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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16962/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per reati di detenzione e cessione di cocaina (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), nonché per l'aggravante di "agevolazione dell'associazione mafiosa" (art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva inosservanza/erronea applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., insufficienti e contraddittorie motivazioni in ordine alla mancanza di prova della sua consapevolezza di favorire il sodalizio mafioso "Società foggiana", alla sua presunta estraneità all'organizzazione (rapporti limitati al solo Scopece), e chiedeva la revoca o la sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva (arresti domiciliari). Il ricorso era presentato in forma sintetica nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Bari che aveva riconosciuto l'aggravante dell'agevolazione mafiosa sulla base di un quadro indiziario complessivo: struttura monopolistica della "Società foggiana", frequenti contatti e colloqui (anche confidenziali) con esponenti apicali (Scopece, Russo), colloqui con il padre Matteo Rendine (figura intranea al sodalizio), riferimenti a percentuali sui profitti e al regime di monopolio, nonché altri elementi investigativi (es. dispositivi GPS sulle auto). La Corte ha ribadito che l'aggravante richiede consapevolezza e che quest'ultima è stata adeguatamente motivata. Ha inoltre confermato la corretta applicazione delle presunzioni cautelari ex art. 275 c.p.p. e la valutazione prognostica richiesta dall'art. 274 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; i fatti contestati sono riferiti a tale disposizione come reato base per l'accusa di traffico di cocaina.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante "agevolazione dell'associazione mafiosa": la Corte conferma che si tratta di una circostanza soggettiva che richiede la consapevolezza, diretta o riferibile, del favorire l'attività mafiosa; ritenuta soddisfatta sulla base del quadro indiziario complessivo.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola l'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): interpretata in senso prognostico (valutazione della possibilità di condotte reiterative sulla base di modalità, personalità e contesto), non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti di reato.

  • art. 275 c.p.p.

    Stabilisce le esigenze cautelari e, per i reati aggravati dall'agevolazione mafiosa, la doppia presunzione relativa (sussistenza delle esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere): la Corte ha ritenuto correttamente applicata la presunzione e adeguatamente motivata la misura custodiale.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti di sintesi nel ricorso incidentale: richiede che il motivo sia esposto nei limiti procedurali; la Corte ha ritenuto il ricorso generico e proposto per motivi non consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende per ricorso inammissibile: applicata dalla Corte nella misura indicata.

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente l'aggravante di "agevolazione mafiosa" è necessario contrastare il quadro indiziario complessivo, non solo singole intercettazioni: occorre mettere in discussione la prova circa la consapevolezza dell'aiuto al sodalizio con elementi concreti e circostanziati.
  • La valutazione delle esigenze cautelari è prognostica: il tempo trascorso dai fatti è solo uno degli elementi e non basta da solo a escludere il pericolo di reiterazione; il giudice valuta modalità, frequenza dei contatti, ruolo degli interlocutori, legami familiari e inserimento nel contesto criminale.
  • La doppia presunzione prevista per i reati con aggravante mafiosa (art. 275 c.p.p.) rende più arduo ottenere la sostituzione della custodia in carcere: il difensore deve fornire elementi positivi e specifici che escludano il pericolo di reiterazione o l'idoneità della custodia carceraria.
  • Nelle impugnazioni in sede di legittimità il sindacato sulla valutazione probatoria è limitato: la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice del merito, senza riesaminare i fatti in fatto.
  • Le argomentazioni difensive che si limitano a parcellizzare il materiale indiziario o a citare singoli colloqui senza inquadrare la loro valenza nel contesto rischiano di essere ritenute generiche e inammissibili; è meglio proporre una lettura complessiva e documentata degli elementi che scalfiscano la ricostruzione causale adottata dal giudice.
  • Fattori personali e ambientali (es. coabitazione con soggetti apicali, rapporti frequenti con affiliati, ruolo familiare noto) hanno grande rilevanza nella prognosi cautelare e devono essere affrontati con prove concrete per ottenere misure meno afflittive.

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