Cassazione Civile, Ordinanza n. 00362/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
Una società che utilizzava una frequenza televisiva agiva per ottenere il risarcimento dei danni che assumeva causati dal Ministero, deducendo la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto concessorio. In particolare, la società lamentava che l’Amministrazione avesse erroneamente attribuito la medesima frequenza anche ad altro operatore e avesse omesso o ritardato i provvedimenti necessari a impedire le interferenze sulle trasmissioni, con conseguente lesione della fruizione del servizio da parte dell’utenza. Nei primi due gradi era stata dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo; con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale conclusione, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto e l’inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione, quindi un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario, e non la legittimità di un provvedimento amministrativo o l’esercizio di pubblico potere. Ha inoltre contestato la qualificazione della propria posizione come interesse legittimo e la riconduzione della lite alla giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di comunicazioni elettroniche.
La decisione
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza d’appello e ha rimesso le parti davanti al Tribunale di Genova. Ha ritenuto che la domanda avesse ad oggetto il risarcimento del danno contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto concessorio, senza che venisse in rilievo l’esercizio, neppure mediato, di un pubblico potere. Conseguentemente ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario e ha escluso l’applicabilità della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di cui all’art. 133, lett. m), c.p.a.
Norme richiamate
richiamato come parametro dei doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto
richiamato come parametro della buona fede nell’esecuzione del rapporto
richiamato dalla parte attrice nel fondare la pretesa risarcitoria
non applicabile alla controversia, perché manca l’esercizio di pubblico potere e la lite attiene a diritti derivanti dal rapporto concessorio
la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda
art. 1, commi 8-13, L. 220/2010
richiamata nel testo tramite il rinvio contenuto nell’art. 133 c.p.a.
art. 4 d.l. 31 marzo 2011, n. 34, conv. in L. 26 maggio 2011, n. 75
richiamata nel testo tramite il rinvio contenuto nell’art. 133 c.p.a.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale, determinato dalla reale natura della controversia e dai fatti allegati, non dalla sola qualificazione formale proposta dalla parte.
- Nelle controversie relative a rapporti concessori, la fase esecutiva del rapporto e la dedotta violazione di obblighi di correttezza e buona fede possono integrare una situazione di diritto soggettivo devoluta al giudice ordinario, quando non sia in discussione l’illegittimità di un provvedimento amministrativo o l’esercizio, anche mediato, di un potere pubblico.
- La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di comunicazioni elettroniche presuppone che la controversia investa concretamente provvedimenti o esercizio di pubblico potere; non basta il mero collegamento della lite con il settore regolato.
- Quando il danno viene imputato all’inadempimento dell’Amministrazione rispetto agli obblighi discendenti dal rapporto concessorio, e non a un atto autoritativo lesivo, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00314/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00315/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00316/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00317/2023 del 10/01/2023
- ordinanza_civile · 10 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00318/2023 del 10/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →