Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attivazione e l’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e ad accreditare su di essa una somma determinata. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata in forma esecutiva al Ministero ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia e non si era costituito in giudizio, la ricorrente ha chiesto l’attuazione coattiva del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di legge. Ha inoltre affermato che l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. è esperibile anche per ottenere l’adempimento di obblighi derivanti da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’amministrazione non vi si sia conformata. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva fornito alcuna prova dell’adempimento e ha ordinato l’accredito della somma dovuta sul portafoglio “carta docente” entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta, da attivarsi su istanza della ricorrente dopo la scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato, anche quando il titolo da eseguire sia una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
La notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio previsto dalla norma costituiscono presupposti per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Individua la finalità della carta elettronica destinata all’aggiornamento e alla formazione dei docenti, sulla quale deve essere accreditata la somma riconosciuta dal giudicato.
artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplinano modalità e funzionalità della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, richiamate dal titolo giudiziale da eseguire.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’obbligo di conformazione grava su una pubblica amministrazione e questa non abbia adempiuto spontaneamente.
- La proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, nei casi previsti dalla legge, la notificazione della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, una volta accertata l’inesecuzione del giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione le concrete attività necessarie per dare attuazione alla statuizione giudiziale, fissando un termine ultimativo.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla persistente inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e a un’apposita istanza della parte interessata.
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