Parere n. 260/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Ornella Ambrogio, per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza del Comune di Siracusa n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata disposta la demolizione delle opere edilizie abusive realizzate nell’immobile IACP, sito in via -OMISSIS- n. -OMISSIS- del predetto Comune e identificato in catasto al foglio -OMISSIS-, part. -OMISSIS-, sub. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza del Comune di Siracusa che ingiunge la demolizione di opere edilizie abusive in un immobile IACP.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente impugna l’ordinanza notificata il 24 febbraio 2026, con cui il Comune le ha ordinato di demolire una cucina, un magazzino e una veranda esterna coperta e chiusa con struttura in alluminio e vetri, di ingombro pari a 1,45 per 5,75 metri, e di ripristinare i luoghi entro novanta giorni. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 31, commi 3, 4 e 4-bis, e 36, comma 1, del d.P.R. 380/2001, oltre a eccesso di potere: le opere sarebbero preesistenti al 5 agosto 2009, data del suo subentro nella locazione, e il Comune non avrebbe provato la loro realizzazione nel 2025; richiama una precedente istanza di sanatoria presentata dal padre e la revoca, il 15 dicembre 2009, del relativo atto di ripulsa. Nega di aver eseguito nuovi lavori e attribuisce il degrado dell’immobile all’omessa manutenzione dell’ente proprietario, prospettando anche una finalità ritorsiva dell’ordinanza in relazione a un giudizio civile. Con il secondo motivo deduce l’illegittimità dell’ordine per difetto di legittimazione passiva: non sarebbe proprietaria né formalmente conduttrice e non avrebbe la disponibilità materiale e giuridica necessaria per eseguire gli interventi, che graverebbero sull’ente proprietario. Chiede la sospensione cautelare per fumus e periculum, sostenendo che l’esecuzione comprometterebbe la sua condizione abitativa e inciderebbe sulle sue condizioni economiche. Il parere richiesto riguarda soltanto l’istanza cautelare; il fascicolo, tuttavia, non contiene l’ordinanza impugnata.
Il parere
Il Consiglio non decide né sull’istanza cautelare né sui motivi del ricorso, poiché manca nel fascicolo l’atto impugnato, indispensabile per la valutazione richiesta. Sospende quindi l’adozione del parere e demanda all’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana di acquisire dal Comune di Siracusa e trasmettere alle Sezioni riunite, entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa del parere interlocutorio, copia dell’ordinanza. L’affare potrà così essere trattato nell’adunanza fissata per il 5 novembre 2026. Il ricorso è indicato come ricevibile perché proposto il 24 giugno 2026, entro 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 24 febbraio 2026; non è invece formulata alcuna valutazione definitiva sul contributo unificato, sul fumus o sul periculum.
Osservazioni
Acquisizione dell’ordinanza impugnata
Il parere sull’istanza cautelare non può essere formulato in assenza dell’ordinanza di demolizione, non allegata al ricorso. Il Comune di Siracusa deve trasmetterne copia alle Sezioni riunite entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa del parere, per consentire la trattazione nell’adunanza del 5 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
Il ricorso è affidato ai seguenti rubricati motivi di diritto: I) violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere.
La disposizione è richiamata come parametro di legittimità dell’ordine di demolizione, ma il Consiglio non ne interpreta né applica il contenuto nel merito, avendo sospeso l’esame in attesa dell’atto impugnato.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Il ricorso è affidato ai seguenti rubricati motivi di diritto: I) violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere.
La disposizione è indicata dalla ricorrente tra i parametri asseritamente violati; il parere interlocutorio non esamina la censura.
art. 36, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il ricorso è affidato ai seguenti rubricati motivi di diritto: I) violazione di legge - violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione dell’articolo 31, comma 4 bis, del d.P.R. n. 380/2001 - violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 - eccesso di potere.
La norma è richiamata dalla ricorrente con riguardo alla pregressa istanza di sanatoria, ma il Consiglio non si pronuncia sulla sua applicabilità.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 115/2002
L’istante non ha, invece, versato, il prescritto contributo unificato perché ritiene che «Ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, d.P.R n. 115/2002, la presente controversia è esente per presentazione istanza di ammissione al gratuito patrocinio».
La pretesa di esenzione dal contributo unificato è riportata quale posizione della ricorrente; il parere interlocutorio non la valuta.
Massime di principio
- Quando il fascicolo non contiene l’atto amministrativo impugnato e la sua valutazione è necessaria per decidere l’istanza cautelare, il Consiglio di giustizia amministrativa può sospendere l’adozione del parere e richiederne l’acquisizione prima di pronunciarsi.
Ricorso straordinario contro un’ordinanza di demolizione
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Sezioni riunite, esamina in via interlocutoria il ricorso straordinario di una residente in un alloggio IACP contro un’ordinanza del Comune di Siracusa. Il parere richiesto dalla Presidenza della Regione Siciliana riguarda esclusivamente l’istanza cautelare.
Vicenda e motivi del ricorso
L’ordinanza, notificata il 24 febbraio 2026, ingiunge la demolizione di una cucina, di un magazzino e di una veranda coperta, chiusa con struttura in alluminio e vetri di 1,45 per 5,75 metri, e il ripristino dei luoghi entro novanta giorni. La ricorrente deduce che le opere erano già presenti prima del 5 agosto 2009, quando subentrò al padre nella locazione, e contesta che siano state realizzate nel 2025. Richiama una precedente istanza di sanatoria del padre e la revoca, il 15 dicembre 2009, dell’atto di ripulsa. Nega di aver eseguito nuovi interventi e sostiene che il degrado dipenda dalla mancata manutenzione dell’ente proprietario; prospetta inoltre che il sopralluogo e l’ordinanza siano una reazione ritorsiva alla citazione dell’ente in un giudizio civile.
Con un secondo motivo sostiene di non essere proprietaria né formalmente conduttrice e di non avere la disponibilità materiale e giuridica dell’immobile necessaria a eseguire l’ordine. A suo avviso, gli interventi ripristinatori competerebbero all’ente proprietario. Ha chiesto la sospensione cautelare invocando il fumus dei motivi e il pregiudizio alla propria condizione abitativa ed economica derivante dall’esecuzione.
Ricevibilità e incompletezza del fascicolo
Il parere dà atto che il ricorso, proposto il 24 giugno 2026, è stato presentato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, avvenuta il 24 febbraio 2026. Rileva però che nel fascicolo non è presente proprio l’atto impugnato, del quale si chiede la sospensione. La ricorrente non ha versato il contributo unificato, ritenendo che la controversia sia esente in ragione della presentazione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il Consiglio non decide tale questione.
Esito interlocutorio e adempimento richiesto
Poiché l’ordinanza è necessaria per valutare la domanda cautelare, le Sezioni riunite sospendono l’adozione del parere e demandano all’Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana di acquisirne copia dal Comune di Siracusa e trasmetterla entro dieci giorni dalla comunicazione amministrativa del parere. L’affare è destinato alla trattazione nell’adunanza fissata per il 5 novembre 2026. Non sono quindi decisi né i motivi di merito né la domanda di sospensione.
Oscuramento dei dati personali
È disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
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