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Parere

Parere n. 257/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla Amuni S.r.l., con sede in Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Zoppolato e Alexandra Marrazzo, per l’annullamento del decreto del dirigente del Servizio 3° del Dipartimento regionale dell’energia n. 3194 del 12 dicembre 2024 - con cui è stato prorogato il termine di inizio dei lavori che, con precedente decreto del medesimo Dipartimento n. 1380/2020, la ricorrente era stata autorizzata ad effettuare, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 387/2003, nella contrada Trenta Salme del Comune di Buseto Palizzolo - «unicamente nelle parti che costituiscono errore materiale» riguardanti la localizzazione dell’intervento, l’indicazione del provvedimento prorogato, la denominazione del progetto nonché la data dell’istanza di proroga e la norma in base alla quale essa è stata disposta nonché «per la condanna dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Energia alla rettifica degli elementi sopra indicati come riportato nelle conclusioni» del ricorso.

Giustizia amministrativa202600145

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per l’annullamento parziale del decreto dirigenziale n. 3194 del 12 dicembre 2024, relativo alla proroga del termine di avvio dei lavori per un impianto eolico nel Comune di Buseto Palizzolo, e per la rettifica di errori materiali.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società impugna il decreto del dirigente del Servizio 3° del Dipartimento regionale dell’energia n. 3194 del 12 dicembre 2024, limitatamente alle indicazioni ritenute erronee sulla localizzazione dell’intervento, sul provvedimento prorogato, sulla denominazione del progetto, sulla data dell’istanza di proroga e sulla norma applicata. Dopo avere chiesto la rettifica all’amministrazione il 1° aprile 2025 senza ricevere risposta, ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La questione preliminare è se il decreto, adottato da un dirigente di struttura intermedia e soggetto a ricorso gerarchico, abbia carattere definitivo ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario. È inoltre rilevante che l’art. 5 del decreto prospettasse erroneamente il ricorso straordinario e quello gerarchico come rimedi alternativi e che, durante il procedimento, l’amministrazione abbia rettificato cinque degli errori lamentati, circostanza riconosciuta dalla ricorrente come integralmente satisfattiva.

Il parere

Il Consiglio ritiene il ricorso inammissibile perché il decreto impugnato, emanato da un dirigente di struttura intermedia, non è definitivo: avverso di esso era esperibile il ricorso gerarchico ordinario e il ricorso straordinario non poteva essere proposto prima dell’esperimento di tale rimedio. La definitività è un requisito indefettibile e richiede che l’atto provenga dall’autorità titolare del potere conclusivo, oppure che sia stato esperito il ricorso amministrativo ordinario previsto. Il Consiglio riconosce tuttavia che la ricorrente è stata fuorviata dall’erronea indicazione dell’art. 5 del decreto, che presentava i due rimedi come alternativi, e richiama l’amministrazione regionale alla necessità di correggere gli schemi di decreto in uso. Quanto alla sopravvenienza, il Dipartimento ha rettificato con decreto n. 2645 del 18 novembre 2025 gli errori di cui ai punti i)-v); la ricorrente ha dichiarato che la rettifica soddisfa integralmente il proprio interesse e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il parere conclude quindi per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per la cessazione della materia del contendere; non si pronuncia nel merito sui rilievi residui di cui ai punti vi) e vii).

Osservazioni

Ammissibilità del ricorso straordinario – definitività dell’atto

Il ricorso straordinario è inammissibile perché il decreto è stato adottato dal dirigente di una struttura intermedia e non è definitivo, essendo esperibile il ricorso gerarchico ordinario. Il rimedio straordinario può essere proposto solo contro un atto definitivo, dopo l’esperimento del ricorso amministrativo ordinario previsto.

Art. 5 del decreto impugnato – indicazione dei rimedi di impugnazione

L’indicazione che equipara il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e il ricorso gerarchico, prospettandoli di fatto come rimedi alternativi, è inesatta e ha fuorviato in buona fede la ricorrente. L’amministrazione regionale è chiamata ad adottare le iniziative necessarie per correggere gli schemi di decreto in uso.

Sopravvenuta rettifica e cessazione della materia del contendere

Il Dipartimento regionale dell’energia ha rettificato, con decreto n. 2645 del 18 novembre 2025, gli errori indicati ai punti i)-v). La ricorrente ha dichiarato che la rettifica soddisfa integralmente il proprio interesse, sicché il parere ritiene comunque configurabile la cessazione della materia del contendere. I rilievi ai punti vi) e vii) non sono esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • artt. 7 e 8 l.r. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10

    Preliminarmente si rileva che il ricorso in esame incorre in una pregiudiziale di inammissibilità in quanto si rivolge contro un atto sottoscritto da un dirigente di struttura intermedia del Dipartimento regionale dell’energia che non assume, pertanto, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, il carattere di definitività, a sua volta, richiesto dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 per l’esperibilità del ricorso straordinario.

    Nel caso esaminato, gli atti sottoscritti da un dirigente di struttura intermedia non sono definitivi ai sensi della disciplina regionale richiamata, in quanto soggetti a ricorso gerarchico; manca quindi il presupposto per l’esperibilità immediata del ricorso straordinario.

  • art. 8, comma 1, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    La definitività dell’atto costituisce, in altri termini, requisito indefettibile di ammissibilità del rimedio giustiziale e ne delimita l’ambito oggettivo di esperibilità, imponendo che il provvedimento impugnato promani dall’autorità amministrativa titolare del potere conclusivo nell’ambito della struttura organizzativa di appartenenza.

    La definitività è condizione indefettibile di ammissibilità del ricorso straordinario: il provvedimento deve provenire dall’autorità titolare del potere conclusivo, oppure deve essere divenuto stabile dopo l’esperimento del rimedio amministrativo ordinario previsto.

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    Si soggiunge, inoltre, che il suddetto Dipartimento regionale ha trasmesso tardivamente, con pec del 4 marzo 2026, il rapporto di cui all’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 nel contesto del quale riferisce di aver provveduto, con decreto n. 2645 del 18 novembre 2025, alla rettifica degli errori materiali concernenti i punti i), ii), iii), iv) e v) elencati in ricorso, concludendo che è venuta a cessare la materia del contendere sugli stessi.

    La disposizione è richiamata quale base del rapporto dell’amministrazione nel procedimento sul ricorso straordinario; il parere dà atto che il rapporto riferisce della rettifica intervenuta e della conseguente cessazione della materia del contendere per i profili rettificati.

  • art. 97 Cost.

    In data 1° aprile 2025 la società istante, preso atto che il decreto in parola conteneva una serie di errori materiali, indicati ai punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii) del gravame, ha trasmesso all’Amministrazione regionale una domanda di rettifica e, non avendo ottenuto alcuna risposta, ha proposto il presente ricorso straordinario con cui ha denunciato la violazione dell’art. 97 Cost., del principio del buon andamento dell’attività amministrativa e dei doveri di buona fede e correttezza; l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

    La violazione dell’art. 97 Cost. è riportata come motivo dedotto dalla ricorrente, ma il parere non la esamina nel merito, arrestando la valutazione all’inammissibilità e alla sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    In data 1° aprile 2025 la società istante, preso atto che il decreto in parola conteneva una serie di errori materiali, indicati ai punti i), ii), iii), iv), v), vi) e vii) del gravame, ha trasmesso all’Amministrazione regionale una domanda di rettifica e, non avendo ottenuto alcuna risposta, ha proposto il presente ricorso straordinario con cui ha denunciato la violazione dell’art. 97 Cost., del principio del buon andamento dell’attività amministrativa e dei doveri di buona fede e correttezza; l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto; la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

    La violazione dell’art. 3 è un motivo di ricorso riferito agli errori del decreto, ma non riceve una decisione di merito, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile e viene comunque rilevata la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è ammissibile soltanto contro provvedimenti definitivi; quando l’atto è emanato da un organo con superiore gerarchico ed è esperibile il ricorso gerarchico ordinario, tale rimedio deve essere previamente esperito.
  • La definitività, quale requisito di ammissibilità del ricorso straordinario, richiede che l’atto provenga dall’autorità titolare del potere conclusivo nella struttura organizzativa oppure che sia stata previamente esperita la tutela amministrativa ordinaria prevista.
  • L’erronea indicazione, nell’atto amministrativo, di rimedi di impugnazione come alternativi, quando non lo sono, può avere fuorviato in buona fede il destinatario e richiede all’amministrazione di correggere i propri schemi di provvedimento; non elimina tuttavia il requisito legale della definitività.
  • Quando, nel corso del procedimento, l’amministrazione rettifica gli elementi contestati e il ricorrente riconosce che la rettifica soddisfa integralmente l’interesse azionato, può dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Ricorso straordinario sulla proroga dei lavori di un impianto eolico

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana esamina il ricorso straordinario di una società contro il decreto del Dipartimento regionale dell’energia n. 3194 del 12 dicembre 2024, relativo alla proroga del termine di avvio dei lavori per un impianto eolico a Buseto Palizzolo. Il parere conclude per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per la cessazione della materia del contendere.

Fatti e motivi di ricorso

Il Dipartimento aveva autorizzato l’intervento e prorogato il termine di avvio dei lavori, ma il decreto n. 3194/2024 conteneva, secondo la società, errori materiali relativi alla localizzazione, al provvedimento prorogato, alla denominazione del progetto, alla data dell’istanza e alla base normativa della proroga. Il 1° aprile 2025 la società ne aveva chiesto la rettifica e, in mancanza di risposta, aveva proposto ricorso straordinario, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, buona fede e correttezza, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

Inammissibilità per difetto di definitività

Il Consiglio rileva in via preliminare che l’atto era stato sottoscritto da un dirigente di struttura intermedia del Dipartimento regionale dell’energia. Ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. Sicilia n. 10/2000, avverso tale atto era esperibile ricorso gerarchico; il decreto non aveva pertanto carattere definitivo, requisito richiesto dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso straordinario.

La definitività delimita l’ambito di esperibilità del rimedio e presuppone che l’atto provenga dall’autorità titolare del potere conclusivo oppure che sia stato previamente esperito il ricorso amministrativo ordinario. Il Consiglio richiama, in questo senso, la giurisprudenza citata nel parere e la direttiva presidenziale del 19 giugno 2020.

Errata indicazione dei rimedi e rettifica degli errori

Il Consiglio riconosce che l’art. 5 del decreto impugnato presentava erroneamente il ricorso straordinario e quello gerarchico come rimedi alternativi, inducendo in buona fede la società a scegliere il mezzo di tutela non appropriato. Per tale ragione richiama l’amministrazione regionale ad assumere le iniziative necessarie per correggere gli schemi di decreto in uso, senza che ciò superi il difetto di definitività dell’atto ai fini dell’ammissibilità.

Nel corso del procedimento, il Dipartimento ha riferito di avere rettificato, con decreto n. 2645 del 18 novembre 2025, gli errori relativi ai punti i)-v) del ricorso. La società, con memoria del 20 aprile 2026, ha dichiarato che la rettifica soddisfaceva integralmente il proprio interesse e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. I rilievi residui ai punti vi) e vii) non sono esaminati nel merito.

Conclusione

Il parere dichiara il ricorso inammissibile per difetto di definitività dell’atto e, comunque, riconosce la cessazione della materia del contendere in ragione della rettifica intervenuta e della dichiarata integrale soddisfazione dell’interesse della ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseBuona fede e correttezza della PADecadenza e tardività

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