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Sentenza

Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502109

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ordinato l’accredito sulla carta elettronica del docente di complessivi 2.000 euro per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di 2.000 euro. Ha provato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Dalla documentazione prodotta non risultava l’adempimento dell’amministrazione. Il Ministero non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i requisiti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza e accertando l’inadempimento dell’amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Vicenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, autorizzandolo a delegare e subdelegare e stabilendo che intervenga, su istanza del ricorrente, entro ulteriori 60 giorni dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Non è stata riconosciuta, allo stato, un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché la nomina del commissario è stata ritenuta sufficiente a fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l’azione di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie all’esecuzione del giudicato, compresa la previsione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto il TAR non ha ritenuto, allo stato, di riconoscere tale ulteriore somma.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione costituisce requisito di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo giudiziale, la notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione obblighi puntuali, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato.
  • In caso di possibile ulteriore inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi intervenga su istanza dell’interessato dopo la scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta sufficiente, allo stato, a fronteggiare l’eventuale persistente inadempimento, senza che debba essere necessariamente riconosciuta anche una somma coercitiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potere

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