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Sentenza

Sentenza n. 5697/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (sezione quarta ter) n. 17896/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202404932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono relativo a una veranda chiusa costituente nuovo volume in ampliamento e, quanto ai motivi aggiunti, ordinanza di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno contestato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del diniego di condono e dell’ordinanza di demolizione. Hanno dedotto, in particolare, la violazione della disciplina statale e regionale sul terzo condono edilizio, sostenendo che l’opera fosse conforme agli strumenti urbanistici, che l’area non fosse assoggettata a tutti i vincoli paesaggistici indicati dall’amministrazione e che, comunque, l’abuso fosse sanabile previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Sono stati dedotti anche eccesso di potere per illogicità, erroneità e falsità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria e di motivazione, disparità di trattamento, nonché violazione dei principi di buon andamento e degli artt. 3 e 97 Cost. Con riguardo all’ordinanza di demolizione, gli interessati avevano lamentato la mancata applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che i capi della sentenza di primo grado relativi ai motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione non erano stati espressamente impugnati, con conseguente formazione del giudicato interno su tali statuizioni.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito del terzo condono, gli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico o idrogeologico sono sanabili soltanto se riconducibili alle tipologie minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla l. 326/2003, se conformi agli strumenti urbanistici e previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Gli abusi maggiori di cui ai nn. 1, 2 e 3 sono invece insanabili in ogni caso, anche quando il vincolo comporti soltanto un’inedificabilità relativa e l’opera sia urbanisticamente conforme. La veranda chiusa oggetto della domanda, costituente nuovo volume in ampliamento, è stata qualificata come abuso di tipologia 1 ed era stata realizzata su area sottoposta a vincolo paesaggistico derivante dal d.m. 19 ottobre 1954, circostanza non contestata dagli appellanti. Tale ragione era autonomamente sufficiente a giustificare il diniego, avente natura vincolata e plurimotivata, senza necessità di esaminare la questione dell’ulteriore vincolo relativo alla fascia dei corsi d’acqua né quella della conformità urbanistica dell’opera. Il diniego non richiedeva una motivazione particolare, essendo sufficiente la descrizione dell’opera e il richiamo al vincolo esistente. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima la disciplina regionale laziale, più restrittiva di quella statale, anche quanto agli effetti del vincolo sopravvenuto, e non irragionevole la distinzione tra abusi minori e maggiori. I capi relativi all’ordinanza di demolizione sono rimasti coperti da giudicato interno. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 3.000, oltre spese generali e accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003

    sono suscettibili di sanatoria solo se rientrano nelle tipologie minori e siano conformi agli strumenti urbanistici, previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo; gli abusi maggiori sono in ogni caso insanabili

    Nel terzo condono, la presenza di un vincolo paesaggistico o idrogeologico preclude la sanatoria degli abusi maggiori, anche in presenza di vincolo relativo e di conformità urbanistica.

  • art. 32, comma 26, l. 326/2003

    Richiamato dagli appellanti nell’ambito della disciplina del terzo condono; la decisione applica i limiti oggettivi derivanti dal comma 27.

  • allegato 1, tipologie nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, l. 326/2003

    tipologie minori nn. 4, 5 e 6; abusi maggiori nn. 1, 2 e 3

    La realizzazione di nuovo volume in ampliamento mediante veranda chiusa rientra nella tipologia 1, qualificata come abuso maggiore e quindi non condonabile in area vincolata.

  • art. 3, comma 1, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    La disciplina regionale laziale introduce un regime più restrittivo, prevedendo che anche il vincolo sopravvenuto determini la non condonabilità dell’opera abusiva.

  • art. 32 l. 47/1985

    Richiamato quale disciplina del parere dell’autorità preposta al vincolo per le opere suscettibili di sanatoria; tale meccanismo non consente comunque la sanatoria degli abusi maggiori ricadenti nell’ambito del terzo condono.

  • art. 134, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 42/2004

    Beni paesaggistici; Fossi

    Il vincolo paesaggistico di cui alla lett. a), derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico, è stato ritenuto sufficiente a precludere il condono dell’abuso maggiore, indipendentemente dall’ulteriore vincolo relativo ai corsi d’acqua.

  • art. 3 l. 241/1990

    La natura vincolata del diniego rende sufficiente la descrizione dell’opera e il richiamo al vincolo paesaggistico, senza necessità di una motivazione ulteriore.

  • art. 7 l. 1497/1939

    Richiamato quale fondamento storico della dichiarazione di notevole interesse pubblico poi riconducibile all’art. 134, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nel regime del terzo condono, gli abusi edilizi maggiori realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico o idrogeologico sono insanabili anche quando il vincolo comporti soltanto un’inedificabilità relativa e l’opera sia conforme agli strumenti urbanistici.
  • La sanatoria del terzo condono per opere realizzate in area vincolata è limitata agli abusi minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 alla l. 326/2003, purché sussistano anche la conformità urbanistica e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
  • La realizzazione di una nuova superficie o di nuova volumetria, quale una veranda chiusa costituente ampliamento, integra un abuso maggiore riconducibile alla tipologia 1 dell’allegato 1 alla l. 326/2003 e non può essere sanata mediante il terzo condono se l’area è paesaggisticamente vincolata.
  • Quando il diniego di condono è fondato sulla natura maggiore dell’abuso e sull’esistenza di un vincolo paesaggistico ostativo, il provvedimento ha natura vincolata e può essere adeguatamente motivato mediante la descrizione dell’opera e il richiamo al vincolo, senza una motivazione ulteriore particolarmente articolata.
  • Una disciplina regionale può restringere ulteriormente l’ambito applicativo del condono statale, anche prevedendo la non condonabilità dell’abuso in presenza di un vincolo paesaggistico sopravvenuto, purché la scelta persegua la tutela di valori costituzionalmente rilevanti e resti entro le competenze regionali.
  • In appello, i capi della sentenza di primo grado non espressamente impugnati passano in giudicato e non possono essere riesaminati dal giudice di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

Testo integrale

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