Cassazione Civile, Ordinanza n. 32369/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in parziale accoglimento dell'appello della contribuente, aveva ritenuto utilizzabili ai fini fiscali alcune fatture emesse da un terzo per attività di recupero crediti stragiudiziale. L'Ufficio sosteneva che, per la loro estrema genericità, le fatture non consentissero né la deduzione dei costi ai fini delle imposte dirette né la detrazione dell'IVA, lamentando violazione dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986. La contribuente non si è costituita in cassazione. La CTR aveva invece ritenuto che la genericità della dicitura 'prestazioni per vostro conto' potesse essere colmata da altra documentazione disponibile, in particolare un contratto di collaborazione e un registro delle pratiche evase.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il principio invocato dall'Agenzia, secondo cui fatture troppo generiche non giustificano la deducibilità dei costi, non era pertinente al caso deciso, perché qui la CTR non aveva valorizzato la fattura isolatamente, ma l'aveva integrata con ulteriore documentazione coerente. La Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di IVA, l'irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità, ma l'amministrazione deve comunque considerare altri documenti, messaggi o informazioni complementari forniti dal soggetto passivo. Le doglianze dell'Ufficio sono state ritenute, nella sostanza, una richiesta di rivalutazione del merito, non proponibile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della contribuente. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
la censura è stata formalmente proposta come violazione di legge, ma è stata ritenuta inammissibilmente diretta a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
la fattura deve contenere i requisiti prescritti; la loro mancanza fa venir meno la presunzione di veridicità, ma può essere integrata da altra documentazione complessiva rilevante ai fini della detrazione IVA.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
la deducibilità dei costi è contestabile quando le indicazioni fatturali sono generiche, ma la verifica deve tenere conto dell'insieme degli elementi documentali disponibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.
Massime di principio
- In materia di IVA e imposte dirette, la genericità della fattura non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del costo se la prestazione può essere ragionevolmente ricostruita attraverso altra documentazione coerente nella disponibilità del contribuente.
- L'irregolarità della fattura fa venir meno la presunzione di veridicità dell'operazione documentata, ma non esclude che il diritto alla detrazione o alla deduzione sia provato con elementi complementari.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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