Salta al contenuto
Parere

Parere n. 265/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Mauro Tirnetta, per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza del Comune di Sciacca n.-OMISSIS- del -OMISSIS- notificata, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 71/2011, in data 15 dicembre 2025 tramite il Consolato d’Italia a Dortmund, nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202600158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Sciacca che ha irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un ordine di demolizione.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale sanzionatoria sostenendo: 1) la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, per mancata comunicazione di avvio; 2) il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché l’omessa comparazione tra interesse pubblico e privato; 3) l’illegittimità della sanzione per l’impossibilità tecnica di demolire i terrazzamenti, la cui rimozione, secondo una perizia tecnica e quanto rappresentato nel procedimento penale, potrebbe provocare dissesto idrogeologico e mettere a rischio le abitazioni sovrastanti. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare. La vicenda riguarda opere di terrazzamento eseguite senza titolo su un terreno in fascia di rispetto paesaggistica; dopo l’applicazione della pena su richiesta nel procedimento penale, il Tribunale di Sciacca, il 22 settembre 2022, ha eliminato l’ordine di demolizione e disposto il dissequestro, mentre il Comune ha successivamente sanzionato la mancata ottemperanza all’ordine demolitorio. Il ricorso, proposto il 1° aprile 2026 contro un provvedimento notificato il 10 dicembre 2025, è stato ritenuto tempestivo, pur risultando irregolare sotto il profilo fiscale per mancato versamento del contributo unificato.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia amministrativa ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi e ha espresso parere per il rigetto del ricorso; l’istanza cautelare è rimasta assorbita. Il primo motivo è stato respinto perché la repressione degli abusi edilizi e l’irrogazione della sanzione conseguente alla mancata ottemperanza all’ordine demolitorio sono attività vincolate, non soggette alla comunicazione di avvio né a una comparazione discrezionale tra interessi. Il secondo motivo è stato respinto perché l’ordinanza indica i presupposti di fatto e di diritto della sanzione, correlata alla mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato. Il terzo motivo è stato respinto perché le opere sono state realizzate in totale assenza di titolo e trova applicazione l’art. 33 del d.P.R. 380/2001: l’eventuale sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione richiede la rigorosa dimostrazione, a carico dell’interessato, dell’oggettiva impossibilità di demolire senza compromettere la stabilità dell’intero edificio, e tale questione va esaminata nella fase esecutiva, su istanza dell’interessato. L’impossibilità materiale dedotta non impedisce quindi di accertare l’inottemperanza né invalida il successivo atto sanzionatorio. Gli accertamenti del giudice penale non vincolano in modo assoluto l’amministrazione, ferma la disciplina dell’art. 654 c.p.p.; inoltre, l’ordine di demolizione non risulta impugnato. Il ricorso è stato dichiarato ricevibile nonostante l’irregolarità fiscale, essendo stato presentato entro il termine di 120 giorni.

Osservazioni

I motivo - Partecipazione procedimentale

La censura per mancata comunicazione di avvio è infondata: la repressione degli abusi edilizi e l’irrogazione della sanzione conseguente all’inottemperanza hanno natura vincolata e non richiedono la partecipazione procedimentale.

II motivo - Motivazione e istruttoria

La censura è infondata perché l’ordinanza espone chiaramente i presupposti di fatto e di diritto della sanzione, irrogata per la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione nel termine assegnato; non è necessaria una comparazione ulteriore tra interesse pubblico e interessi privati.

III motivo - Impossibilità tecnica della demolizione e rischio idrogeologico

La censura è infondata. Per opere realizzate in totale assenza di titolo si applica l’art. 33 del d.P.R. 380/2001; l’eventuale impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la stabilità dell’edificio deve essere dimostrata rigorosamente dal privato nella fase esecutiva, su sua istanza, e non esclude l’accertamento dell’inottemperanza né la legittimità della sanzione successiva. Gli accertamenti penali non vincolano in modo assoluto l’amministrazione.

Istanza cautelare

L’istanza cautelare è assorbita in conseguenza dell’infondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    l’attività di repressione degli abusi edilizi, in ragione della sua natura vincolata, non è assistita dagli istituti di garanzia partecipativa tra i quali si colloca la comunicazione di avvio del procedimento

    La comunicazione di avvio non è richiesta per l’attività vincolata di repressione degli abusi edilizi.

  • art. 8 l.r. Sicilia 10/1991

    l’attività di repressione degli abusi edilizi, in ragione della sua natura vincolata, non è assistita dagli istituti di garanzia partecipativa tra i quali si colloca la comunicazione di avvio del procedimento

    La garanzia partecipativa prevista dalla disciplina regionale non è applicabile all’attività vincolata di repressione dell’abuso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Anche la seconda censura è infondata dato che l'ordinanza impugnata indica chiaramente i presupposti di fatto e di diritto che hanno portato all’irrogazione della sanzione pecuniaria a seguito della mancata esecuzione dell’ordine demolitorio nel termine assegnato.

    L’obbligo motivazionale è soddisfatto quando l’ordinanza indica i presupposti fattuali e giuridici della sanzione, compresa la mancata ottemperanza all’ordine demolitorio.

  • artt. 33 e 34 d.P.R. 380/2001

    Quanto alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del testo unico dell’edilizia, essa ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla regola generale della demolizione; presuppone la dimostrazione, il cui onere grava sul privato e deve essere assolto in modo rigoroso, dell’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio; e la sua applicabilità va verificata nella fase esecutiva, su istanza dell’interessato, e non prima dell’adozione dell’ordine di demolizione

    La sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è eccezionale; l’interessato deve dimostrare rigorosamente l’oggettiva impossibilità di demolire senza compromettere la stabilità dell’intero edificio, e la relativa verifica avviene nella fase esecutiva, su istanza.

  • art. 654 c.p.p.

    il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all’amministrazione per l’accertamento dei fatti rilevanti nell’attività di vigilanza edilizia e urbanistica

    Il giudicato penale non vincola in modo assoluto l’amministrazione nell’accertamento dei fatti rilevanti per la vigilanza edilizia e urbanistica.

  • art. 37 d.lgs. 71/2011

    notificata, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 71/2011, in data 15 dicembre 2025 tramite il Consolato d’Italia a Dortmund

    Il testo richiama la disposizione in relazione alla notificazione dell’ordinanza all’estero; non ne espone un’autonoma interpretazione.

  • art. 444 c.p.p.

    si è concluso con l’applicazione da parte del Tribunale di Sciacca della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

    La disposizione è richiamata per descrivere la definizione del procedimento penale mediante applicazione della pena su richiesta, senza ulteriori statuizioni interpretative.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

    In ragione della tutela dei diritti o della dignità della parte, il Consiglio dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • L’attività di repressione degli abusi edilizi, quando vincolata, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento.
  • La sanzione pecuniaria per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, una volta accertata la mancata esecuzione nel termine, è atto vincolato e non richiede una nuova comparazione tra interesse pubblico e interessi privati.
  • La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. 380/2001 è eccezionale e sostitutiva rispetto alla demolizione; l’oggettiva impossibilità di demolire senza incidere sulla stabilità dell’intero edificio deve essere provata rigorosamente dal privato nella fase esecutiva, su istanza.
  • La dedotta impossibilità materiale di demolire non preclude l’accertamento dell’inottemperanza a un ordine demolitorio non impugnato e non invalida, di per sé, il successivo provvedimento sanzionatorio.
  • Il giudicato penale non determina un vincolo assoluto per l’amministrazione nell’accertamento dei fatti rilevanti per la vigilanza edilizia e urbanistica.

Sanzione per inottemperanza all’ordine di demolizione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro l’ordinanza del Comune di Sciacca che le ha irrogato una sanzione pecuniaria di 20.000 euro per l’inottemperanza a un ordine di demolizione.

Vicenda e procedimento

La ricorrente aveva acquistato nel 2020 un terreno di 1.150 mq e vi aveva realizzato terrazzamenti senza autorizzazione, in area soggetta a vincolo paesaggistico nella fascia di 150 metri dalla battigia. A seguito degli accertamenti della Polizia municipale e del sequestro del cantiere, il Tribunale di Sciacca aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il provvedimento penale era stato successivamente corretto quanto all’ordine di demolizione: il 22 settembre 2022 il Tribunale aveva disposto il dissequestro, eliminando l’obbligo di demolizione e di rimessione in pristino. Il Comune ha poi notificato la sanzione per la mancata esecuzione dell’ordine demolitorio.

Il ricorso straordinario è stato proposto il 1° aprile 2026 contro un’ordinanza notificata il 10 dicembre 2025. Il Consiglio lo ha ritenuto ricevibile perché tempestivo entro il termine di 120 giorni, pur rilevando l’irregolarità fiscale per mancato versamento del contributo unificato.

Motivi di ricorso

La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. In secondo luogo, ha lamentato carenza di motivazione e istruttoria, sostenendo che il Comune non avesse valutato l’impatto delle opere né comparato l’interesse pubblico con quello privato. Infine, ha invocato l’impossibilità tecnica di demolire i terrazzamenti, realizzati con massi ciclopici e destinati al contenimento del terreno, poiché la loro rimozione avrebbe potuto causare dissesto idrogeologico e mettere a rischio le abitazioni sovrastanti. Ha chiesto anche la sospensione cautelare, prospettando un pregiudizio grave sia per la demolizione sia per l’incidenza della sanzione sulle proprie fonti di sostentamento.

Valutazione delle censure

Il Consiglio ha respinto la censura procedimentale. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata e non è assistita dalle ordinarie garanzie partecipative, inclusa la comunicazione di avvio. Anche l’irrogazione della sanzione per l’inottemperanza all’ordine demolitorio è vincolata, una volta accertata la mancata esecuzione; non occorre quindi una nuova comparazione fra interesse pubblico e interessi privati.

È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione e istruttoria: l’ordinanza indica i presupposti di fatto e di diritto della sanzione, collegandola alla mancata esecuzione dell’ordine entro il termine assegnato.

Quanto all’impossibilità tecnica della demolizione, il Consiglio ha rilevato che le opere sono state realizzate in totale assenza di titolo e che trova applicazione l’art. 33 del d.P.R. 380/2001. La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dal comma 2 ha natura eccezionale rispetto alla regola della demolizione; l’interessato deve dimostrare rigorosamente l’oggettiva impossibilità di demolire senza compromettere la stabilità dell’intero edificio. Tale verifica va svolta nella fase esecutiva, su istanza dell’interessato, e non impedisce l’accertamento dell’inottemperanza né invalida automaticamente la successiva sanzione.

Il Consiglio ha inoltre precisato che gli accertamenti svolti nel procedimento penale non vincolano in modo assoluto l’amministrazione nell’attività di vigilanza edilizia e urbanistica, secondo la regola di autonomia e separazione, ferma la disciplina dell’art. 654 c.p.p. Ha ritenuto inconferente la sentenza del T.a.r. Campania n. 6604/2025, relativa a una fattispecie diversa, concernente il diniego di un permesso di costruire in sanatoria.

Esito

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere per il rigetto del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita in ragione dell’infondatezza delle censure. È stato disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.