Cassazione Civile, Ordinanza n. 24341/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2011 con cui il Comune ha richiesto una maggiore imposta, assumendo che il valore imponibile di alcune aree fabbricabili fosse superiore a quello dichiarato dai proprietari. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo corretta la stima del valore venale dell'area effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, pari a 23,50 euro/mq, in luogo del valore comunale di 55 euro/mq fissato con delibera consiliare. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: primo, nullità della sentenza per violazione del contraddittorio sulla consulenza tecnica, sostenendo che la relazione era stata depositata solo tre giorni prima dell'udienza; secondo, nullità e/o violazione di legge per avere il giudice di merito aderito alla consulenza senza adeguata verifica dei parametri legali di determinazione del valore venale e senza motivazione corretta; terzo, analoga violazione di legge e vizio motivazionale per la medesima ragione, denunciando che il consulente aveva fondato la stima anche su elementi tratti dalla propria esperienza professionale anziché sui criteri normativi tassativi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il contraddittorio sulla consulenza tecnica fosse stato rispettato perché la bozza della relazione era stata trasmessa alle parti, i contribuenti avevano presentato osservazioni e il Comune non aveva né depositato osservazioni né chiesto rinvio o termine per dedurre. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, riqualificandoli come censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché il giudice di appello aveva recepito in modo acritico la consulenza tecnica senza considerare i fatti storici decisivi imposti dall'art. 5 d.lgs. n. 504/1992 per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale dedotto per violazione del contraddittorio sulla consulenza è stato escluso perché il procedimento peritale aveva consentito alle parti di interloquire sulla bozza della relazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure formalmente prospettate come violazione di legge sono state trattate insieme e riqualificate dalla Corte come vizio di omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La sentenza di merito che recepisce la consulenza tecnica può essere censurata se omette di considerare un preciso fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile ICI è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, da determinarsi secondo parametri normativamente vincolanti e tassativi.
Richiamati per la disciplina della consulenza tecnica e del contraddittorio sulle operazioni peritali.
artt. 32 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità processuale e del regime degli atti nel processo tributario.
Richiamati per contestare la valutazione della prova e della consulenza tecnica da parte del giudice di merito.
Richiamato quale norma sull'onere della prova in relazione alla determinazione del valore imponibile.
artt. 3, 24 e 111 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno della lesione del contraddittorio e del diritto di difesa.
artt. 52 e 59 d.lgs. n. 446/1997
Richiamati nel quadro della disciplina dei tributi locali e del potere regolamentare dell'ente impositore.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo alla determinazione del valore imponibile ICI delle aree fabbricabili, il giudice di merito deve verificare la stima alla luce dei parametri legali tassativi fissati dall'art. 5 d.lgs. n. 504/1992: zona territoriale, indice di edificabilità, destinazione d'uso, oneri di adattamento del terreno e prezzi medi di mercato di aree analoghe.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire i criteri normativi con valutazioni meramente apodittiche o fondate sull'esperienza personale del consulente; il giudice che vi aderisca deve dar conto dell'esame dei fatti storici decisivi e dei dati oggettivi rilevanti.
- Il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. sussiste quando la sentenza recepisce acriticamente una consulenza tecnica omettendo di considerare un fatto storico, preciso, decisivo e oggetto di contraddittorio tra le parti.
- Il contraddittorio sulla consulenza tecnica è rispettato se la bozza della relazione viene trasmessa alle parti e queste hanno la possibilità di presentare osservazioni; la mancata utilizzazione di tale facoltà e la mancata richiesta di rinvio non consentono di far valere in cassazione una lesione del diritto di difesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24281/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24282/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24283/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24284/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24286/2025 del 01/09/2025
- ordinanza_civile · 1 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24294/2025 del 01/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →