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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00362/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (emittente)

La controversia

Una società che utilizzava una frequenza televisiva agiva per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva causati dal Ministero, deducendo la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto concessorio. In particolare, la società lamentava che l’Amministrazione avesse erroneamente attribuito la medesima frequenza anche ad altro operatore e avesse omesso o ritardato i provvedimenti necessari a impedire le interferenze sulle trasmissioni, con conseguente lesione della fruizione del servizio da parte dell’utenza. Nei primi due gradi era stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo; con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale conclusione, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto e l’inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, quindi un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, e non la legittimità di un provvedimento amministrativo o l’esercizio di pubblico potere. Ha inoltre contestato la qualificazione della propria posizione come interesse legittimo e la riconduzione della lite alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di comunicazioni elettroniche.

La decisione

La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d’appello e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Genova. Ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto il risarcimento del danno contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto concessorio, senza che venisse in rilievo l’esercizio, neppure mediato, di un pubblico potere. Conseguentemente ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha escluso l’applicabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, lett. m), c.p.a.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, determinato dalla reale natura della controversia e dai fatti allegati, non dalla sola qualificazione formale proposta dalla parte.
  • Nelle controversie relative a rapporti concessori, la fase esecutiva del rapporto e la dedotta violazione di obblighi di correttezza e buona fede possono integrare una situazione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario, quando non sia in discussione l’illegittimità di un provvedimento amministrativo o l’esercizio, anche mediato, di un potere pubblico.
  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di comunicazioni elettroniche presuppone che la controversia investa concretamente provvedimenti o esercizio di pubblico potere; non basta il mero collegamento della lite con il settore regolato.
  • Quando il danno viene imputato all’inadempimento dell’Amministrazione rispetto agli obblighi discendenti dal rapporto concessorio, e non a un atto autoritativo lesivo, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneMandato
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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