Parere n. 256/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dalla signora Agata Daniella Vinci per l’annullamento della deliberazione del C. C. n. 60 del 6 novembre 2024 avente a oggetto l'approvazione del progetto -con dichiarazione di pubblica utilità- dei parcheggi a servizio del Cimitero Comunale del Comune di San Giovanni La Punta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 6 novembre 2024, relativa all’approvazione del progetto dei parcheggi a servizio del cimitero comunale e recante dichiarazione di pubblica utilità, nella parte riguardante una porzione del fondo della ricorrente.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale sostenendo che il progetto e il relativo quadro economico si fondassero su un’erronea qualificazione urbanistica e su una stima espropriativa inadeguata: il terreno sarebbe stato considerato agricolo e soggetto a inedificabilità assoluta, mentre, secondo la ricorrente, la destinazione a parcheggio pubblico avrebbe dovuto incidere sulla determinazione dell’indennità. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, osservando che la contestazione riguarderebbe in sostanza la stima dell’indennità, materia devoluta al giudice ordinario. Il Consiglio ha inoltre esaminato la mancata impugnazione degli atti urbanistici e di pianificazione presupposti, la dedotta carenza di istruttoria e motivazione e la natura del vincolo cimiteriale gravante sull’area.
Il parere
Il parere è nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Il Collegio ha qualificato la domanda come diretta, nella sostanza, a contestare il valore attribuito all’area ai fini espropriativi, non la realizzazione dell’opera né l’esercizio del potere espropriativo: le questioni sull’effettivo valore delle aree, inclusa la qualificazione giuridica rilevante per la stima, spettano alla Corte d’appello competente e possono essere da questa esaminate incidentalmente. Il ricorso è inoltre inammissibile perché la contestazione della destinazione urbanistica e del vincolo espropriativo avrebbe dovuto investire gli atti presupposti, ormai consolidati per mancata impugnazione, tra cui la deliberazione consiliare n. 39 dell’11 agosto 2014, il D.D.G. n. 194/2018 e gli atti di efficacia della revisione del PRG del 2023. Quanto alle censure di istruttoria e motivazione, il Collegio le ha ritenute comunque non idonee a superare tale preclusione e ha rilevato, nel merito, che l’area ricade nella fascia di rispetto cimiteriale di 50 metri, soggetta a inedificabilità assoluta ex lege, e che le norme tecniche del PRG consentono parcheggi di uso pubblico con sole limitate attrezzature accessorie. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione e per mancata impugnazione degli atti presupposti e, per il resto, infondato nel merito.
Osservazioni
Contestazione della stima e giurisdizione
La domanda, pur formalmente diretta all’annullamento della deliberazione di approvazione del progetto, mira in sostanza a contestare il valore attribuito al terreno e la relativa indennità espropriativa. Le questioni sull’effettivo valore dell’area, compresa la qualificazione giuridica rilevante ai fini della stima, sono devolute alla Corte d’appello competente e non possono essere decise in questa sede.
Mancata impugnazione degli atti presupposti
La destinazione urbanistica a parcheggio pubblico e il vincolo preordinato all’esproprio risultano da atti presupposti non impugnati, tra cui la deliberazione consiliare n. 39 dell’11 agosto 2014, il D.D.G. n. 194/2018 e le deliberazioni consiliari n. 10 del 13 aprile 2023 e n. 11 del 14 aprile 2023. La loro mancata impugnazione ha consolidato tali determinazioni e impedisce di contestarle mediante l’impugnazione dell’atto successivo.
Censure di istruttoria e motivazione e vincolo cimiteriale
Le censure non superano la preclusione derivante dalla mancata impugnazione degli atti presupposti. In ogni caso, il fondo ricade nella fascia di rispetto cimiteriale di 50 metri, soggetta a inedificabilità assoluta ex lege; le NTA del PRG ammettono in tale area parcheggi di uso pubblico e soltanto piccole attrezzature funzionali al servizio.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. 327/2001
la delibera di C.C. n. 39 dell’11 agosto 2014 “approvazione progetto preliminare che costituisce variante al PRG ex art. 19 del d.P.R. n. 327/2001”
La disposizione è richiamata quale base della variante urbanistica connessa all’approvazione del progetto preliminare; il parere rileva che il relativo atto presupposto non è stato impugnato e che la determinazione urbanistica si è quindi consolidata.
Massime di principio
- Quando un ricorso straordinario formalmente diretto contro l’approvazione di un progetto di opera pubblica mira in sostanza soltanto a contestare il valore attribuito al bene espropriando e la relativa indennità, la controversia estimativa appartiene alla giurisdizione ordinaria e, secondo il parere, può essere trattata dalla Corte d’appello competente anche quanto alla qualificazione giuridica del bene rilevante per la stima.
- La destinazione urbanistica e il vincolo preordinato all’esproprio risultanti da atti presupposti non impugnati non possono essere rimessi in discussione impugnando soltanto un successivo atto di approvazione del progetto o di avvio della fase espropriativa.
- Il vincolo cimiteriale ricadente nella fascia di rispetto indicata dal piano determina un’inedificabilità assoluta ex lege e una limitazione legale della proprietà; gli usi ammessi dal PRG restano quelli espressamente consentiti dalla relativa disciplina urbanistica.
Ricorso straordinario sulla realizzazione di parcheggi cimiteriali
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha reso parere su un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di San Giovanni La Punta. È stata impugnata la deliberazione consiliare n. 60 del 6 novembre 2024, di approvazione del progetto dei parcheggi a servizio del cimitero comunale con dichiarazione di pubblica utilità, limitatamente alla parte che interessa una porzione del fondo della ricorrente.
Fatti e domanda
La ricorrente è proprietaria di una villa storica e di un fondo nel quale ha realizzato un’abitazione ultimata nel 2021, nel rispetto dei vincoli paesaggistici e delle prescrizioni della Soprintendenza. Ha contestato la stima espropriativa predisposta per il progetto, lamentando che l’area fosse stata valutata come agricola e assoggettata a inedificabilità assoluta, anziché tenendo conto della destinazione a parcheggio pubblico. Ha dedotto, in termini sostanziali, un errore sui presupposti e carenze nell’istruttoria, nella motivazione, nel quadro economico e nell’individuazione delle risorse.
Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che il ricorso investisse esclusivamente la valutazione economica dell’area e dell’indennità, materia di competenza del giudice ordinario. La ricorrente non ha presentato ulteriori memorie dopo la comunicazione della conclusione dell’istruttoria.
Qualificazione della controversia e giurisdizione
Il Collegio ha individuato la sostanza della domanda nell’opposizione alla stima del bene, non nella contestazione della necessità o fattibilità del parcheggio né nell’intenzione di realizzarlo privatamente. La ricorrente, infatti, accetta l’espropriazione e contesta il prezzo di liquidazione. Le questioni relative all’effettivo valore delle aree espropriate, inclusa la loro qualificazione giuridica ai fini della stima, sono devolute alla Corte d’appello competente e possono essere da essa esaminate incidentalmente.
Atti urbanistici presupposti e vincolo cimiteriale
La destinazione dell’area a parcheggio pubblico e il vincolo preordinato all’esproprio erano stati definiti da atti anteriori non impugnati. Il parere richiama la deliberazione consiliare n. 39 dell’11 agosto 2014, che approvava il progetto preliminare in variante al PRG ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. 327/2001, il D.D.G. n. 194/2018 e le deliberazioni consiliari n. 10 del 13 aprile 2023 e n. 11 del 14 aprile 2023, relative all’efficacia della revisione del PRG. La mancata impugnazione ha consolidato le determinazioni urbanistiche e impedisce di contestarle attraverso l’impugnazione dell’atto successivo.
Il Collegio ha inoltre rilevato che il fondo ricade nella fascia di rispetto cimiteriale di 50 metri, soggetta a inedificabilità assoluta ex lege e qualificata come limitazione legale della proprietà. Secondo le NTA del PRG, nell’area sono ammessi parcheggi di uso pubblico e soltanto piccole attrezzature funzionali al migliore godimento del servizio.
Esito
Il parere è nel senso dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sulle contestazioni estimative e per mancata impugnazione degli atti presupposti. Le censure di istruttoria e motivazione sono comunque ritenute infondate nel merito, alla luce della disciplina urbanistica e del vincolo cimiteriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 21 ott 2026Parere n. 258/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 ott 2026Parere n. 260/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 ott 2026Parere n. 254/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 ott 2026Parere n. 255/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 ott 2026Parere n. 257/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 21 ott 2026Parere n. 259/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →