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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34294/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Angelo Galeandro deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per mancata derubricazione del reato da disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) alla fattispecie meno grave di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), sostenendo che la gravità non era tale da integrare il disastro. Giuseppe Galeandro deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per omesso riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), rilevando che la sua attività era una mera frazione marginale di una vicenda più ampia riconducibile al fratello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto il motivo di Angelo meramente di merito e non rinnovabile in sede di legittimità, non avendo il ricorrente contrastato la motivazione della Corte di appello né indicato elementi istruttori nuovi. Quanto a Giuseppe, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il rigetto dell'attenuante dell'art. 114 c.p., sul presupposto che la partecipazione non era così marginale da risultare trascurabile. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452-quater cod. pen.

    Fattispecie del disastro ambientale; la Corte di merito ha ritenuto che, per Angelo, sussistessero gli elementi di gravità richiesti dalla norma e la Cassazione ha considerato la censura di merito inammissibile.

  • art. 452-bis cod. pen.

    Fattispecie dell'inquinamento ambientale; la Corte di appello ha riqualificato la posizione di Giuseppe su questa norma e la Cassazione ha confermato la correttezza e la congruità della motivazione di merito.

  • artt. 7 e 8 d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4

    Norme amministrative/contravvenzionali sulla materia oggetto (protezione di specie marine/limitazioni alla raccolta); la Corte di appello le ha ritenute assorbite nella qualificazione penale applicata.

  • art. 114 cod. pen.

    Circostanza attenuante della minima partecipazione nel concorso di persone nel reato; la Corte ha ricordato che per riconoscerla è necessario un ruolo del tutto marginale e trascurabile nell'economia del delitto, requisito non riscontrato per Giuseppe.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità, salvo colpa nella determinazione della causa; applicata per irrogare il pagamento di euro 3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Principio richiamato sulla misura dell'onere a carico del ricorrente in caso di inammissibilità: l'onere è dovuto a meno che non sussista colpa nella determinazione della causa; la Corte ha ritenuto che nella specie non sussistesse colpa.

Massime di principio

  • In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a contestazioni di merito prive di specifici profili di diritto: la gravità della valutazione dei fatti e il "bilancio" degli elementi di prova sono materia della fase di merito e non possono essere rinnovati in sede di legittimità.
  • Per ottenere la derubricazione di un reato ambientale è necessario censurare specificamente la motivazione del giudice di merito o evidenziare errori di diritto/valutazione non altrimenti sindacabili in Cassazione; semplici affermazioni sul minor grado di pericolosità non sono sufficienti.
  • L'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.) richiede che il contributo del reo sia effettivamente marginale e trascurabile rispetto all'evento: non basta una minore efficacia rispetto agli altri concorrentI.
  • La mancata contestazione puntuale della motivazione della sentenza impugnata (es. non confrontarsi con pagine/argomentazioni specifiche) espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità può comportare condanna alle spese e il pagamento di somme alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo che risulti colpa nella determinazione della causa; pertanto occorre valutare con cautela la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.
  • Per un ricorso in Cassazione efficace: concentrare i motivi su questioni di diritto, indicare esattamente le parti della motivazione impugnata e riferirsi a documenti o deposizioni presenti nel fascicolo che dimostrino l'errore di diritto o di motivazione.

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