Cassazione Penale, Sentenza n. 34302/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per tre capi (A: art. 186 comma 7 d.lgs. 285/1992; B: art. 341-bis c.p.; C: art. 4 L. 110/1975) deducendo: 1) nullità/irregolarità della citazione a giudizio per omessa notifica del decreto di citazione; 2) violazione del termine minimo di comparizione in appello (40 giorni); 3) intervenuta prescrizione dei reati A e C tra lettura del dispositivo e deposito della motivazione; 4) nullità per omessa informazione della facoltà di avere un difensore prima dell'accertamento etilometrico; 5) inutilizzabilità degli accertamenti urgenti per mancato rispetto della procedura ex art. 186 C.d.S. con conseguente legittimità del rifiuto; 6) insussistenza del reato di oltraggio/ingiurie (art. 341-bis) per mancanza di offesa e per assenza della pluralità di persone; 7) insufficiente riscontro circa la giustificazione del porto degli oggetti ex capo C.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato eccetto per la declaratoria di prescrizione dei reati indicati ai capi A e C. In particolare: - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati A e C e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tali capi; ha eliminato la relativa pena principale e la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente per anni due), indicando che la pronuncia di estinzione per prescrizione esclude l'applicabilità di sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale (competenza al prefetto); - ha ritenuto infondati i motivi relativi a notifica/citazione e al termine a comparire; - ha respinto le censure sul reato B (art. 341-bis), confermando la responsabilità e precisando che l'offesa e la presenza di più persone erano accertate; - ha computato i termini di prescrizione tenendo conto delle sospensioni previste dalla legge "Orlando" (L. 23/6/2017 n.103) e di ulteriori sospensioni processuali, individuando lo spirare della prescrizione per i capi A e C nel 12/11/2024; - ha rideterminato la pena finale in considerazione dell'eliminazione delle pene relative ai capi A e C, fissando la pena residua per il capo B in mesi quattro di reclusione. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente ai capi A e C e, per l'effetto, è stata revocata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
reato di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto estinto per prescrizione il reato ascritto al capo A
norma contestata per il capo B; la Corte ha ritenuto sussistente la condotta offensiva verso pubblici ufficiali e la presenza di più persone
illecito relativo al porto/possesso di oggetti attinenti alle armi (capo C); dichiarato prescritto nel caso concreto
art. 178, 179, 552, 161 cod. proc. pen.
richiamati in relazione alla regolarità della notifica della citazione e dei successivi atti; la Corte ha ritenuto regolare la citazione per le udienze indicate
art. 420-bis, 598-ter, 601 cod. proc. pen.
richiamati nelle doglianze sul termine di comparizione e sull'effetto delle nullità; la Corte ha ritenuto irrilevanti le doglianze alla luce della normativa applicabile
disciplina della estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha verificato il decorso dei termini applicando il momento della lettura del dispositivo come istante decisivo
sospensione del corso della prescrizione; la Corte ha applicato la disciplina introdotta dalla L. 23/6/2017 n.103 per i reati commessi nel periodo pertinente
L. 23/6/2017 n.103 (cd. Orlando)
ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione applicata ai reati commessi fra 3/8/2017 e 31/12/2019; la Corte ha seguito l'interpretazione delle Sezioni Unite (Polichetti) sulla sua applicabilità
L. 9/1/2019 n.3 (cd. Bonafede) e L. 27/11/2021 n.134 (cd. Cartabia)
richiamate nel contesto della evoluzione normativa sul computo della prescrizione; la Corte ha precisato che non hanno effetto retroattivo che alteri l'applicabilità della L. 103 al caso
art. 601 cod. proc. pen. e d.lgs. 10/10/2022 n.150 (art. 34 lett. g)
disciplina del termine minimo a comparire in appello (40 giorni); la Corte ha ritenuto applicabile la nuova norma solo agli atti d'impugnazione proposti dal 1/7/2024
principio di inutilizzabilità delle prove conseguenti a violazioni rilevanti della procedura; invocato dal ricorrente per gli accertamenti urgenti, la Corte ha ritenuto le censure assorbite o non fondate
richiamato in relazione alle condizioni in cui l'accertamento urgente può essere disposto; in assenza delle condizioni l'eccezione può portare all'assorbimento per prescrizione
consentire la rideterminazione della pena quando alcune pene vengono eliminate; applicata per fissare la pena residua in base al solo capo B
Giurisprudenza: Sez. U, sentenza "Polichetti"
Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024
interpretazione circa l'ambito temporale di applicazione della sospensione della prescrizione introdotta dalla L. 103/2017; la Corte di cassazione ha ritenuto vincolante tale indirizzo per la questione qui trattata
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015 (Piredda)
principio secondo cui l'estinzione per prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza impedisce al giudice penale di applicare sanzioni amministrative accessorie
Massime di principio
- La prescrizione si computa, ai fini dell'estinzione, dal momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna (momento decisivo), non dal deposito della motivazione.
- Le sospensioni previste dalla normativa (es. L. 103/2017) sono rilevanti per il calcolo della prescrizione; occorre verificare con attenzione l'ambito temporale di applicazione delle novelle legislative e la giurisprudenza di legittimità che interpreta tali ambiti.
- L'intervenuta prescrizione di un reato preclude al giudice penale di irrogare sanzioni amministrative accessorie correlate a quel reato; la competenza alla sanzione amministrativa può quindi spettare all'autorità amministrativa (prefetto).
- Le nullità processuali che non siano rilevabili d'ufficio richiedono tempestiva eccezione difensiva in udienza; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile o sanata.
- Le contestazioni sulla legittimità degli accertamenti urgenti (es. etilometro) per vizi procedurali possono comportare l'inutilizzabilità delle risultanze solo se la violazione incide sulle condizioni previste dalla legge; la valutazione è fatta caso per caso.
- Le modifiche normative sui termini processuali (es. termine minimo a comparire in appello) possono avere efficacia temporale limitata: verificare la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie per capire se siano applicabili al singolo impugnazione.
- Le Sezioni Unite esprimono un indirizzo vincolante per le Sezioni semplici della Corte di cassazione; eccezioni interpretative da parte di altri giudici richiedono la rimessione alle Sezioni Unite o motivazioni solide per discostarsene.
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