Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, che aveva ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente e accreditare euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza definitiva del Tribunale di Vicenza, Sezione lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato il Ministero a costituire in favore della docente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione prevista dalla normativa vigente, con accredito di complessivi euro 1.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile poiché è stato provato il passaggio in giudicato della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell'ottemperanza, ossia il giudicato del titolo da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, dalla documentazione prodotta non è risultata l'esecuzione delle obbligazioni imposte al Ministero dalla sentenza del giudice del lavoro. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e autorizzazione alla subdelega, disponendo che il commissario si attivi su istanza della ricorrente entro l'ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'Amministrazione è ammissibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione.
artt. 2, 5, 6 e 8 DPCM 28 novembre 2016
Le disposizioni individuano modalità e funzionalità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione e alimentazione costituivano oggetto dell'obbligo imposto dal giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, oggetto dell'obbligo di adempimento accertato nel titolo esecutivo.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a una sentenza pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell'Amministrazione, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando dagli atti non risulta l'adempimento delle obbligazioni imposte da un giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di eseguire il titolo entro un termine determinato.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, prevedendo che questi si attivi su istanza della parte vittoriosa e possa operare direttamente o tramite funzionari delegati.
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