Cassazione Civile, Ordinanza n. 01498/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore esecutato)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione presso terzi promossa per il pagamento di un credito professionale, il giudice dell'esecuzione aveva assegnato al creditore procedente la sola sorte capitale residua, ridotta rispetto all'importo intimato, e aveva liquidato le spese esecutive. Il creditore aveva quindi proposto opposizione agli atti esecutivi contestando la misura delle somme liquidate per compensi nel procedimento esecutivo; il tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: la copia analogica della sentenza impugnata, notificata telematicamente, era stata depositata senza attestazione di conformità sottoscritta dal difensore e uno dei destinatari della lite era rimasto intimato; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, anche considerando la sospensione emergenziale COVID-19.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto non assolto l'onere di deposito della copia analogica autentica della sentenza impugnata, poiché la notificazione telematica impone, quando si deposita copia cartacea, l'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore; tale omissione non è stata sanata perché una parte è rimasta intimata e non è stata depositata entro l'adunanza l'asseverazione richiesta. La Corte ha inoltre osservato che il ricorso era comunque notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il deposito della sentenza impugnata e della relativa relata/notifica è necessario ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione; nel processo non telematico della Cassazione, quando la sentenza proviene da notificazione telematica, la copia analogica deve essere autenticata dal difensore.
art. 16 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
Nel giudizio di cassazione il processo telematico non è esteso, salvo le comunicazioni e notificazioni di cancelleria; ciò giustifica l'estrazione di copie analogiche degli atti digitali con attestazione di conformità.
artt. 6 e 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
Attribuiscono al difensore il potere di estrarre copie analogiche degli atti digitali e di attestarne la conformità, mediante sottoscrizione autografa.
art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221
La mancata attestazione di conformità della copia analogica della sentenza notificata telematicamente può comportare improcedibilità, salvo che la conformità sia depositata successivamente nei termini consentiti o risulti non contestata dalla controparte costituita.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
La tempestività dell'impugnazione va verificata rispetto al termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata telematicamente e il ricorrente depositi una copia analogica, è necessario che tale copia sia corredata da attestazione di conformità sottoscritta dal difensore; in difetto, il ricorso è improcedibile se la mancanza non sia sanata nei termini e vi siano parti intimate o contestazioni sulla conformità.
- L'onere di deposito della sentenza e della relata di notificazione è funzionale a consentire alla Corte di verificare immediatamente la tempestività dell'impugnazione; se dal ricorso e dalla notificazione risulta comunque il superamento del termine breve, la procedibilità non può essere salvata.
- La mancata osservanza degli adempimenti documentali previsti per il ricorso per cassazione può essere rilevata d'ufficio e determina la definizione del giudizio senza esame dei motivi di merito.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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