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Sentenza

Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502086

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito, sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, della somma di euro 500,00, da spendere entro il ventiquattresimo mese decorrente dalla costituzione della carta. La ricorrente ha dedotto e documentato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha inoltre rappresentato il mancato adempimento dell'obbligazione risultante dal giudicato. Il Ministero non si è costituito e non è emerso che abbia eseguito la sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nel merito, dalla documentazione prodotta non risultava l'adempimento del Ministero. Il giudice ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente e provveda entro ulteriori 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza esercitata per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Subordina l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso quale requisito di ammissibilità.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Individua la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente sulla quale doveva essere accreditata la somma oggetto della condanna contenuta nel giudicato.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente prova il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell'amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, accertata l'assenza di adempimento dell'amministrazione rispetto agli obblighi puntualmente imposti dal giudicato, il giudice deve ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza della parte dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando il ricorrente abbia documentato il giudicato, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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