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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34290/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale (art. 609-octies c.p.) e, per uno di essi, anche del reato di cessione di stupefacenti (art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990). I motivi di ricorso censurano la valutazione della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa (anche alla luce della sua psicopatologia e dell'uso di stupefacenti), la presunta illogicità nella valutazione delle modalità temporali e ambientali del fatto, la mancata analisi dei reperti biologici e una presunta errata lettura delle intercettazioni e delle telefonate successive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza, ritenendo che essi si limitino a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio e a criticare valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito coerente e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto non decisivo il mancato esame biologico dei reperti per il tempo intercorso e ha confermato la valutazione sulla psicopatologia e sulle telefonate. Per dichiarata inammissibilità sono state liquidate le spese e imposto il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000, ex art. 616 c.p.p. e con riferimento alla facoltà di aumento prevista dall'art. 1, co. 64, L. n. 103/2017.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata come parametro di inquadramento dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito non sindacabili e non configurassero una illogicità manifesta idonea a rendere ammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre l'onere delle spese a carico dei ricorrenti a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017

    Richiamata per giustificare l'aumento dell'importo da versare alla Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di incremento prevista dalla norma.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma penale collegata alla imputazione concorrente; citata nell'ambito della ricostruzione delle fattispecie per le quali gli imputati erano stati condannati in primo grado.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, richiamata tra i capi di imputazione; la sua applicazione è stata oggetto di valutazione di merito che la Cassazione non ha ritenuto viziata in modo manifesto.

  • art. 609-octies cod. pen.

    Norma che incrimina la violenza sessuale di gruppo; la Corte ha confermato che la decisione di merito, nel ritenere sussistente la fattispecie, ha fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione della prova è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare la credibilità dei testi, salvo che emerga una illogicità manifesta o una contraddizione palese nella motivazione.
  • La deposizione della persona offesa nei reati sessuali può costituire "prova piena": può essere da sola idonea a fondare la condanna, purché il giudice di merito ne valuti con rigore la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca e fornisca motivazione non contraddittoria.
  • La mancata analisi biologica di reperti può essere giustificata se è trascorso un tempo tale da rendere il risultato neutro o non significativo; l'omissione non è automaticamente vizio se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
  • Una patologia psichica della persona offesa non comporta di per sé inattendibilità: occorre valutare specificamente se e come essa abbia inciso sull'esame della realtà, e il giudice di merito deve motivare la valutazione degli accertamenti specialistici.
  • Perché un motivo di ricorso per vizio di motivazione sia ammissibile in Cassazione non basta proporre una diversa lettura dei fatti: è necessario dimostrare l'assenza di un apparato logico-argomentativo o l'esistenza di una illogicità evidente nella motivazione di merito.
  • Le critiche fondate su ricostruzioni alternative dei tempi, delle modalità o delle intercettazioni devono mostrare come tali elementi rendano logicamente impossibile la decisione adottata, diversamente restano questioni di merito non sindacabili in Cassazione.

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