Cassazione Civile, Ordinanza n. 17172/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società aveva presentato istanza di rimborso dell'IRAP versata per l'anno 2002, rimasta senza risposta e quindi impugnata tramite ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. In primo grado la domanda era stata respinta perché il giudice aveva ritenuto ostativa la tardiva adesione della contribuente alla sanatoria fiscale di cui all'art. 9 della l. n. 289/2002, adesione documentata solo a seguito di un ordine di esibizione disposto dal giudice tributario. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7, 32 e 58 del d.lgs. n. 546/1992, perché la decisione di merito si sarebbe fondata su un documento prodotto irritualmente in virtù di un ordine di esibizione illegittimo e non autonomamente prodotto in appello; 2) falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2700 e 2702 c.c., sostenendo che, espunta quella produzione, l'unico elemento ritualmente acquisito fosse una mera interrogazione all'anagrafe tributaria, insufficiente a provare l'adesione alla sanatoria; 3) violazione dell'art. 9, comma 9, l. n. 289/2002, assumendo che tale norma precluderebbe il rimborso solo quando si rimetta in discussione il presupposto d'imposta, non anche quando si chieda il rimborso di maggiorazioni ritenute incostituzionali.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto illegittimo l'ordine di esibizione posto a fondamento dell'ingresso del documento nel primo grado, perché utilizzato per colmare una lacuna probatoria della parte. Ha affermato che, in appello, la parte che voglia avvalersi di quel documento deve produrlo nuovamente ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, e non può limitarsi a un mero richiamo, salvo ipotesi specifiche non dimostrate nel caso concreto. Poiché il documento era stato prodotto in primo grado in "copia per immagine", esso era comunque nella disponibilità dell'amministrazione, che aveva quindi l'onere di produrlo in appello; non avendolo fatto, il richiamo era insufficiente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 9, l. 27 dicembre 2002, n. 289
richiamato come disposizione sulla sanatoria fiscale; il terzo motivo sosteneva che non precluda ogni rimborso, ma la Corte non ha deciso sul punto perché il motivo è stato assorbito.
art. 9, comma 9, l. 27 dicembre 2002, n. 289
dedotto dalla ricorrente come norma che osterebbe al rimborso solo in caso di contestazione del presupposto d'imposta; la questione è rimasta assorbita.
art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di poteri istruttori del giudice tributario; l'ordine di esibizione è stato ritenuto illegittimo perché volto a supplire alla carenza probatoria della parte.
art. 32, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
indicato come termine per il deposito dei documenti nel processo tributario; la mancata tempestiva produzione del documento in primo grado è stata valorizzata dalla Corte.
art. 58, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
consente la produzione di nuovi documenti in appello; tuttavia la parte deve produrre il documento e non limitarsi a un semplice richiamo.
art. 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è la norma che la Corte richiama per affermare l'onere di produzione in appello del documento già entrato nel processo in modo irregolare.
invocato dalla ricorrente sulla valutazione della prova; il motivo è stato accolto congiuntamente al primo per insufficienza del materiale probatorio validamente acquisito.
richiamato dalla ricorrente quanto all'efficacia probatoria degli atti; la censura è stata accolta nei limiti della complessiva valutazione della prova documentale.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della provenienza e della sottoscrizione del documento; anche questo motivo è stato accolto con il primo.
art. 25, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per spiegare che i fascicoli di parte confluiscono nel fascicolo d'ufficio e che il documento, una volta acquisito, non restava più nella disponibilità della parte, salvo che nel caso concreto la Corte ha ritenuto comunque necessaria la produzione in appello.
richiamato come norma applicabile per rinvio nel processo tributario, a fondamento dell'inserimento del documento nel fascicolo d'ufficio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, se un documento entra nel giudizio di primo grado tramite un ordine di esibizione illegittimo emesso per colmare la carenza probatoria di una parte, quel documento non può essere semplicemente richiamato in appello: deve essere nuovamente prodotto per poter essere utilmente valutato.
- La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa dall'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, ma l'onere di utilizzarli incombe sulla parte interessata, che non può sostituire la produzione con un mero rinvio contenuto nell'atto difensivo.
- Quando il documento sia stato formato o acquisito in copia nella disponibilità della parte, questa deve dimostrarne la concreta produzione in appello; non basta invocare la permanenza del documento nel fascicolo d'ufficio.
- Il giudice tributario non può utilizzare i poteri istruttori officiosi per surrogare l'onere probatorio della parte su fatti costitutivi del diritto azionato.
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