statuito sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto la relativa disciplina è insita nella definizione agevolata. Ha inoltre escluso i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016
Può, pertanto, così come richiesto, dichiararsi l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata della lite ai sensi della succitata disposizione di legge.
La definizione agevolata, accompagnata dalla rinuncia al ricorso e dalla prova dell’integrale pagamento delle somme dovute, determina l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Non sussistono, in relazione all’intervenuta definizione agevolata della lite, i presupposti di legge per il pagamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo pari al contributo unificato versato in occasione dell’iscrizione a ruolo del ricorso.
Quando il giudizio si estingue per definizione agevolata della lite, non ricorrono i presupposti per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
Massime di principio
- La definizione agevolata della lite, se perfezionata mediante l’integrale pagamento di quanto dovuto e accompagnata dalla rinuncia al ricorso, comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la disciplina delle spese è insita nella definizione stessa e non occorre una statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
- L’estinzione del giudizio conseguente alla definizione agevolata esclude, nella fattispecie considerata, il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione.
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