Cassazione Penale, Sentenza n. 34290/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha ritenuti responsabili del reato di violenza sessuale (art. 609-octies c.p.) e, per uno di essi, anche del reato di cessione di stupefacenti (art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990). I motivi di ricorso censurano la valutazione della credibilità e dell'attendibilità della persona offesa (anche alla luce della sua psicopatologia e dell'uso di stupefacenti), la presunta illogicità nella valutazione delle modalità temporali e ambientali del fatto, la mancata analisi dei reperti biologici e una presunta errata lettura delle intercettazioni e delle telefonate successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza, ritenendo che essi si limitino a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio e a criticare valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito coerente e priva di illogicità manifeste, ha ritenuto non decisivo il mancato esame biologico dei reperti per il tempo intercorso e ha confermato la valutazione sulla psicopatologia e sulle telefonate. Per dichiarata inammissibilità sono state liquidate le spese e imposto il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000, ex art. 616 c.p.p. e con riferimento alla facoltà di aumento prevista dall'art. 1, co. 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
La norma è stata richiamata come parametro di inquadramento dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito non sindacabili e non configurassero una illogicità manifesta idonea a rendere ammissibile il ricorso.
Applicata per disporre l'onere delle spese a carico dei ricorrenti a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Richiamata per giustificare l'aumento dell'importo da versare alla Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di incremento prevista dalla norma.
Norma penale collegata alla imputazione concorrente; citata nell'ambito della ricostruzione delle fattispecie per le quali gli imputati erano stati condannati in primo grado.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, richiamata tra i capi di imputazione; la sua applicazione è stata oggetto di valutazione di merito che la Cassazione non ha ritenuto viziata in modo manifesto.
Norma che incrimina la violenza sessuale di gruppo; la Corte ha confermato che la decisione di merito, nel ritenere sussistente la fattispecie, ha fornito una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione sulla valutazione della prova è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito per riconsiderare la credibilità dei testi, salvo che emerga una illogicità manifesta o una contraddizione palese nella motivazione.
- La deposizione della persona offesa nei reati sessuali può costituire "prova piena": può essere da sola idonea a fondare la condanna, purché il giudice di merito ne valuti con rigore la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca e fornisca motivazione non contraddittoria.
- La mancata analisi biologica di reperti può essere giustificata se è trascorso un tempo tale da rendere il risultato neutro o non significativo; l'omissione non è automaticamente vizio se adeguatamente motivata dal giudice di merito.
- Una patologia psichica della persona offesa non comporta di per sé inattendibilità: occorre valutare specificamente se e come essa abbia inciso sull'esame della realtà, e il giudice di merito deve motivare la valutazione degli accertamenti specialistici.
- Perché un motivo di ricorso per vizio di motivazione sia ammissibile in Cassazione non basta proporre una diversa lettura dei fatti: è necessario dimostrare l'assenza di un apparato logico-argomentativo o l'esistenza di una illogicità evidente nella motivazione di merito.
- Le critiche fondate su ricostruzioni alternative dei tempi, delle modalità o delle intercettazioni devono mostrare come tali elementi rendano logicamente impossibile la decisione adottata, diversamente restano questioni di merito non sindacabili in Cassazione.
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