Cassazione Civile, Ordinanza n. 15376/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società dichiarata non operativa ai sensi della disciplina sulle società di comodo aveva impugnato innanzi al giudice tributario: (i) il diniego di disapplicazione dell’applicazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994 emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno 2013; e (ii) cinque cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, relative a IRES 2012, IRES e IRAP 2013, IRAP e IRES 2014. La CTR aveva ritenuto impugnabile il diniego, ne aveva confermato l’illegittimità per il 2013 e, sulla base di tale statuizione, aveva annullato anche le cartelle, ritenendo assorbente l’illegittimità del diniego. L’Agenzia ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l’inimpugnabilità del diniego di interpello perché atto privo di natura provvedimentale; 2) violazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e dell’art. 2697 c.c., deducendo che la CTR avesse valorizzato circostanze non oggettive e avrebbe mal ripartito l’onere probatorio; 3) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le cartelle non potessero essere annullate perché fondate su dati dichiarati dalla stessa contribuente e perché la CTR non poteva entrare nel merito della debenza dei tributi in sede di impugnazione della cartella; 4) violazione dell’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2909 c.c., per avere la CTR esteso gli effetti della decisione relativa al 2013 agli anni 2012 e 2014, trascurando l’autonomia dei periodi d’imposta e i giudicati formatisi sulle istanze/interpelli relativi ad anni diversi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo, accolto il terzo e il quarto motivo nei limiti specificati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle cartelle di pagamento relative agli anni 2012 e 2014 e ha rinviato alla nuova composizione della CGT di secondo grado della Calabria per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. È rimasto fermo il passaggio in giudicato della decisione nella parte relativa all’anno d’imposta 2013, con conseguente conferma della non debenza delle somme iscritte a ruolo per tale annualità. La Corte ha affermato che il diniego definitivo di disapplicazione è impugnabile; che il motivo di ricorso n. 2 mascherava un’inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto; che, pur essendo legittimo il controllo automatizzato sulle somme dichiarate, la cartella ex art. 36-bis può essere contestata anche nel merito; e che lo status di società di comodo va accertato anno per anno, senza estendere automaticamente l’esito di un’annualità ad altre diverse annualità.
Norme richiamate
L’elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma è consentita un’interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata che consenta l’impugnazione del diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive.
art. 30, comma 1, l. n. 724/1994
La disciplina delle società di comodo richiede la verifica dei parametri di operatività e della sussistenza di eventuali condizioni oggettive di impedimento; lo status va accertato anno per anno.
L’onere della prova delle condizioni oggettive che impediscono l’operatività grava sul contribuente, ma la valutazione delle prove resta riservata al giudice di merito.
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
È legittimo il controllo automatizzato quando l’Amministrazione liquida somme sulla base dei dati dichiarati dal contribuente; tuttavia la cartella così emessa, se è il primo atto impositivo, può essere contestata anche nel merito.
art. 7, comma 1, d.P.R. n. 917/1986
Viene richiamato per ribadire il principio di autonomia dei periodi d’imposta, incompatibile con l’estensione automatica di un accertamento relativo a un’annualità ad altre annualità.
Il giudicato formatosi in rito ha effetti limitati al processo in cui è pronunciato e non si estende automaticamente al merito di annualità diverse.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno dell’interpretazione estensiva delle norme processuali in funzione della tutela giurisdizionale del contribuente.
art. 53 Cost.
È richiamato quale parametro di lettura costituzionalmente orientata delle regole sull’impugnabilità degli atti tributari.
art. 97 Cost.
È richiamato per valorizzare il buon andamento dell’amministrazione e la possibilità di sindacare atti con contenuto sostanzialmente impositivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario il diniego definitivo di disapplicazione di norme antielusive è impugnabile dal contribuente, anche se non espressamente incluso nell’elenco dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, quando porti a conoscenza una pretesa definita e le relative ragioni fattuali e giuridiche.
- In sede di legittimità il motivo che, sotto l’etichetta della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti è inammissibile; il sindacato di cassazione non consente di riesaminare il merito della ricostruzione probatoria.
- La cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 può essere contestata anche nel merito, poiché le dichiarazioni fiscali hanno natura di dichiarazioni di scienza e non sono irretrattabili; la difesa del contribuente non è limitata ai soli vizi formali dell’atto.
- Lo status di società di comodo non ha natura permanente: va verificato autonomamente per ciascun periodo d’imposta, senza poter estendere automaticamente l’esito di un’annualità ad anni precedenti o successivi.
- Un giudicato formatosi su questioni processuali o riferito a un diverso periodo d’imposta non consente, di per sé, di definire la debenza sostanziale dei tributi in annualità diverse, che richiedono un autonomo accertamento fattuale.
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