Parere n. 255/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla “Farmacia della Stazione Centrale del dott. Michele Lo Cascio e della dott.ssa Irene Gioia s.n.c.”, rappresentati e difesi dall’avv. Sergio Perna, contro il Comune di Palermo, per l’annullamento del provvedimento di diniego n. 66 del 18 settembre 2023 adottato dal predetto Comune.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego n. 66 del 18 settembre 2023 del permesso di costruire in sanatoria per un soppalco di circa 100 mq nell’immobile comunale sito a Palermo, via Roma n. 1.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società, conduttrice dell’immobile comunale, ha impugnato il diniego della sanatoria edilizia del soppalco, deducendo: (1) che il Comune, quale proprietario e detentore della documentazione edilizia, avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti necessari e che il soppalco preesisteva alla locazione, come attestato da una relazione di un tecnico comunale del 31 marzo 1993; (2) che il diniego avrebbe determinato disparità di trattamento rispetto a soppalchi presenti in immobili comunali limitrofi, per i quali sarebbero stati rilasciati titoli edilizi e certificati di agibilità. La questione centrale è se tali doglianze superino la motivazione del diniego secondo cui il soppalco, qualificato come ristrutturazione edilizia, contrasta con la disciplina urbanistica applicabile all’immobile, assoggettato a modalità di intervento di restauro. Va inoltre valutata la necessità della doppia conformità richiesta dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente alla data dell’istanza, 29 giugno 2023.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso ricevibile, perché presentato l’8 gennaio 2024 entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, ma infondato. La sanatoria richiesta ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presupponeva la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda; tale requisito vale anche in Sicilia per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 232 dell’8 novembre 2017. Il diniego aveva individuato un’autonoma ragione ostativa, ossia il contrasto del soppalco con l’art. 29 delle N.T.A. del piano particolareggiato del centro storico di Palermo, che per l’immobile ammette interventi di restauro e non la ristrutturazione edilizia. Il primo motivo è stato respinto: anche l’eventuale acquisizione d’ufficio di documenti comunali non avrebbe superato tale ragione ostativa, in un procedimento vincolato nel quale il titolo può essere rilasciato solo in presenza dei requisiti di legge. Il secondo motivo è stato respinto perché non è stata dimostrata l’assoluta omogeneità degli immobili comparati e, comunque, l’eventuale rilascio illegittimo di titoli ad altri non fonda il diritto alla reiterazione dell’illegittimità. Il parere conclusivo è pertanto di rigetto del ricorso.
Osservazioni
Primo motivo - Acquisizione d’ufficio della documentazione e preesistenza del soppalco
Il motivo è infondato. La possibile integrazione dell’istruttoria mediante acquisizione di documenti conservati presso gli uffici comunali non avrebbe superato l’autonoma causa ostativa costituita dal contrasto dell’opera con la disciplina urbanistica vigente al momento della domanda. Il procedimento di accertamento di conformità è vincolato e il titolo in sanatoria può essere rilasciato solo in presenza dei requisiti urbanistico-edilizi prescritti.
Secondo motivo - Disparità di trattamento
Il motivo è infondato. Non è stata dimostrata l’assoluta identità delle situazioni quanto a classificazione urbanistica, epoca e consistenza degli interventi, domande, disciplina applicabile e ragioni dei titoli rilasciati. Inoltre, la disparità di trattamento non può essere invocata per estendere un eventuale titolo illegittimo, poiché l’illegittimità commessa in un’altra situazione non può incidere sulla legittimità dell’operato amministrativo.
Norme richiamate
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è ricevibile, essendo stato presentato in data 8 gennaio 2024, nel termine di centoventi giorni, prescritto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, dalla stessa adozione del provvedimento impugnato (18 settembre 2023).
Il ricorso straordinario è tempestivo se proposto entro 120 giorni dall’adozione del provvedimento impugnato; nel caso concreto il termine è stato rispettato.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La disposizione consentiva al responsabile dell’abuso o all’attuale proprietario dell’immobile di conseguire il permesso di costruire in sanatoria a condizione che l’intervento risultasse conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda.
Nel testo vigente il 29 giugno 2023, l’accertamento di conformità richiedeva la doppia conformità, riferita alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della domanda.
art. 14, comma 1, l.r. Sicilia 10 agosto 2016, n. 16
La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre 2017, n. 232, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale previsione nella parte in cui non richiedeva anche la conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
La previsione regionale che subordinava la sanatoria alla sola conformità alla disciplina vigente al momento della domanda è stata dichiarata illegittima nella parte in cui non richiedeva anche la conformità al momento della realizzazione; ne consegue che in Sicilia è necessaria la doppia conformità.
art. 29 delle N.T.A. del piano particolareggiato esecutivo del centro storico di Palermo
Nel provvedimento di diniego, infatti, si legge che «il vigente P.P.E. del Centro Storico di Palermo, approvato con D.A.R.T.A. 525 del 13/07/1993 e successiva variante puntuale n. 70/2019, individua l’unità oggetto di intervento con tipologia “edilizia conseguente al piano regolatore Giarrusso”, con modalità di intervento di “Restauro”, disciplinati dall’art. 29 delle N.T.A. allegate al P.P.E.;» e che «i lavori realizzati sono riconducibili ad interventi di “Ristrutturazione Edilizia”, non consentiti nell’immobile in questione e, pertanto, in contrasto con l’art. 29 delle N.T.A., allegate al P.P.E.”».
La disciplina urbanistica dell’immobile ammette la modalità di intervento del restauro e, secondo la motivazione comunale non contestata specificamente, non consente la ristrutturazione edilizia cui è stato ricondotto il soppalco; tale contrasto costituisce una ragione autonoma ostativa alla sanatoria.
art. 9 d.P.R. 1199/1971
Nella nota prot. n. 238387/2024 così scrive: «[q]uest’Ufficio (S.A.C.E.) l’ha esaminata, entro i limiti della propria competenza, nell’ambito del rilascio - come adito - del titolo edilizio “permesso di costruire in sanatoria” (P.d.C.S.), ove, in estrema sintesi, era da regolarizzare l’intera superficie soppalcata (circa 100 mq, classificata come abusiva) realizzata prima del 31 marzo 1993 (data della Relazione del sopralluogo del tecnico comunale, geom. Gnoffo) e, a quanto è stato dato d’intendere (vedasi Relazione del tecnico dell’istante, arch. Di Giuseppe), dopo il 1985”.
Nessuna ulteriore interpretazione normativa autonoma.
Massime di principio
- La sanatoria edilizia prevista dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 richiede la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda; tale requisito opera anche nell’ordinamento siciliano.
- Quando il diniego di sanatoria è fondato su una ragione urbanistica sostanziale autonoma e idonea a sorreggerlo, le doglianze relative alla disponibilità della documentazione o alla preesistenza dell’opera non sono decisive se non contestano quella specifica ragione ostativa.
- Nel procedimento vincolato di accertamento di conformità, l’integrazione dell’istruttoria non può condurre al rilascio della sanatoria se permane il contrasto dell’intervento con la disciplina urbanistico-edilizia applicabile.
- La disparità di trattamento è deducibile solo in presenza di situazioni assolutamente omogenee sotto i profili rilevanti; non può comunque fondare l’estensione di un trattamento illegittimamente favorevole accordato ad altri.
Diniego di sanatoria per un soppalco in immobile comunale
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato il ricorso straordinario proposto dalla società conduttrice di una farmacia contro il diniego del Comune di Palermo di sanare un soppalco di circa 100 mq nell’immobile comunale di via Roma n. 1.
Vicenda e motivi di ricorso
La farmacia aveva presentato il 29 giugno 2023 un’istanza di permesso di costruire in sanatoria per il soppalco, che assumeva già presente alla consegna dell’immobile. Il Comune ha respinto l’istanza con provvedimento n. 66 del 18 settembre 2023, ritenendo che l’opera fosse riconducibile a ristrutturazione edilizia, non ammessa dalla disciplina urbanistica applicabile all’edificio.
La ricorrente ha dedotto che il Comune, proprietario dell’immobile e detentore della documentazione, avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti necessari e che il soppalco preesisteva al rapporto di locazione. Ha inoltre denunciato disparità di trattamento rispetto a soppalchi presenti in altri immobili comunali, per i quali sarebbero stati rilasciati titoli edilizi e certificati di agibilità.
Istruttoria consultiva
Il Comune ha riferito che il soppalco, di circa 100 mq, era stato classificato abusivo e che il diniego si fondava sul contrasto con l’art. 29 delle N.T.A. del piano particolareggiato esecutivo del centro storico di Palermo. Il Consiglio ha richiesto più volte integrazioni istruttorie e documenti all’amministrazione, con i pareri interlocutori n. 216/2025, n. 83/2026 e n. 155/2026. L’amministrazione non ha fornito integralmente i chiarimenti e i documenti richiesti. Il ricorso è stato comunque ritenuto ricevibile, essendo stato presentato l’8 gennaio 2024 entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971.
Quadro normativo e disciplina urbanistica
L’istanza doveva essere esaminata secondo l’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 nel testo vigente il 29 giugno 2023. La norma richiedeva la doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. In Sicilia tale requisito discende anche dalla sentenza della Corte costituzionale 8 novembre 2017, n. 232, che ha dichiarato illegittima la disciplina regionale nella parte in cui non richiedeva la conformità al momento della realizzazione.
Il diniego richiamava il piano particolareggiato del centro storico, approvato con D.A.R.T.A. n. 525 del 13 luglio 1993 e successivamente modificato con variante puntuale n. 70/2019. Per l’immobile era prevista la modalità d’intervento del restauro, disciplinata dall’art. 29 delle N.T.A.; il Comune ha qualificato il soppalco come ristrutturazione edilizia e lo ha ritenuto non consentito. La ricorrente non ha specificamente contestato tale qualificazione né l’interpretazione della disposizione urbanistica.
Valutazione dei motivi
Il primo motivo è stato respinto. Anche ammettendo che il Comune avrebbe potuto acquisire d’ufficio documenti conservati presso i propri uffici, tale integrazione istruttoria non avrebbe rimosso il contrasto sostanziale dell’opera con la disciplina vigente al momento della domanda. Il procedimento di accertamento di conformità è vincolato e il titolo può essere rilasciato soltanto se ricorrono i presupposti urbanistico-edilizi previsti dalla legge.
È stato respinto anche il motivo di disparità di trattamento. Non risultava dimostrata l’assoluta omogeneità degli immobili comparati quanto a classificazione urbanistica, caratteristiche e momento di realizzazione degli interventi, contenuto delle domande, disciplina applicabile e ragioni dei titoli precedenti. Inoltre, l’eventuale rilascio illegittimo di una sanatoria ad altri soggetti non attribuisce il diritto a ottenere lo stesso trattamento. Il Consiglio ha richiamato l’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2013, n. 2548, e Cons. Stato, sez. VI, 1 ottobre 2014, n. 4868.
Conclusione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.
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