L.R. Lazio 12/2004
Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel Lazio, l’applicazione della sanatoria degli abusi edilizi del d.l. 269/2003, indicando tipologie sanabili, cause ostative, termini per presentare la domanda (entro il 10 dicembre 2004), documentazione, procedura, oblazione e oneri concessori maggiorati. Regola anche le domande già presentate e il recupero urbanistico di nuclei abusivi entro il 30 giugno 2007.
Sanatoria regionale degli illeciti edilizi nel Lazio
Sanatoria regionale degli illeciti edilizi nel Lazio
La legge regionale disciplina, nel territorio del Lazio, l’attuazione della sanatoria degli abusi edilizi prevista dalla normativa statale sul c.d. "condono edilizio" del 2003. Definisce le opere sanabili, le esclusioni, il procedimento comunale, gli importi dovuti e alcune misure di recupero urbanistico dei nuclei abusivi.
Ambito di applicazione e coordinamento con la normativa statale
La disciplina regionale si inserisce nell’attuazione dell’art. 32 del d.l. 269/2003, come convertito e successivamente modificato. Alla sanatoria si applicano, per quanto compatibili, anche le regole sostanziali e procedurali statali richiamate dalla legge regionale e dai relativi allegati.
Opere sanabili
Possono essere oggetto di sanatoria, se ultimate entro il 31 marzo 2003, diverse categorie di interventi abusivi, tra cui:
- opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, entro limiti di ampliamento volumetrico stabiliti dalla legge;
- nuove costruzioni a destinazione esclusivamente residenziale, con limiti differenti a seconda che l’immobile sia o meno prima casa del richiedente nel comune di residenza;
- opere destinate, per atto d’obbligo, a centri senza scopo di lucro per assistenza e cura di persone disagiate, entro specifici limiti volumetrici;
- opere conformi agli strumenti urbanistici approvati o adottati al 31 marzo 2003, nei limiti massimi di cubatura previsti dalla normativa statale;
- interventi di ristrutturazione edilizia, anche con aumento della superficie utile lorda entro i limiti previsti;
- interventi di restauro e risanamento conservativo, sia nelle zone omogenee A sia negli altri casi previsti;
- interventi di manutenzione straordinaria e opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o volume. Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di annullamento del titolo edilizio.
Cause ostative alla sanatoria
Non sono comunque sanabili:
- le opere realizzate su aree del demanio dello Stato, della Regione o degli enti locali, o da terzi su aree di proprietà di tali enti, per alcune categorie di interventi indicate dalla legge;
- le opere non conformi agli strumenti urbanistici realizzate su immobili soggetti a specifici vincoli di tutela, se non ricadono in piani urbanistici attuativi vigenti;
- il cambio di destinazione ad uso non residenziale di superfici originariamente destinate a parcheggio, anche pertinenziale, se non viene dimostrato il reperimento della medesima superficie da destinare a parcheggio.
Domanda di sanatoria e documentazione
La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 10 dicembre 2004, utilizzando il modello statale previsto per il condono. Può essere depositata al comune, trasmessa telematicamente se il comune lo consente, oppure inviata per raccomandata. Alla domanda devono essere allegati, secondo i casi:
- attestazione del pagamento dell’anticipazione dell’oblazione e degli oneri concessori;
- dichiarazione sostitutiva sulle opere e sullo stato dei lavori, con documentazione fotografica;
- perizia giurata e certificazione di idoneità statica per opere di maggiore consistenza volumetrica;
- certificato di residenza e dichiarazione sulla prima casa, nei casi agevolati;
- atto d’obbligo quinquennale? no, quindicennale: la destinazione a centro sociale senza scopo di lucro deve essere garantita per 15 anni dalla domanda, con trascrizione a cura del richiedente.
Istruttoria comunale e silenzio-assenso
Il comune verifica la completezza della domanda e può chiedere integrazioni, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. Se riscontra insufficienze nei pagamenti, comunica l’importo dovuto e la differenza da versare, che deve essere corrisposta entro 60 giorni. Se, conclusa l’istruttoria, il comune ritiene che la sanatoria non possa essere concessa, lo comunica con provvedimento motivato; l’interessato può presentare osservazioni entro 60 giorni. In presenza dei presupposti previsti dalla legge e trascorsi 36 mesi dalla scadenza dell’ultima rata degli oneri concessori senza provvedimento negativo, si forma il titolo in sanatoria per silenzio-assenso.
Oblazione e oneri concessori
L’oblazione statale è aumentata del 10%, salvo per le opere destinate a centri sociali senza scopo di lucro. Anche gli oneri concessori sono maggiorati, salvo le agevolazioni per prima casa e per i centri sociali:
- del 100% per nuove costruzioni e ampliamenti;
- del 50% per ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso e opere conformi agli strumenti urbanistici. Il pagamento avviene in tre rate: una anticipazione del 30% alla domanda e due successive rate entro termini diversi per oblazione e oneri concessori. Le somme eccedenti l’oblazione sono versate alla Regione; gli oneri concessori spettano ai comuni.
Recupero urbanistico degli insediamenti abusivi
I comuni interessati da insediamenti edilizi abusivi devono provvedere al recupero urbanistico entro il 30 giugno 2007 mediante varianti speciali, anche su proposta di soggetti pubblici o privati. L’obiettivo è l’inserimento territoriale e urbano, l’adeguata urbanizzazione primaria e secondaria e la disciplina dell’edilizia esistente, nel rispetto dei vincoli storici, artistici, archeologici, paesistici, ambientali e idrogeologici.
Domande già presentate prima dell’entrata in vigore
Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della legge restano valide ed efficaci se non è intervenuta rinuncia nei termini previsti. Per esse:
- le integrazioni documentali e il pagamento delle eventuali differenze rispetto ai nuovi importi devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2004;
- è possibile rinunciare entro il 30 novembre 2004 con comunicazione scritta al comune;
- in caso di nuova domanda, le somme già versate si scomputano da quanto dovuto secondo la legge regionale.
Aspetti finanziari e vigore
Per la vigilanza e il monitoraggio sull’abusivismo edilizio è istituito un fondo regionale nel bilancio 2004, alimentato con le somme di spettanza della Regione derivanti dall’oblazione. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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