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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35934/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di due deliberazioni assembleari di un condominio: una del 22 giugno 2009, contestata dal condòmino per omessa convocazione, e una del 28 giugno 2012, con cui erano stati ratificati i lavori di rifacimento del tetto deliberati in precedenza. La corte d'appello aveva ritenuto annullabili entrambe le delibere e aveva escluso la cessazione della materia del contendere, osservando che la seconda assemblea si era limitata a sanare un vizio formale senza deliberare sugli stessi argomenti della prima. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2377, comma 8, c.c., sostenendo che la delibera del 2013 e le dichiarazioni del condòmino avrebbero fatto venir meno l'interesse all'impugnazione; 2) violazione dell'art. 1136 c.c., censurando l'annullamento della delibera del 28 giugno 2012 per mancata indicazione dei millesimi dei presenti e votanti; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su circostanze estranee al giudizio, in particolare sulla delibera del 2013, oggetto di altro processo, e su dichiarazioni non conoscibili in questa sede. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell'inammissibilità del primo, poiché restava intatta una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato considerato privo di reale attitudine censuratoria, risolvendosi nella richiesta di una diversa regolazione delle spese. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2377, comma 8, c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della sopravvenuta cessazione dell'interesse all'impugnazione della delibera, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché basata su fatti estranei al giudizio.

  • art. 1136 c.c.

    richiamato come norma sulla regolare costituzione e deliberazione assembleare; la censura relativa ai millesimi non è stata esaminata nel merito per l'assorbimento conseguente all'inammissibilità del primo motivo.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la condanna alle spese, ma il motivo è stato ritenuto non idoneo a censurare la decisione, perché si limitava a chiedere un diverso esito conseguente all'accoglimento del ricorso.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come parametro dei primi due motivi di ricorso.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    richiamato nel testo come criterio di filtro che consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta utilmente con un orientamento consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per l'effetto processuale della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'eventuale impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato in motivazione in funzione comparativa sulla logica del filtro processuale.

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato in via analogica nel ragionamento sul filtro di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    prevede, nei casi dovuti, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si fonda su circostanze di fatto estranee al perimetro del giudizio o non conoscibili dalla Corte perché riferite ad altro processo.
  • Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, l'inammissibilità di una censura non consente di caducare la sentenza se resta intatta almeno un'altra ratio non validamente contestata.
  • La censura sulle spese non è autosufficiente se si limita a prospettare una diversa regolazione delle spese subordinatamente all'accoglimento del ricorso, senza incidere sulla statuizione impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
  • Nel giudizio di cassazione il filtro di inammissibilità opera per ciascun motivo e mira a escludere ricorsi inconsistenti o non pertinenti al decisum impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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