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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21635/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposta di fabbricazione su oli minerali e derivati relativa all'anno 2006, notificata a una società in quanto coobbligata di un'altra società, dopo cessione d'azienda. La CTR aveva respinto l'appello della contribuente ritenendo: che il cessionario fosse tenuto, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 472/1997, non solo per imposta e sanzioni ma anche per indennità e interessi di mora; che la cartella non dovesse essere accompagnata dall'atto presupposto richiamato; che il termine di prescrizione fosse decennale; e che fosse territorialmente competente l'agente della riscossione di L'Aquila. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: violazione dell'art. 14 d.lgs. 472/1997 per l'estensione della responsabilità a indennità e interessi di mora; violazione dell'art. 7 l. 212/2000 per mancata allegazione dell'atto di richiesta di pagamento; violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 per la prescrizione decennale anziché quinquennale; violazione dell'art. 46 d.P.R. 602/1973 per incompetenza territoriale dell'agente della riscossione emittente la cartella, essendo il domicilio fiscale della società a Roma.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo, ritenendolo pregiudiziale, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. La cartella è stata ritenuta nulla perché emessa dall'agente della riscossione di L'Aquila nonostante il domicilio fiscale della società fosse in Roma, con conseguente incompetenza territoriale dell'agente emittente. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle controricorrenti, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate. È poi intervenuta un'ordinanza di correzione di errore materiale che ha precisato la condanna alle spese in favore della ricorrente con distrazione al procuratore antistatario e la pluralità delle controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    La norma non è stata ritenuta idonea a derogare alla disciplina generale che individua, per la riscossione, il soggetto tenuto e i limiti oggettivi della responsabilità; nel ricorso si contestava che essa non comprendesse indennità di mora e interessi di mora.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La CTR l'aveva intesa come norma che impone il pagamento sia dell'indennità di mora sia degli interessi di mora; tale ricostruzione è stata richiamata nel ragionamento della sentenza, ma non è stata scrutinata nel merito perché assorbita.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Nel ricorso si deduceva che l'atto presupposto dovesse essere allegato alla cartella; la questione è stata assorbita dall'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997

    Nel ricorso si contestava l'applicazione del termine decennale di prescrizione a indennità e interessi di mora; la questione è stata assorbita.

  • art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La competenza territoriale dell'agente della riscossione che emette la cartella va correlata al domicilio fiscale del contribuente; se la cartella è emessa da agente territorialmente incompetente, l'atto è nullo.

  • artt. 12 e 24 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamati dalla Corte per affermare che il ruolo deve essere consegnato all'agente della riscossione territorialmente coincidente con il domicilio fiscale del contribuente e che a tale criterio si conforma il rapporto diretto tra agente e contribuente.

  • art. 288, comma 2, ultimo inciso c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo dell'ordinanza di correzione per la modifica del dispositivo dell'ordinanza precedente.

  • art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo dell'ordinanza di correzione per l'adempimento della correzione materiale.

Massime di principio

  • La competenza territoriale a emettere la cartella di pagamento spetta all'agente della riscossione il cui ambito operativo coincide con il domicilio fiscale del contribuente; la violazione di tale criterio comporta la nullità della cartella.
  • Il ruolo deve essere affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione territorialmente competente rispetto al domicilio fiscale del debitore, poiché la cartella è espressione di un rapporto diretto tra agente e contribuente.
  • Quando un motivo di ricorso è logicamente pregiudiziale e conduce alla cassazione con decisione nel merito, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono esame.
  • Nel giudizio di legittimità, l'errore materiale sul dispositivo, anche relativo al soggetto condannato alle spese o alla distrazione in favore del procuratore antistatario, è emendabile con apposita correzione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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