Cassazione Penale, Sentenza n. 16868/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale in quanto, a seguito di verifica, il nucleo familiare risultava aver percepito per l'anno 2021 un reddito complessivo superiore alla soglia prevista dall'art. 76 d.P.R. 115/2002 (euro 17.550,16), diverso da quanto autocertificato (euro 13.822,40). Rega deduceva: i) violazione del principio del contraddittorio (artt. 101 e ss. c.p.c.); ii) errore di diritto perché non è stata considerata la variazione in diminuzione del reddito nel 2022 comprovata da ISEE 2022 prodotto in primo grado, che avrebbe consentito l'accesso al beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: il provvedimento impugnato è stato notificato il 20/09/2023 e il ricorso per cassazione è stato depositato l'11/10/2023, oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 113 d.P.R. 115/2002. Non essendo stata riconosciuta l'assenza di colpa nella tardività (richiamata Corte cost. n.186/2000), il giudice ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese del Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000,00. Il merito delle doglianze sostanziali non è stato esaminato per ragioni di inammissibilità.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 76
soglia reddituale indicata pari a euro 17.550,16
La norma fissa la soglia di reddito per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato; il Tribunale ha ritenuto che il reddito familiare 2021 eccedesse tale soglia giustificando la revoca dell'ammissione.
d.P.R. 115/2002, art. 113
termine di venti giorni per proporre ricorso
Stabilisce il termine per impugnare i provvedimenti relativi al patrocinio a spese dello Stato; il giudice ha applicato rigidamente il termine, dichiarando inammissibile il ricorso depositato oltre i 20 giorni.
Codice di procedura civile, artt. 101 e ss.
Rinvocate dalla ricorrente per un presunto mancato rispetto del contraddittorio; tuttavia tali doglianze non sono state esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
Giurisprudenza costituzionale, Corte cost. sent. n.186/2000
Richiamata in riferimento alla possibilità di escludere l'applicazione delle sanzioni quando la tardività sia senza colpa; il giudice ha ritenuto che non sussistesse l'assenza di colpa nel caso concreto.
Massime di principio
- Le impugnative contro la revoca del patrocinio a spese dello Stato devono essere proposte entro il termine perentorio previsto dall'art. 113 d.P.R. 115/2002 (20 giorni dalla notificazione); il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità senza esame del merito.
- La revoca del patrocinio può basarsi su verifiche del reddito riferite a specifici periodi (es. reddito 2021): variazioni reddituali successive (es. ISEE 2022) vanno tempestivamente prodotte e, se rilevanti, presentate nei termini processuali utili per essere valutate.
- Se il ricorrente agisce tardivamente, è necessario dimostrare concretamente l'assenza di colpa per evitare sanzioni pecuniarie e condanne alle spese; l'onere probatorio su tale circostanza è a carico della parte tardiva.
- Le questioni procedurali (termine, ammissibilità) sono valutate prioritariamente dal giudice: quando un vizio procedurale è rilevante, le questioni di merito (contraddittorio, valutazione ISEE) possono rimanere inesaminate.
- Per difendersi in casi simili, è buona pratica: notificare e depositare i ricorsi entro i termini, allegare subito ogni documentazione comprovante variazioni reddituali rilevanti, e in caso di ritardo fornire giustificazioni dettagliate per dimostrare l'assenza di colpa.
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