Cassazione Civile, Ordinanza n. 33938/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori procedenti)
La controversia
Tre soggetti notificavano alla Provincia un atto di precetto per euro 13.096,21 a titolo di interessi moratori. La Provincia proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo di avere già integralmente pagato quanto dovuto in esecuzione di una precedente ordinanza del Tribunale di Crotone. Il Tribunale accoglieva l'opposizione, ma la Corte d'appello di Venezia, su impugnazione dei creditori, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per vizio della vocatio in ius e rigettava l'opposizione. La Provincia ricorreva per cassazione con due motivi, ma la Corte non esaminava nel merito le censure perché rilevava d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata pubblicata il 12 aprile 2023 e il ricorso per cassazione era stato notificato il 3 novembre 2023, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., termine che nelle opposizioni esecutive non beneficia della sospensione feriale.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardiva notificazione. La Corte ha ritenuto che, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., il termine semestrale per impugnare non fosse sospeso nel periodo feriale; di conseguenza, la notifica del ricorso oltre tale termine ne determinava l'inammissibilità. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata difesa degli intimati; è stato invece dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
individua il rimedio di opposizione all'esecuzione proposto dalla Provincia avverso il precetto.
stabilisce il termine lungo semestrale per proporre ricorso per cassazione, applicato nel caso concreto per verificare la tempestività dell'impugnazione.
la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
è richiamato come base normativa dell'esclusione della sospensione feriale per le opposizioni esecutive.
le opposizioni esecutive e l'opposizione di terzo all'esecuzione non beneficiano della sospensione feriale dei termini.
anche il procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo è escluso dalla sospensione feriale.
disciplina la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nel procedimento di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza resa in materia di opposizione all'esecuzione, il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. non è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.
- La sospensione feriale dei termini non si applica ai giudizi di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi, di opposizione di terzo all'esecuzione e al procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo.
- Quando il ricorso per cassazione è notificato oltre il termine lungo applicabile, l'impugnazione è inammissibile e la Corte può prescindere dall'esame dei motivi di ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto, se dovuto, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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