DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonchè di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto-legge introduce dal 2025 nuove fattispecie penali e aggravanti, rafforza controlli e misure antimafia, amplia tutele per forze di polizia, vigili del fuoco, militari, collaboratori e testimoni di giustizia, e interviene su occupazioni abusive, canapa, cittadinanza, sicurezza dei trasporti e supporto legale. Alcune disposizioni hanno effetti finanziari e cronoprogrammi specifici dal 2025 e anni successivi.
Misure urgenti in materia di sicurezza, terrorismo, antimafia, giustizia e tutela del personale di sicurezza
Misure urgenti in materia di sicurezza, terrorismo, antimafia e tutela del personale
Il decreto-legge introduce un insieme coordinato di interventi penali, processuali e amministrativi per rafforzare la prevenzione del terrorismo, il contrasto alla criminalità organizzata e la sicurezza urbana e dei trasporti. Interviene inoltre su tutela del personale operante in ambiti sensibili, misure per vittime e superstiti, gestione dei beni sequestrati e confiscati, e su varie ipotesi di aggressione, occupazione abusiva e disordine pubblico.
Contrasto al terrorismo e alla diffusione di materiale istruttivo
Viene introdotto nel codice penale il nuovo reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. È punito con la reclusione da due a sei anni chi, fuori dei casi già previsti dagli articoli 270-bis e 270-quinquies, si procura o detiene consapevolmente materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di armi, sostanze nocive o altre tecniche o metodi per compiere atti di violenza o sabotaggio di servizi pubblici essenziali, quando ciò avviene con finalità di terrorismo, anche contro Stati esteri o organismi internazionali.
Viene inoltre estesa l’incriminazione dell’articolo 435 c.p. a chi distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza, anche telematicamente, materiale contenente istruzioni analoghe, oppure materiale relativo a tecniche o metodi per delitti non colposi particolarmente gravi. In questo caso la pena è la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Prescrizioni sui contratti di noleggio di autoveicoli
Le prescrizioni già previste per il noleggio di autoveicoli sono ampliate alla prevenzione non solo del terrorismo, ma anche dei reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p. Devono essere comunicati anche i dati identificativi del veicolo, compresi numero di targa, telaio, mutamenti di proprietà e contratti di subnoleggio. La violazione è sanzionata con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.
Documentazione antimafia e imprese individuali
In materia antimafia, vengono ricompresi espressamente anche i contratti di rete tra i soggetti destinatari della documentazione antimafia. Per tali contratti la verifica riguarda le imprese aderenti e, se presente, l’organo comune.
È poi introdotto un nuovo articolo che consente al prefetto, in caso di informazione antimafia interdittiva verso un’impresa individuale, di escludere uno o più divieti e decadenze se l’applicazione integrale dell’interdittiva priverebbe di mezzi di sostentamento il titolare e la famiglia. L’esclusione dura un anno ed è prorogabile se permangono i presupposti. La mancanza di mezzi di sostentamento è accertata dal gruppo interforze su istanza documentata dell’interessato. Possono essere imposte misure aggiuntive compatibili e la disciplina non si applica ai soggetti condannati per i delitti più gravi indicati dall’articolo 67, comma 8.
Avviso orale e misure di prevenzione
Le modifiche all’avviso orale precisano i possibili destinatari della proposta del questore: in alcuni casi al tribunale in composizione monocratica, in altri al tribunale per i minorenni. La norma interviene quindi sulla competenza per le misure di prevenzione collegate all’avviso orale.
Benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata
Per i superstiti vengono rafforzate le condizioni di accesso ai benefici: il beneficiario deve risultare estraneo agli ambienti delinquenziali, oppure già dissociato al momento dell’evento. Inoltre non deve essere coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di persone sottoposte a misure di prevenzione o imputate per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, c.p.p., salvo prova di definitiva interruzione dei rapporti familiari, sociali ed economici o di assenza di frequentazione attuale.
Protezione di collaboratori e testimoni di giustizia
Viene ampliato l’uso dei documenti di copertura anche per collaboratori e familiari sottoposti agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare. Si consente inoltre al Servizio centrale di protezione di utilizzare documenti di copertura e di creare identità fiscali di copertura, anche societarie, quando ciò sia necessario per attività riservate e per la funzionalità e sicurezza delle misure protettive.
L’autorizzazione per le identità fiscali di copertura è data dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con possibile delega. È previsto un registro riservato presso il Servizio centrale di protezione.
Impugnazioni antimafia, amministrazione dei beni sequestrati e confisca
Il termine per impugnare i provvedimenti di prevenzione personali è esteso da dieci a trenta giorni. In tema di beni sequestrati e confiscati, l’amministratore giudiziario deve descrivere in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche degli immobili e gli eventuali abusi, anche ai fini della destinazione dei beni. I comuni devono riscontrare le richieste entro quarantacinque giorni.
Se emergono abusi non sanabili, il giudice delegato ordina la demolizione in danno del destinatario della confisca e l’area di sedime passa al patrimonio indisponibile del comune. È poi regolata la cancellazione dal registro delle imprese delle aziende prive di concrete prospettive di prosecuzione e di patrimonio liquidabile, nonché la verifica annuale delle prospettive di prosecuzione nei programmi autorizzati. Sono inoltre introdotte regole sull’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche relative ai beni sequestrati e confiscati e sulla destinazione dei beni stessi.
Revoca della cittadinanza
La revoca della cittadinanza è subordinata al fatto che l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza, così da evitare casi di apolidia. Il termine richiamato nel secondo periodo dell’articolo 10-bis della legge n. 91/1992 è elevato da tre a dieci anni.
Occupazione arbitraria di immobili adibiti a domicilio
Viene introdotto il nuovo delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, punito con la reclusione da due a sette anni. La fattispecie copre occupazione, detenzione senza titolo, impedimento del rientro, appropriazione con artifizi o raggiri e cessione dell’immobile occupato; sono puniti anche i concorrenti esterni, i mediatori e chi riceve o corrisponde utilità per l’occupazione.
Il reato è procedibile a querela, salvo i casi in cui la persona offesa sia incapace per età o infermità, nei quali si procede d’ufficio. È prevista la non punibilità dell’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio.
Sul piano processuale, è disciplinata una procedura accelerata di reintegrazione nel possesso: la polizia giudiziaria, in presenza di fondati motivi, può ordinare il rilascio e reintegrare il denunciante, con successivo controllo del pubblico ministero e del giudice entro termini molto brevi. La misura perde efficacia se i termini non sono rispettati.
Aggravanti per reati commessi in stazioni e sui treni, e truffa
Viene introdotta un’aggravante comune per i delitti non colposi contro vita, incolumità, libertà personale e patrimonio commessi all’interno o nelle immediate adiacenze di stazioni ferroviarie e metropolitane, o sui convogli passeggeri.
Per la truffa, viene abrogata una delle ipotesi del secondo comma e introdotta una nuova disciplina sanzionatoria più severa quando ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, n. 5, c.p.: reclusione da due a sei anni e multa da euro 700 a euro 3.000. Viene inoltre esteso l’arresto obbligatorio in flagranza a tale ipotesi aggravata.
Danneggiamento durante manifestazioni e ostacolo a infrastrutture
Il danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni è punito più severamente quando commesso con violenza alla persona o minaccia, con reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e multa fino a 15.000 euro.
Inoltre, le disposizioni sulla violenza o minaccia a pubblico ufficiale si applicano anche quando il fatto mira a impedire la realizzazione di infrastrutture destinate a energia, trasporti, telecomunicazioni o altri servizi pubblici.
Violenza, resistenza e lesioni a pubblici ufficiali
Sono aumentate le pene per la violenza o minaccia contro ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza e per la resistenza aggravata verso tali soggetti nell’esercizio delle funzioni. È anche ampliata la disciplina delle lesioni a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con nuove cornici edittali e aggiornamento della rubrica.
Divieto di accesso alle aree di trasporto e sospensione condizionale della pena
La misura del divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto può essere applicata anche a persone denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nei cinque anni precedenti, per delitti contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi indicati dalla norma.
È inoltre abrogato un comma relativo alla flagranza differita e si estende quest’ultima anche a specifiche ipotesi di lesioni aggravate. La sospensione condizionale della pena, per reati commessi nelle aree infrastrutturali di trasporto e relative pertinenze, viene subordinata all’osservanza del divieto di accesso a luoghi o aree individuati dal giudice.
Ostacolo alla circolazione su strada o su ferrovia
Il delitto di impedimento della libera circolazione viene esteso anche alla circolazione ferrata. La condotta è trasformata in reato con reclusione fino a un mese o multa fino a 300 euro; se commessa da più persone riunite, la pena sale alla reclusione da sei mesi a due anni.
Esecuzione della pena e misure cautelari per donne incinte e madri
La disciplina del differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena viene riscritta per distinguere tra madri di figli di età inferiore a un anno e madri di figli di età compresa tra uno e tre anni. In caso di rischio di ulteriori delitti, il differimento non è consentito; l’esecuzione avviene in istituti a custodia attenuata per detenute madri, con regole diverse a seconda dell’età del minore.
In materia cautelare, viene introdotta una disciplina specifica per evasione o condotte pericolose nelle ICAM, con possibile sostituzione della misura con la custodia in carcere. Sono previste regole speciali per l’arresto e la custodia di donne incinte o madri di figli piccoli, sia nei casi di arresto/fermo sia nell’applicazione della custodia cautelare. È inoltre richiesta una relazione annuale del Governo entro il 31 ottobre sull’attuazione di tali misure.
Accattonaggio
L’impiego di minori nell’accattonaggio è aggravato: l’età del minore passa da quattordici a sedici anni e la cornice edittale è innalzata. Viene inoltre punita l’organizzazione, il favoreggiamento, l’induzione e la costrizione all’accattonaggio, con pena da due a sei anni e aumento fino alla metà in caso di violenza, minaccia o coinvolgimento di minori di sedici anni o non imputabili.
Assunzione di personale di polizia locale nei comuni siciliani
La norma amplia l’ambito di applicazione della disciplina sulle assunzioni di personale di polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, includendo anche alcuni enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che abbiano sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti. Sono aggiornati anche i limiti di spesa per il 2025 e a decorrere dal 2026.
Canapa e prodotti da infiorescenze
La legge sulla canapa viene significativamente ristretta. Viene chiarito che la disciplina riguarda la filiera industriale e che molte disposizioni non si applicano ai prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche semilavorate, essiccate o triturate, inclusi estratti, resine e oli derivati. Per tali prodotti vengono vietate importazione, lavorazione, detenzione, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione, consegna, vendita al pubblico e consumo, salvo la sola lavorazione per la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro limiti di contaminazione fissati dal Ministro della salute.
Sono richiamate le sanzioni del testo unico stupefacenti e i controlli sono affidati al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.
Tutela di pubblici ufficiali, polizia e servizi pubblici
Sono aggravate le condotte di violenza o minaccia contro ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, sia nei casi di costrizione a fare/tollerare omettere atti, sia nei casi di resistenza durante l’atto d’ufficio. Le stesse disposizioni si applicano anche quando la violenza o minaccia mira a impedire infrastrutture energetiche, di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici.
Dotazione di videocamere alle Forze di polizia
Il personale delle Forze di polizia impiegato in servizi di ordine pubblico, controllo del territorio, vigilanza di siti sensibili e in ambito ferroviario o a bordo dei treni può essere dotato di videocamere indossabili per registrare l’attività operativa. Dispositivi di videosorveglianza possono essere usati anche nei luoghi in cui sono trattenute persone private della libertà personale.
Per l’attuazione è autorizzata una spesa complessiva di euro 4.956.804 per il 2025, euro 7.929.754 per il 2026 ed euro 10.602.656 per il 2027, ripartita tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria.
Tutela legale per Forze di polizia, vigili del fuoco e Forze armate
Dal 2025 viene riconosciuto un sostegno economico per la copertura delle spese legali degli appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, nonché per coniuge, convivente di fatto e figli superstiti in caso di decesso. L’importo massimo è di euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, con possibile rivalsa se emerge dolo; la rivalsa è esclusa nei casi di archiviazione o di proscioglimento nei vari stadi processuali, salvo grave negligenza accertata in sede disciplinare.
Una disciplina analoga è prevista per il personale delle Forze armate, con massimale e regole sostanzialmente analoghe, applicabile anche ai giudizi civili e amministrativi derivanti dai fatti di servizio. Per entrambe le misure sono previste specifiche coperture finanziarie dal 2025 e anni successivi.
Informazioni su deprecazione
Il contenuto fornito descrive un decreto-legge di nuova introduzione con molte disposizioni operative e finanziarie a decorrere dal 2025; non emergono elementi per considerarlo obsoleto o privo di utilità applicativa. Pertanto non risulta deprecato.
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