Cassazione Penale, Sentenza n. 26290/2026 del 14/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento con cui il G.I.P. aveva applicato la custodia cautelare in carcere a un indagato, poi parzialmente confermata dal Tribunale del riesame di Roma. Il riesame aveva mantenuto la misura per il reato di rivolta all'interno di un istituto penitenziario e annullato l'applicazione con riferimento alla contestazione di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 125, comma 3, 291, comma 1-quater, 292, comma 3-bis c.p.p., lamentando che né il G.I.P. né il Tribunale avessero motivato sul perché non fosse stato disposto l'interrogatorio preventivo, nonostante la regola generale lo imponesse salvo eccezioni; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 415-bis c.p., sostenendo che, essendo egli detenuto in cella, non sarebbe stata configurabile la condotta tipica di rivolta e che difetterebbero i gravi indizi di colpevolezza. Ha inoltre prospettato un profilo di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, in ragione dell'inserimento della fattispecie tramite decreto-legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione dell'ordinanza cautelare, letta nel suo complesso, dava conto delle ragioni per cui era stato omesso l'interrogatorio preventivo, valorizzando esigenze cautelari correlate a gravi delitti commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale; ha escluso che il Tribunale del riesame avesse compiuto un'inammissibile integrazione motivazionale, rilevando invece una legittima lettura complessiva del provvedimento genetico. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la condotta descritta dagli atti indiziari - schiamazzi, percosse a cancelli e inferriate, inosservanza degli ordini della polizia penitenziaria, minacce e ingiurie, lancio di oggetti e materiale incendiato, tentativo di appiccare un incendio, distruzione di arredi e suppellettili, con blocco della gestione ordinaria dell'istituto - integra la fattispecie di rivolta in istituto penitenziario. Ha anche reputato manifestamente infondata la censura di costituzionalità del decreto-legge. L'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come parametro di motivazione del provvedimento, ma la Corte non ravvisa un vizio motivazionale.
art. 291, comma 1-quater, c.p.p.
Prevede l'obbligo di interrogatorio preventivo prima dell'applicazione della misura cautelare, salvo specifiche esigenze cautelari che ne giustificano la deroga; la motivazione può risultare dal complesso del provvedimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione dell'ordinanza cautelare.
art. 274, comma 1, lett. a) e b), c.p.p.
Citate come esigenze cautelari idonee a giustificare l'eccezione all'interrogatorio preventivo.
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
Rilevante ai fini della deroga all'interrogatorio preventivo quando correlata a determinati delitti o a gravi delitti commessi con uso di armi o violenza personale.
art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
Indicata tra i delitti per i quali la esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), consente la deroga.
Indicata tra i delitti per i quali la esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), consente la deroga.
"Rivolta all'interno di un istituto penitenziario"
La condotta tipica comprende partecipazione a una rivolta mediante atti di violenza, minaccia o resistenza agli ordini per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza; sono ricomprese anche condotte di resistenza passiva che, per numero di persone e contesto, impediscano gli atti d'ufficio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.
Richiamato ai fini della manifestata infondatezza della questione di legittimità costituzionale sulla decretazione d'urgenza.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto finale per gli adempimenti di cancelleria.
Massime di principio
- In tema di misura cautelare personale, l'obbligo di interrogatorio preventivo può essere derogato quando, dalla motivazione complessiva dell'ordinanza genetica, risultino in modo chiaro esigenze cautelari rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 291, comma 1-quater, c.p.p.; non è necessario che il giudice richiami espressamente la norma o collochi la motivazione in uno specifico passaggio topografico del provvedimento.
- Il tribunale del riesame non integra illegittimamente la motivazione del provvedimento cautelare quando si limita a leggere unitariamente il contenuto dell'ordinanza e a ricavare da essa le ragioni della deroga alla regola dell'interrogatorio preventivo; è invece precluso un vero e proprio potere di integrazione motivazionale.
- Il reato di rivolta in istituto penitenziario è configurabile anche quando la condotta dell'indagato consista in violenza, minaccia, resistenza agli ordini del personale e in comportamenti idonei a destabilizzare l'ordine e la sicurezza dell'istituto, come il lancio di oggetti, l'incendio di materiale e la distruzione di arredi, purché gli atti siano idonei a ostacolare la gestione dell'ordine penitenziario.
- La censura di legittimità costituzionale di una norma introdotta con decreto-legge è manifestamente infondata se non emerge un'evidente carenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza; la verifica della Corte costituzionale è limitata ai casi di palese difetto di tale presupposto.
- In sede di legittimità, le doglianze che richiedono una diversa lettura degli elementi di fatto già scrutinati dai giudici di merito cautelare sono inammissibili quando la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità o incongruenze.
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