Cassazione Civile, Ordinanza n. 08340/2024 del 27/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
Il locatore aveva intimato sfratto per morosità per un locale di circa 40 mq concesso in locazione per uso deposito, sostenendo l’omesso pagamento di 30 mensilità e chiedendo convalida, rilascio, decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e, in subordine, ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. nonché risoluzione del contratto per inadempimento. I conduttori si erano opposti sostenendo invece che il rapporto fosse una locazione abitativa soggetta alla L. n. 431/1998, che l’immobile fosse arredato e adibito a residenza, che i canoni fossero stati pagati in contanti e che il locatore avesse rifiutato il pagamento, costringendoli a un’offerta reale. Rigettate le loro difese nei gradi di merito, ricorrevano per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 5 e 55 L. n. 392/1978 per avere la Corte d’appello ritenuto non revocabile l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 324 e 342 c.p.c. per avere ritenuto coperta da giudicato l’inammissibilità dell’istanza di termine di grazia, benché tale statuizione fosse stata appellata; 3) nullità della sentenza e omesso esame, per aver escluso il termine di grazia sul presupposto dell’incertezza circa la natura abitativa della locazione; 4) violazione degli artt. 1453 e 1456 c.c., 346, 112 e 115 c.p.c. e del contraddittorio, perché la Corte d’appello avrebbe confermato la risoluzione per inadempimento pur a fronte di una domanda originaria fondata su clausola risolutiva espressa; 5) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere ritenuto che il locatore avesse ritualmente riproposto in appello la domanda di risoluzione ordinaria ex art. 1453 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che l’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. è un provvedimento provvisorio, espressamente inimpugnabile, privo di giudicato autonomo e destinato ad essere assorbito dalla decisione di merito; ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, escludendo che fosse formato giudicato sulla statuizione di inammissibilità del termine di grazia, perché tale punto era stato specificamente impugnato. Tuttavia il secondo motivo non ha determinato cassazione, poiché la motivazione censurata costituiva una ratio aggiuntiva e non decisiva rispetto alla diversa ratio della decisione. Il terzo motivo è stato rigettato perché la Corte ha ritenuto che il giudice di merito si fosse limitato a richiamare la cognizione sommaria propria della fase di convalida e l’assenza di prova della natura abitativa, con una motivazione alternativa e assorbente. I motivi quarto e quinto sono stati ritenuti infondati: la Corte ha affermato che la Corte d’appello aveva correttamente applicato l’art. 346 c.p.c. nel ritenere riproposte le difese e la domanda subordinata di risoluzione ordinaria; la dedotta assenza di un valido richiamo alle difese di primo grado è stata considerata, in sostanza, denuncia di un errore di fatto da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione. È stata inoltre disposta la statuizione sul contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
L’ordinanza di rilascio emessa nella fase speciale del procedimento di convalida di sfratto è provvisoria, espressamente inimpugnabile e destinata ad essere assorbita dalla decisione di merito, senza passare in giudicato autonomamente.
L’ordinanza di rilascio, essendo espressamente dichiarata inimpugnabile dall’art. 665 c.p.c., è soggetta al regime dei provvedimenti revocabili dal giudice che procede nei limiti previsti dalla norma richiamata, ma resta comunque priva di autonoma stabilità decisoria.
È richiamato insieme all’art. 55 della stessa legge nel contesto della sanatoria della morosità nelle locazioni abitative.
Il termine di grazia per sanare la morosità è invocabile nelle locazioni abitative e non è applicabile alle locazioni ad uso diverso; la sua concessione dipende dalla natura del rapporto e dalla cognizione sommaria della fase di convalida.
È escluso il giudicato sulla statuizione di primo grado quando il capo sia stato specificamente impugnato.
L’impugnazione deve investire in modo specifico il capo di sentenza; nel caso concreto l’appello aveva effettivamente censurato il punto relativo al termine di grazia.
La domanda di risoluzione per inadempimento può essere riproposta in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c. se non rinunciata, anche in presenza di originaria allegazione di altra base risolutiva.
La sentenza richiama la clausola risolutiva espressa come originaria base della domanda, poi affiancata o recuperata in via di risoluzione ordinaria nel giudizio di merito.
Le domande e difese non accolte in primo grado devono essere ritualmente riproposte in appello per non intendersi rinunciate; la Corte ha ritenuto corretta la riproposizione operata dalla parte intimata.
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti delle domande e delle eccezioni ritualmente proposte; nel caso di specie non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La censura è stata respinta perché non è stato ravvisato un vizio decisorio nella valutazione delle allegazioni e delle difese delle parti.
I ricorrenti hanno articolato censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi; la Corte le ha esaminate nei limiti propri dei rispettivi vizi.
La deduzione circa l’erroneo esame del contenuto delle difese di appello integra, secondo la Corte, un errore di fatto denunciabile con revocazione e non con ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. nel procedimento di convalida di sfratto ha natura provvisoria, è espressamente inimpugnabile e viene assorbita dalla sentenza che definisce il giudizio di merito; non forma un autonomo giudicato e non può essere oggetto di una decisione di segno contrario in appello come se fosse un capo definitivo.
- Il termine di grazia per sanare la morosità ex art. 55 L. n. 392/1978 presuppone l’applicabilità della disciplina delle locazioni abitative e non è utilizzabile nelle locazioni ad uso diverso; la sua negazione può dipendere dalla valutazione sommaria della natura del rapporto compiuta nella fase speciale.
- La deduzione di un giudicato interno richiede che il capo non sia stato specificamente impugnato; ove la censura sia stata proposta in appello, il giudicato non si forma.
- La riproposizione in appello delle domande o difese non accolte in primo grado è idonea a conservarne la trattazione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; la critica in cassazione alla valutazione del contenuto di tali atti non può risolversi in una diversa lettura del fascicolo quando la doglianza attenga in realtà a un preteso errore di fatto.
- Quando una motivazione censurata costituisce soltanto una ratio aggiuntiva e non decisiva, l’eventuale fondatezza del motivo non comporta cassazione se la decisione resta sorretta da un’autonoma ratio non efficacemente investita.
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