Cassazione Civile, Ordinanza n. 05552/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Una società concessionaria di un'area demaniale destinata all'ormeggio di natanti impugnava due avvisi di accertamento Tarsu per gli anni 2011 e 2012, emessi per omessa denuncia ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993. I giudici di merito accoglievano il ricorso, prima ritenendo carente la legittimazione attiva del Comune, poi confermando il rigetto dell'appello comunale anche sulla base della ritenuta insufficiente motivazione degli avvisi, dell'asserito affidamento ingenerato dal lungo mancato recupero del tributo, della mancata menzione regolamentare delle aree ad ormeggio e dell'applicazione di una tariffa ritenuta incongrua. Il Comune ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità/illogicità della sentenza per motivazione apparente o omessa valutazione di fatti decisivi; 2) violazione delle norme sul processo tributario e vizio di ultrapetizione, sostenendo che l'eccezione di difetto di motivazione degli avvisi non fosse stata ritualmente riproposta in appello; 3) omessa pronuncia e falsa applicazione dell'art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, deducendo la legittimazione e competenza del Comune a imporre la Tarsu nelle aree portuali prive di Autorità portuale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza regionale fosse apparente o costituzionalmente inesistente; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, nel processo tributario, la questione disattesa e rimasta assorbita in primo grado può essere riproposta in appello con le controdeduzioni, senza necessità di appello incidentale; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per carenza di interesse, osservando che il giudice d'appello aveva comunque affrontato il tema della competenza comunale sui rifiuti solidi urbani nelle banchine del porto, e comunque la decisione era sorretta da una duplice ratio decidendi, di cui una non validamente censurata. Il Comune è stato condannato alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La Corte ribadisce che il vizio motivazionale oggi denunciabile in cassazione è solo quello di motivazione apparente o mancante in senso costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza o contraddittorietà.
La sentenza è nulla solo se manca in modo assoluto la motivazione o se questa è solo apparente; non è sufficiente un difetto di sufficienza argomentativa.
È richiamato quale parametro dell'obbligo di sintesi motivazionale della decisione.
La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporta improcedibilità se l'esame del fascicolo non è indispensabile alla decisione.
In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale non è deducibile nei limiti richiamati dalla norma, ove non siano prospettate ragioni di fatto diverse tra i due gradi di merito.
È richiamato nel motivo sul preteso vizio di ultrapetizione, poi respinto/inammissibile.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la decisione impugnata.
Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per la novella al motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c.
Nel processo tributario l'obbligo di motivazione della decisione è omologo a quello previsto per il processo civile ordinario.
La parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le eccezioni disattese o assorbite; la riproposizione può avvenire nelle controdeduzioni senza necessità di appello incidentale notificato.
È la norma richiamata per l'omessa denuncia ai fini Tarsu relativa all'occupazione dell'area demaniale.
art. 62, comma 5, d.lgs. n. 507/1993
È richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del Comune a imporre la Tarsu nelle aree portuali prive di Autorità portuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene applicato per dare atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile la semplice insufficienza o illogicità della motivazione.
- La mancata richiesta o allegazione della trasmissione del fascicolo d'ufficio non determina di per sé l'improcedibilità del ricorso per cassazione, se il fascicolo non è indispensabile ai fini della decisione.
- Nel processo tributario, le eccezioni disattese o assorbite in primo grado dalla parte totalmente vittoriosa devono essere riproposte in appello; tale riproposizione può avvenire nelle controdeduzioni e non richiede necessariamente appello incidentale notificato.
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e sufficienti, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; se anche una sola ratio resta intatta o la relativa censura è infondata, il ricorso è inammissibile o comunque destinato al rigetto per difetto di interesse.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente limitato e non può essere utilmente dedotto se non nei rigorosi confini tracciati dall'art. 348-ter c.p.c.
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