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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25064/2021 del 16/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una decisione della Royal Court of the Island of Guernsey che aveva dichiarato che l'attività svolta da un soggetto in relazione alla ristrutturazione di società e asset del trust era stata resa per il trustee e non in base a un mandato personale di un terzo defunto. Alcuni eredi di quest'ultimo chiesero alla Corte d'appello di Roma il riconoscimento della sentenza straniera ex artt. 64 e 67 l. n. 218/1995. Il resistente si oppose, sostenendo che il processo estero fosse incompatibile con l'ordine pubblico processuale perché era stato preceduto da una freezing injunction e da un disclosure order emessi inaudita altera parte, con obbligo di indicare i beni e minaccia di contempt of Court. La Corte d'appello rigettò il riconoscimento ritenendo che tali misure avessero leso i diritti essenziali di difesa e la parità delle armi. I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza denunciando violazione dell'art. 64, lett. b), l. n. 218/1995, degli artt. 14 e 15 della medesima legge e delle norme straniere sui presupposti della freezing injunction, nonché violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Anche il trust ha proposto ricorso incidentale adesivo con analoghe censure. La Suprema Corte ha ritenuto fondati entrambi i ricorsi, osservando che la Corte territoriale aveva errato nel riferire l'ordine pubblico processuale non alla sentenza straniera ma ai provvedimenti cautelari anteriori, e nel valorizzare in modo astratto la diversità tra gli strumenti inglesi/di Guernsey e quelli interni, senza verificare in concreto se al convenuto fossero state assicurate adeguate possibilità difensive. Ha rilevato che la freezing injunction è misura cautelare conservativa in personam, assistita da meccanismi coercitivi indiretti, ma non per ciò solo incompatibile con l'ordine pubblico italiano; che il disclosure order è strumento funzionale all'effettività della tutela; e che nel caso concreto il destinatario disponeva di rimedi per chiedere modifica o revoca del provvedimento e non risultava una lesione "manifesta e smisurata" dei diritti di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo, ha cassato l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva negato il riconoscimento della sentenza straniera e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha escluso che la precedente freezing injunction e il disclosure order integrassero, di per sé e nel caso concreto, una violazione dell'ordine pubblico processuale ostativa al riconoscimento della decisione straniera. Ha inoltre osservato che la morte del resistente nel corso del giudizio di cassazione non rilevava ai fini della prosecuzione del processo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 64 l. n. 218/1995

    il riconoscimento della sentenza straniera va negato solo se la decisione o il processo estero violano in modo effettivo e rilevante i principi fondamentali dell'ordine pubblico processuale; il riferimento è alla sentenza e non automaticamente ai provvedimenti cautelari che l'hanno preceduta.

  • art. 67 l. n. 218/1995

    è la norma che consente la domanda di riconoscimento della sentenza straniera davanti alla corte d'appello.

  • art. 14 l. n. 218/1995

    richiamato nel ricorso come norma sulle disposizioni di diritto straniero rilevanti ai fini della valutazione del provvedimento estero.

  • art. 15 l. n. 218/1995

    richiamato nel ricorso come norma sulle disposizioni di diritto straniero rilevanti ai fini della valutazione del provvedimento estero.

  • art. 24 Cost.

    invocato a sostegno della tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non vi fosse una compressione intollerabile di tale diritto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha osservato che il modello costituzionale interno non può essere assunto come parametro assoluto per negare il riconoscimento di decisioni straniere prive della medesima struttura formale.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dal ricorrente; la Corte ha applicato un controllo di compatibilità con il giusto processo, esigendo una violazione manifesta e smisurata dei diritti di difesa per ostare al riconoscimento.

  • art. 671 c.p.c.

    richiamato come termine di confronto interno; il sequestro conservativo richiede il periculum in mora e serve a impedire l'eventuale depauperamento del patrimonio.

  • art. 2740 c.c.

    richiamato per ribadire che il debitore risponde dell'adempimento con tutti i suoi beni; il disclosure order è visto come strumento funzionale a rendere effettiva tale responsabilità patrimoniale.

  • art. 388 c.p.

    richiamato a fini comparativi per mostrare che anche l'ordinamento italiano conosce misure coercitive indirette sanzionate penalmente.

  • art. 127 c.p.i.

    richiamato a fini comparativi per mostrare che anche l'ordinamento italiano prevede sanzioni penali per l'inosservanza di obblighi di collaborazione/informazione.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere l'ammissibilità della documentazione prodotta sulla rinuncia all'eredità, comunque irrilevante ai fini del giudizio di legittimità.

  • art. 586 c.c.

    richiamato incidentalmente per descrivere gli effetti successori della rinuncia all'eredità.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento in Italia di una sentenza straniera, la violazione dell'ordine pubblico processuale non può essere desunta in via automatica dalla mera esistenza di misure cautelari o coercitive emesse nel processo estero, ma richiede una verifica concreta e complessiva della effettiva incidenza sul diritto di difesa nel giudizio conclusivo.
  • La nozione di ordine pubblico processuale ostativa al riconoscimento di una decisione straniera va interpretata in senso restrittivo e ricorre solo in presenza di violazioni eccezionali e manifeste dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato richiesto.
  • La parità delle armi non impone che gli strumenti processuali stranieri coincidano con quelli interni; è sufficiente che il destinatario dei provvedimenti disponga di rimedi effettivi per reagire alla misura e di possibilità difensive sostanzialmente adeguate.
  • Una misura di freezing injunction, anche se assistita da meccanismi coercitivi indiretti e da obblighi di disclosure, non è di per sé incompatibile con l'ordine pubblico italiano, poiché può essere funzionalmente assimilata a strumenti cautelari e di ricerca dei beni già presenti o comunque compatibili nell'ordinamento interno.
  • Nel giudizio di riconoscimento, il controllo non deve concentrarsi sul fatto che il processo straniero abbia adottato soluzioni diverse da quelle italiane, ma sul punto se tali soluzioni abbiano prodotto una lesione concreta, grave e sproporzionata del contraddittorio e del diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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