Cassazione Civile, Ordinanza n. 34948/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società concessionaria della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento di una cartella di pagamento relativa all’imposta di registro dovuta per atti giudiziari, emessa in riferimento a una sentenza della Corte d’Appello. Con un unico motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986, sostenendo che la cartella, predisposta sul modello ministeriale, non dovesse essere gravata dei requisiti formali propri dell’avviso di liquidazione. Ha inoltre tentato di sostenere che non fosse necessario un atto impositivo prodromico, in quanto si trattava di ipotesi di prenotazione a debito, ma tale profilo risultava nuovo rispetto al merito di causa.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, la cartella di pagamento fosse il primo e unico atto con cui era stata comunicata la pretesa tributaria, sicché doveva essere motivata in modo completo, con indicazione chiara dei presupposti di fatto e di diritto della tassazione. Ha rilevato che la cartella non conteneva l’indicazione della base imponibile, delle aliquote applicate e dei criteri tariffari di liquidazione dell’imposta di registro, né tali carenze potevano essere sanate da integrazioni difensive successive in giudizio. Ha inoltre dichiarato inammissibile perché nuova la questione della prenotazione a debito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986
"quando la registrazione deve essere eseguita d’ufficio ... l’ufficio del registro notifica ... apposito avviso di liquidazione ... Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare"
Quando la registrazione è d’ufficio, anche per atti dell’autorità giudiziaria, l’atto di riscossione deve indicare gli estremi dell’atto e la somma dovuta; nel caso di primo atto impositivo la motivazione deve essere completa e analitica.
L’obbligo di motivazione dell’atto tributario va rispettato; se la cartella è il primo atto notificato al contribuente, la motivazione deve essere rafforzata.
La motivazione del provvedimento amministrativo deve consentire la comprensione della pretesa e delle ragioni giuridiche e fattuali dell’atto.
Richiamo alla disciplina della prenotazione a debito, ma la relativa questione è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura proposta atteneva alla violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La ricorrente lo ha evocato, ma senza articolare un effettivo vizio motivazionale.
Il ricorso deve essere specifico; chi deduce una questione deve indicare dove essa sia stata già proposta nei gradi di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento segue un atto impositivo già notificato, la motivazione può essere sintetica e può limitarsi al richiamo dell’atto presupposto e alla quantificazione degli accessori; se invece la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa, occorre una motivazione più intensa e completa.
- In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l’atto di liquidazione o riscossione deve consentire al contribuente di individuare agevolmente il provvedimento tassato e di comprendere i criteri di calcolo dell’imposta, inclusi base imponibile, aliquota e riferimenti tariffari.
- La motivazione dell’atto tributario deve sussistere originariamente nell’atto stesso e non può essere integrata successivamente in giudizio mediante allegazioni difensive del concessionario o dell’amministrazione.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non prospettate nei gradi di merito, e il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta in precedenza.
- L’inosservanza dell’obbligo di specificità del ricorso comporta l’inammissibilità della censura quando non sia possibile verificare, dagli atti richiamati, che la questione fosse già nel thema decidendum dei giudizi di merito.
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