Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, concernente l’attivazione della carta docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza emessa dal Tribunale di Verona – Sezione Lavoro e notificata al Ministero. Nel corso del giudizio ha dato atto dell’attivazione della carta docenti, chiedendo quindi che fosse accertato tale adempimento e che il Ministero fosse condannato alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nel corso del giudizio l’amministrazione ha attivato la carta docenti, soddisfacendo la pretesa sostanziale oggetto del ricorso. Quanto alle spese, applicando il principio della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto il Ministero tenuto al rimborso, ma ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese in considerazione del comportamento processuale dell’amministrazione e dell’elevato numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Il Ministero è stato quindi condannato a rimborsare la restante metà delle spese, liquidata nell’importo indicato in dispositivo, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del ricorso per l’ottemperanza della sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel titolo giudiziale, viene meno la materia del contendere e il giudizio deve essere definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso ove il giudizio fosse proseguito.
- La soccombenza virtuale può condurre a una condanna dell’amministrazione alle spese solo parziale, qualora il giudice valorizzi il comportamento processuale della parte e la particolare complessità derivante dalla pendenza di numerosi procedimenti analoghi.
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