Cassazione Civile, Ordinanza n. 13098/2023 del 12/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società esercente stabilimenti balneari per l’anno d’imposta 2005, con recupero di maggiori ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, oltre sanzioni, e con imputazione per trasparenza ai soci ai fini IRPEF pro quota. L’Ufficio aveva svolto un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, anche sulla base degli studi di settore e di elementi ritenuti sintomatici di antieconomicità della gestione. In primo grado l’accertamento era stato ritenuto legittimo ma ridimensionato; in appello la CTR aveva confermato la legittimità dell’impostazione accertativa e quantificato diversamente i maggiori ricavi. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) carenza di motivazione e mancata reale sussunzione nell’art. 39; 2) violazione dell’obbligo di motivazione dell’avviso per non avere l’Ufficio recepito le giustificazioni del contribuente; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per asserita valorizzazione di fatti/prove non contestati; 4) errata applicazione dell’art. 39 e dell’onere della prova nell’accertamento analitico-induttivo; 5) violazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992. Nel corso del giudizio due ricorrenti hanno dichiarato di aderire alla definizione agevolata e di rinunciare al ricorso, mentre una socia ha insistito nel gravame.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società e del socio che avevano aderito alla definizione agevolata, ritenendo la rinuncia manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese tra tali parti e l’Agenzia. Quanto alla socia rimasta nel giudizio, la Corte ha rigettato il ricorso: ha ritenuto sanata la nullità della notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, perché l’Agenzia si era comunque costituita; ha dichiarato inammissibili tutti i motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata oppure miravano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. In particolare, la CTR aveva correttamente qualificato l’accertamento come analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e non su presunzioni supersemplici; aveva inoltre ritenuto che l’avviso fosse sufficientemente motivato e che le difese dell’Ufficio in appello non integrassero nuove eccezioni ma mere difese. La socia rimasta è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente l’accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti; non coincide con l’accertamento induttivo puro basato su presunzioni supersemplici.
Richiamato quale parametro dell’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte ribadisce che è sufficiente una motivazione che consenta al contribuente di conoscere la pretesa e le ragioni dell’atto.
art. 3, comma 1, L. n. 241/1990
Richiamato in tema di motivazione degli atti amministrativi; l’avviso è motivato se rende intelligibile il petitum e la causa petendi.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Norma evocata in relazione ai requisiti della sentenza tributaria; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la motivazione della CTR.
Richiamato come parametro di decisione conforme a diritto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
La sua violazione non può essere invocata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Evocato con riferimento alla motivazione della sentenza; la CTR è stata ritenuta invece adeguatamente motivata.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza, ma la censura è stata respinta per inammissibilità.
Il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all’Agenzia di svolgere mere difese e argomentazioni per contrastare le contestazioni del contribuente.
La nullità della notifica del ricorso può essere sanata mediante rinnovazione della notifica; nel caso concreto è stata sanata anche per effetto della costituzione dell’Agenzia.
Richiamato per evidenziare la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Richiamato solo per dare atto dell’adesione alla definizione agevolata e della conseguente rinuncia al ricorso da parte di alcuni ricorrenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata o se mira soltanto a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- L’accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 è legittimo quando l’Ufficio fonda la ripresa su presunzioni gravi, precise e concordanti e su elementi concreti, senza dover ricorrere alle presunzioni proprie dell’induttivo puro.
- L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto quando l’atto consente al contribuente di comprendere con precisione la pretesa tributaria, i suoi presupposti fattuali e giuridici e il percorso logico seguito dall’Amministrazione; non è necessario che l’Ufficio condivida o recepisca le giustificazioni offerte in contraddittorio.
- La dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata come strumento per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o per sovvertire gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico, non le mere difese o argomentazioni dirette a contestare la fondatezza delle deduzioni avversarie.
- La notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l’Avvocatura dello Stato, anziché presso la sede dell’Agenzia, è nulla e non inesistente, e la nullità è sanabile per costituzione della parte o per rinnovazione della notifica.
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