Cassazione Civile, Ordinanza n. 17244/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi promosso da un creditore per il recupero di una provvisionale di Euro 55.000,00, derivante da sentenza penale di condanna per appropriazione indebita. Il debitore esecutato ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. deducendo in compensazione vari controcrediti: somme per prestazioni professionali asseritamente svolte in favore del creditore, somme anticipate o pagate per suo conto a terzi, importi già liquidati in sentenze passate in giudicato sulle spese di lite, nonché ulteriori esborsi documentati da fatture, assegni e altri documenti. Il Tribunale ha respinto l'opposizione per mancata prova del credito opposto; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) omesso esame e violazione delle norme sulla compensazione e sulla valutazione della prova, assumendo che la Corte d'appello avesse trascurato documenti e fatti non contestati; 2) violazione degli artt. 1242, 1243 e 2697 c.c. e delle norme penali sul giudicato, sostenendo che alcuni crediti erano certi, liquidi ed esigibili perché già liquidati in sentenze definitive e che non poteva essergli imposto di provare un fatto negativo; 3) violazione dell'art. 2233 c.c. e dei parametri forensi, per il mancato riconoscimento di compensi professionali liquidabili secondo tariffe/pattuizioni; 4) ulteriore censura sulla documentazione dei controcrediti e sulla loro acquisizione nel fascicolo; 5) violazione delle regole sull'imputazione dei pagamenti e sull'uso delle risultanze probatorie per somme versate a terzi o al creditore; 6) violazione delle norme sulla prova testimoniale, per mancata ammissione di capitoli ritenuti documentalmente provabili. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha rilevato un vizio preliminare del contraddittorio: nelle opposizioni esecutive relative a pignoramento presso terzi è litisconsorte necessario anche il terzo pignorato, ma il ricorso non lo indicava né lo coinvolgeva; poiché l'identità del/l dei terzi pignorati risultava del tutto incerta, non era possibile disporre integrazione del contraddittorio e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che nel giudizio di opposizione esecutiva relativo a pignoramento presso terzi il terzo pignorato sia litisconsorte necessario, ma non era stato evocato in giudizio di legittimità. Poiché dall'atto non era possibile individuare con certezza il terzo o i terzi pignorati, la Corte ha escluso la possibilità di ordinare l'integrazione del contraddittorio e ha pronunciato l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato
richiamato dai motivi di ricorso in tema di compensazione legale e giudiziale dei crediti
richiamato dai motivi di ricorso; la Corte di merito aveva ritenuto non integrati i presupposti della compensazione invocata
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova in relazione ai controcrediti opposti in compensazione
richiamato per sostenere la liquidabilità dei compensi professionali secondo i criteri di legge e parametri forensi
richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti del giudicato penale nel processo civile
richiamato dal ricorrente per delimitare l'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione al principio nemo tenetur se detegere e al diritto di difesa
richiamato nei motivi come parametro di corretto uso delle norme e delle risultanze probatorie
richiamato nei motivi come parametro di valutazione delle prove e dei fatti non contestati
richiamato nei motivi come criterio di valutazione delle prove
richiamato nel motivo relativo all'asserita ultrapetizione
richiamato nel motivo sulla prova testimoniale
richiamato nel motivo sulla prova testimoniale
richiamato nel motivo sulla prova testimoniale
evocato dalla Corte di cassazione in relazione al litisconsorzio necessario non integro
richiamato per l'integrazione del contraddittorio quando il litisconsorzio necessario non è integro
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la mancata esatta indicazione dei litisconsorti necessari nel ricorso per cassazione comporta inammissibilità quando occorra verificare l'integrità del contraddittorio
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative a pignoramento presso terzi, il terzo pignorato è litisconsorte necessario; il ricorso per cassazione deve indicarlo esattamente, così da consentire il controllo dell'integrità del contraddittorio e, se del caso, l'ordine di integrazione ex art. 331 c.p.c.
- Se l'identità del terzo o dei terzi pignorati non è determinabile con certezza dal ricorso o dagli atti, la Corte di cassazione non può disporre integrazione del contraddittorio e deve dichiarare inammissibile il ricorso.
- L'inammissibilità per difetto di indicazione dei litisconsorti necessari assorbe l'esame delle censure di merito, anche quando esse investano compensazione, valutazione della prova o liquidazione dei crediti opposti in compensazione.
- In tema di ricorso per cassazione, la specifica indicazione delle parti necessarie del giudizio e del perimetro soggettivo della controversia è requisito funzionale al controllo del contraddittorio e alla regolare instaurazione del giudizio di legittimità.
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