Cassazione Civile, Ordinanza n. 35934/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due deliberazioni assembleari di un condominio: una del 22 giugno 2009, contestata dal condòmino per omessa convocazione, e una del 28 giugno 2012, con cui erano stati ratificati i lavori di rifacimento del tetto deliberati in precedenza. La corte d'appello aveva ritenuto annullabili entrambe le delibere e aveva escluso la cessazione della materia del contendere, osservando che la seconda assemblea si era limitata a sanare un vizio formale senza deliberare sugli stessi argomenti della prima. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 2377, comma 8, c.c., sostenendo che la delibera del 2013 e le dichiarazioni del condòmino avrebbero fatto venir meno l'interesse all'impugnazione; 2) violazione dell'art. 1136 c.c., censurando l'annullamento della delibera del 28 giugno 2012 per mancata indicazione dei millesimi dei presenti e votanti; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su circostanze estranee al giudizio, in particolare sulla delibera del 2013, oggetto di altro processo, e su dichiarazioni non conoscibili in questa sede. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto dell'inammissibilità del primo, poiché restava intatta una delle autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato considerato privo di reale attitudine censuratoria, risolvendosi nella richiesta di una diversa regolazione delle spese. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi della sopravvenuta cessazione dell'interesse all'impugnazione della delibera, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché basata su fatti estranei al giudizio.
richiamato come norma sulla regolare costituzione e deliberazione assembleare; la censura relativa ai millesimi non è stata esaminata nel merito per l'assorbimento conseguente all'inammissibilità del primo motivo.
richiamato per contestare la condanna alle spese, ma il motivo è stato ritenuto non idoneo a censurare la decisione, perché si limitava a chiedere un diverso esito conseguente all'accoglimento del ricorso.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge, utilizzata come parametro dei primi due motivi di ricorso.
richiamato nel testo come criterio di filtro che consente la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta utilmente con un orientamento consolidato.
richiamato solo per l'effetto processuale della declaratoria di inammissibilità ai fini dell'eventuale impugnazione incidentale tardiva.
richiamato in motivazione in funzione comparativa sulla logica del filtro processuale.
richiamato in via analogica nel ragionamento sul filtro di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
prevede, nei casi dovuti, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si fonda su circostanze di fatto estranee al perimetro del giudizio o non conoscibili dalla Corte perché riferite ad altro processo.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome, l'inammissibilità di una censura non consente di caducare la sentenza se resta intatta almeno un'altra ratio non validamente contestata.
- La censura sulle spese non è autosufficiente se si limita a prospettare una diversa regolazione delle spese subordinatamente all'accoglimento del ricorso, senza incidere sulla statuizione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
- Nel giudizio di cassazione il filtro di inammissibilità opera per ciascun motivo e mira a escludere ricorsi inconsistenti o non pertinenti al decisum impugnato.
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