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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09139/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di inserimento di alcuni aspiranti docenti nelle graduatorie a esaurimento della scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2017. I ricorrenti, tutti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, chiedevano l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie a esaurimento della Provincia di Milano. La Corte d'appello aveva rigettato le domande ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, disposta dall'art. 1, comma 605, lett. c), della L. 296/2006, avesse chiuso in via definitiva l'accesso a chi non avesse presentato tempestiva domanda entro l'a.s. 2007/2008, salvo eccezioni tassative non comprensive della loro posizione. Nel ricorso per cassazione furono dedotti tre motivi: 1) falsa applicazione della L. 296/2006, comma 605, e del d.P.R. 323/1998, sostenendo che non vi fosse decadenza e che l'art. 15, comma 7, del d.P.R. 323/1998 attribuisse il diritto all'inserimento; 2) violazione dell'art. 324 c.p.c., per non avere riconosciuto efficacia erga omnes al giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che aveva annullato parzialmente il decreto ministeriale n. 235/2014; 3) violazione della normativa europea, invocando la clausola n. 5 dell'accordo quadro e gli artt. 3, 4 e 12 della Direttiva 2005/36/CE, sostenendo che l'interpretazione seguita determinasse un abuso del lavoro a tempo determinato privo di misure di contrasto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo e inammissibile il terzo. In particolare ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c., chiarendo che il rigetto delle domande era comunque corretto non perché fosse maturata una decadenza per mancata domanda, ma perché il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 non costituiva titolo sufficiente per l'inserimento nelle GAE. Ha inoltre escluso che l'annullamento del decreto ministeriale potesse creare un diritto soggettivo prima inesistente e ha giudicato non pertinente e, per parte, non autosufficiente il richiamo al diritto UE e all'abuso del precariato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 605, lett. c), L. 296/2006

    ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, chiudendo l'accesso ai nuovi inserimenti salvo eccezioni tassative.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. 323/1998

    non è fonte primaria idonea ad attribuire un diritto all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento ai possessori del solo diploma magistrale.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato invocato non può essere utilizzato per attribuire efficacia conformativa generale tale da far sorgere un diritto soggettivo non previsto dalla legge.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia comunque conforme a diritto.

  • d.lgs. n. 297/1994

    richiamato per affermare che il solo diploma magistrale non era sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli.

  • regolamento n. 123/2000

    le graduatorie permanenti richiedevano ulteriori requisiti oltre al solo possesso del diploma magistrale.

  • d.m. n. 235/2014

    il suo annullamento non può determinare l'insorgenza di un diritto soggettivo inesistente, potendo solo rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto già esistente.

  • clausola n. 5 dell'accordo quadro

    richiamata dai ricorrenti, ma ritenuta non pertinente nel caso concreto perché non supportata da specifici fatti accertati nella sentenza impugnata.

  • Direttiva 2005/36/CE

    non pertinente alla fattispecie perché disciplina il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri per l'accesso a professioni regolamentate.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non costituisce, di per sé, titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo.
  • La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento ha comportato la chiusura dell'accesso ai nuovi inserimenti, salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
  • Una clausola di salvaguardia riferita ai docenti già in possesso del titolo di abilitazione non può essere interpretata come fonte attributiva di un diritto che il sistema previgente non riconosceva già come sufficiente all'inserimento.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo può eliminare un ostacolo all'esercizio di un diritto già esistente, ma non può creare ex novo un diritto soggettivo prima insussistente.
  • La pretesa violazione di norme europee o l'allegazione di abuso del precariato richiedono specifiche allegazioni di fatto e devono risultare trattate nel giudizio di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile o non scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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