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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35854/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomini)

La controversia

La controversia nasceva dalla richiesta di revisione delle tabelle millesimali di un edificio condominiale. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base di una consulenza tecnica che aveva ricalcolato i valori, ma la corte d'appello ha riformato la decisione e ha rigettato la domanda, rilevando che non era stato individuato alcun errore originario delle tabelle riferito al momento della loro approvazione e che il mutamento di destinazione d'uso di un locale non integrava, di per sé, il presupposto di revisione. I ricorrenti hanno censurato la sentenza di appello deducendo violazione degli artt. 112, 167, comma 2, 183, comma 6, n. 1, e 345, comma 2, c.p.c., sostenendo che la questione del mutamento di destinazione d'uso non era stata eccepita tempestivamente in primo grado e che, quindi, la corte territoriale l'avrebbe illegittimamente esaminata come eccezione in senso stretto, con lesione del diritto di difesa. Hanno inoltre contestato che la corte d'appello avesse valorizzato il mutamento di destinazione d'uso senza che ciò fosse idoneo, nel caso concreto, ad alterare i valori millesimali originari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione della corte d'appello secondo cui, ai fini della revisione delle tabelle millesimali ex art. 69 disp. att. c.c., occorre anzitutto l'accertamento di un errore obiettivo nelle tabelle originarie, riferito al momento della loro formazione, e che la consulenza tecnica non poteva sostituire tale verifica con un ricalcolo basato su valori attuali. Ha osservato che i ricorrenti non hanno efficacemente attaccato la ratio decisiva fondata sull'assenza di errore originario; pertanto, ogni ulteriore doglianza sulla diversa ipotesi della modifica per mutamento delle condizioni dell'edificio è rimasta assorbita o comunque preclusa. La Corte ha anche chiarito che la questione relativa al mutamento di destinazione d'uso non integrava una eccezione in senso stretto, ma una mera difesa/contestazione fattuale, quindi ammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 69 disp. att. c.c.

    La revisione delle tabelle millesimali è ammessa solo in presenza di un errore obiettivo nelle tabelle originarie oppure di sopravvenute modificazioni rilevanti dell'edificio o delle singole porzioni che alterino in modo significativo l'originaria proporzione dei valori.

  • artt. 1428 e seguenti c.c.

    L'errore rilevante per la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l'errore-vizio del consenso.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per denunciare ultra/extra petizione, ma la Corte non vi ha ravvisato violazione decisiva.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di preclusioni difensive; la Corte ha escluso la tardività della questione esaminata.

  • art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro delle preclusioni assertive e difensive nel primo grado.

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    In appello sono precluse solo le eccezioni in senso stretto; le mere difese restano proponibili.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Parametro del vizio processuale dedotto con il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Dopo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La revisione delle tabelle millesimali richiede la prova di un errore originario oggettivo, riferito al momento della loro approvazione o formazione, e non può essere fondata su una mera rivalutazione effettuata con criteri o valori sopravvenuti.
  • L'errore che legittima la revisione delle tabelle millesimali non coincide con l'errore-vizio del consenso: rileva la divergenza obiettiva tra valore reale delle unità immobiliari e valore tabellare attribuito.
  • Le sopravvenienze rilevanti ai fini della revisione devono consistere in alterazioni o modificazioni importanti dell'edificio o delle singole unità che incidano in modo apprezzabile sulla proporzione originaria dei valori; non ogni mutamento, neppure di destinazione d'uso, è di per sé sufficiente.
  • In cassazione il ricorrente deve censurare tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata; l'omessa critica di una ratio decisiva rende il ricorso inidoneo a conseguire la cassazione.
  • La distinzione tra eccezioni in senso stretto e mere difese si fonda sulla deduzione di un fatto nuovo impeditivo, modificativo o estintivo: la mera contestazione dei fatti costitutivi allegati dalla controparte resta proponibile ed è rilevabile anche in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiCompetenzaImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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