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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32539/2025 del 13/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale per superamento del limite di velocità accertato con apparecchiatura telelaser su strada comunale, in violazione dell'art. 142, comma 9-bis, c.d.s., e da una successiva ordinanza prefettizia che ha disposto, quale sanzione accessoria, il divieto di guidare in Italia per sei mesi. Il destinatario delle sanzioni ha proposto due distinti ricorsi: uno contro il verbale relativo alla sanzione principale e uno contro l'ordinanza relativa alla sanzione accessoria. Nei giudizi di merito entrambi i ricorsi sono stati respinti. Con il primo ricorso per cassazione il trasgressore ha denunciato violazione degli artt. 221 e 313 c.p.c., sostenendo che il pagamento immediato in misura ridotta, eseguito nelle mani degli agenti, non poteva valere come accettazione della sanzione perché sarebbe stato imposto in violazione dell'art. 207 c.d.s.: essendo lui residente all'estero e alla guida di veicolo con targa estera, gli agenti avrebbero dovuto informarlo della facoltà di versare la cauzione prevista dall'art. 207, comma 2, c.d.s.; inoltre ha censurato il mancato esame e la mancata ammissione della querela di falso proposta sul verbale, assumendo che esso attestasse falsamente la volontà di pagare in misura ridotta anziché versare la cauzione. Con il secondo ricorso ha dedotto violazione dell'art. 202 c.d.s. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che anche per la sanzione accessoria il pagamento sarebbe stato frutto di violazione di legge e che il tribunale avrebbe trascurato le sue difese sulla scriminante dello stato di necessità, sulla errata taratura del telelaser e sull'illegittimità dello strumento di rilevazione. La Corte ha ritenuto riuniti i ricorsi e li ha entrambi rigettati: ha affermato che il pagamento in misura ridotta effettuato ai sensi dell'art. 202 c.d.s. preclude l'impugnazione della violazione e, quindi, anche delle sanzioni accessorie fondate su quella violazione; ha inoltre confermato l'inammissibilità della querela di falso, mancando l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità richiesta dall'art. 221, comma 2, c.p.c. e non essendo allegati dati probatori, neppure presuntivi, idonei a sorreggerla. Ha infine rilevato che le doglianze sulla violazione principale erano comunque precluse dal pagamento in misura ridotta e che i motivi non si confrontavano con la ratio decidendi delle sentenze impugnate.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, li ha esaminati congiuntamente e li ha integralmente rigettati. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla querela di falso e alla pretesa illegittimità del pagamento in misura ridotta, confermando che tale pagamento, compiuto nelle forme previste dall'art. 202 c.d.s., impedisce la contestazione giudiziale della violazione e delle relative conseguenze, incluse le sanzioni accessorie. Ha inoltre ritenuto che la querela di falso fosse inammissibile per difetto dell'indicazione degli elementi probatori richiesti dall'art. 221, comma 2, c.p.c. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell'amministrazione intimata; è stata invece data atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 9-bis, c.d.s.

    norma violata per il superamento del limite di velocità accertato mediante telelaser.

  • art. 202 c.d.s.

    il pagamento in misura ridotta, effettuato nei termini e nelle forme previste, preclude l'impugnazione della violazione contestata e delle doglianze relative anche alle sanzioni accessorie che da essa dipendono.

  • art. 207 c.d.s.

    per i veicoli immatricolati all'estero è ammesso il pagamento immediato in misura ridotta; la facoltà di versare cauzione è distinta e non risulta, nel caso, idonea a trasformare il pagamento eseguito in un atto impugnabile.

  • art. 221, comma 2, c.p.c.

    la querela di falso proposta in corso di causa deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, salvo che questa sia ictu oculi rilevabile dal documento.

  • art. 313 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale norma processuale relativa alla proposizione della querela di falso in udienza.

  • art. 335 c.p.c.

    la Corte richiama la regola della riunione delle impugnazioni soggettivamente e oggettivamente connesse.

  • art. 54 c.p.

    invocato dal ricorrente in relazione alla scriminante dello stato di necessità, ma la censura è stata ritenuta preclusa.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la pretesa preclusione impugnatoria avrebbe leso il diritto di difesa; la Corte non accoglie tale tesi.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato ai fini del contributo unificato dovuto in caso di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, quando effettuato secondo la disciplina dell'art. 202 c.d.s., opera come scelta alternativa rispetto all'impugnazione e preclude la contestazione giudiziale della violazione presupposta e delle conseguenti sanzioni accessorie.
  • La preclusione derivante dal pagamento in misura ridotta non può essere superata mediante censure che attengano al merito della violazione principale, se il pagamento stesso è stato accertato in modo documentale e non risulta dimostrata l'asserita illegittimità dell'operato degli agenti.
  • La querela di falso proposta in corso di causa è inammissibile o nulla se non indica, almeno in modo implicito ma riconoscibile, gli elementi probatori della falsità dedotta; non basta una mera allegazione apodittica o un rinvio generico a circostanze da verificare.
  • La sanzione accessoria fondata su un illecito principale non è autonomamente aggredibile mediante contestazioni che presuppongano il riesame dell'illecito ormai precluso dal pagamento in misura ridotta.
  • Quando il ricorso non si confronta con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla decisione effettivamente resa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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