Cassazione Penale, Sentenza n. 34296/2025 del 21/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Denunciava: 1) l'omessa applicazione dell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 1357/2014 e dell'Allegato del Regolamento (UE) 2017/997, sostenendo che tali atti impongano l'obbligo di analisi chimico-fisiche per qualificare le sostanze come rifiuti pericolosi e che i giudici di merito si siano limitati alle diciture sulle etichette dei bidoni senza analisi; 2) vizio di motivazione e travisamento circa la richiesta di riqualificazione della condotta, con la censura che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato la richiesta di riconoscere la natura istantanea della contravvenzione di abbandono (art. 256, comma 2) evitando invece la qualificazione come deposito incontrollato o altra fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato sia perche il motivo di gravame non aveva richiamato i Regolamenti indicati, sia perché, a giudizio della Corte, gli Allegati citati non impongono un obbligo cogente di analisi chimico-fisiche e il giudice può formare il proprio convincimento anche su altri elementi probatori (etichette, rilievi fotografici, sequestri, testimonianze, ispezioni). La sentenza di merito era quindi adeguatamente motivata e rilevava altresì che i contenitori possono essere qualificati come rifiuti pericolosi anche se il loro contenuto originario fosse stato rimosso. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito: la condotta accertata non aveva carattere di occasionalità tipico dell'abbandono meramente contravvenzionale ma mostrava elementi di perdurante presenza sul luogo, tale da integrare la fattispecie contestata; non vi è stato travisamento. Per effetto della declaratoria di inammissibilità e in assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente fissata in euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione
Allegato al Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014
Contiene le caratteristiche di pericolo per i rifiuti ma non impone un obbligo cogente di eseguire analisi chimico-fisiche; pertanto il giudice può valutare la pericolosità anche sulla base di altri elementi probatori
Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio
Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8/6/2017
Modifica l'allegato relativo alla caratteristica HP14 ecotossico della direttiva 2008/98/CE; anche tale allegato non prescrive un obbligo indifferibile di analisi per la qualificazione del rifiuto
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 2
art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Testo della contravvenzione per abbandono di rifiuti; la Corte ricorda che questa fattispecie ha natura istantanea e si configura per atti estemporanei, occasionali e di modesta entità, e che la qualificazione deve tenere conto della occasionalità e quantità
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 255
art. 255, d.lgs. n. 152/2006
Norma relativa al deposito incontrollato o discarica abusiva; la Corte sottolinea la distinzione tra condotta permanente e controllabile (deposito) e condotta estemporanea e occasionale (abbandono)
Direttiva 2008/98/CE
Allegato III della direttiva 2008/98/CE
Richiamata dai Regolamenti europei in materia di caratteristiche di pericolo; la interpretazione della Corte è che le modifiche/elenchi non impongono automaticamente obbligo di analisi giudiziale
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione delle conseguenze della inammissibilità: se non sussistono elementi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, valgono le regole ordinarie per la condanna alle spese e per il versamento previsto dall'art. 616 c.p.p.
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per Cassazione, il ricorrente sia condannato alle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo diverse determinazioni giudiziali
Massime di principio
- I regolamenti e gli allegati europei che elencano caratteristiche di pericolo non impongono automaticamente al giudice l'obbligo di disporre analisi chimico-fisiche: il giudicante può formare il proprio convincimento anche su base documentale, fotografica, testimoniale, ispezioni e sequestri
- Le etichette e i segni sui contenitori possono essere elementi idonei a dimostrare la natura pericolosa dei rifiuti o dei loro contenitori, salvo che il produttore dimostri il contrario
- L'onere della prova, ove si deduca che il contenuto attuale non corrisponde a quello indicato, grava su chi afferma l'alterazione: la mera ipotesi che il contenuto sia diverso non basta a escludere la pericolosità
- Va sempre valutata la natura della condotta per adeguata qualificazione: l'abbandono di rifiuti (art. 256, comma 2) è reato/contravvenzione istantaneo e occasionale; il deposito incontrollato o la discarica (art. 255) si configurano quando la condotta è duratura, mostra segni di controllo e carattere permanente
- In sede di impugnazione, i motivi devono contenere i richiami normativi e le censure specifiche: l'omissione di riferimenti a norme rilevanti può giustificare la mancata trattazione della questione da parte del giudice
- In caso di dichiarazione di inammissibilità della Cassazione, se non è ravvisabile colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è comunque tenuto alle spese e al versamento previsto dall'art. 616 c.p.p., secondo la discrezione del giudice
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