Cassazione Penale, Sentenza n. 16863/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione della Corte d'appello di Caltanissetta unicamente con riferimento alla misura della pena, deducendo violazione dell'art.133 c.p. e difetto di motivazione. Sostengono che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valutato i parametri di individualizzazione della pena, in particolare la "capacità a delinquere", e che tale omissione avrebbe dovuto indurre a contenere la pena di base verso il minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Ha ritenuto legittima la discrezionalità dei giudici di merito nella dosimetria della pena, osservando che la motivazione fornita era sufficiente dato che la pena inflitta (2 anni) risultava congrua e comunque al di sotto della media tra minimo e massimo edittale calcolata dal giudice. È stata confermata in parte la decisione di merito che aveva disposto la non menzione della condanna nel certificato penale per richieste private e la concessione del beneficio dell'art.175 c.p. Sono stati altresì condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile.
Norme richiamate
art. 589 c.p., comma 2
prevista pena compresa tra i due e i sette anni di reclusione (modifica introdotta dal d.l. 28/05/2008, n.92)
Norma che disciplina l'omicidio colposo aggravato; la Corte ha fatto riferimento al relativo intervallo edittale per valutare la congruità della pena applicata, considerando correttamente la misura inflitta rispetto al minimo e al massimo edittale
art. 113 c.p.
Richiamato per la partecipazione a reato (concorso), è la norma penale che regola la responsabilità dei concorrenti; la sentenza di merito aveva inquadrato i ruoli dei due imputati alla luce di tale disposizione
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze, personalità, capacità a delinquere, ecc.). La Cassazione ha ricordato che il giudice di merito ha ampia discrezionalità e che, quando la pena è entro la fascia non eccedente la media edittale o è inferiore alla media, una motivazione anche sintetica (richiamo alla gravità del fatto o alla capacità a delinquere) è generalmente sufficiente
art. 175 c.p.
Beneficio costituito da una misura alternativa o attenuante/facilitazione della pena; la Corte d'appello ha concesso tale beneficio tenendo conto della mancanza di precedenti e della sua funzione rieducativa
d.l. 28/05/2008, n.92
Norma citata per la modifica del massimale sanzionatorio dell'art.589 c.p.; utilizzata per determinare la forbice edittale rilevante per la dosimetria della pena
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata in relazione alla quantificazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso e ha quantificato un importo equo
Massime di principio
- La determinazione della pena è rimessa in larga misura alla discrezionalità del giudice di merito: la Cassazione non sindaca le scelte valutative ove supportate da motivazione ed entro limiti non eccessivi
- Quando la pena inflitta è pari o inferiore alla media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente analitica: bastano richiami ai criteri di cui all'art.133 c.p. (gravità del fatto, capacità a delinquere, grado di colpa)
- Per contestare validamente la dosimetria della pena in Cassazione è necessario dimostrare un vizio motivazionale specifico o un evidente sproporzionamento rispetto alla fattispecie; mere affermazioni generiche sulla mancata valutazione dei criteri non sono sufficienti
- Il beneficio dell'art.175 c.p. può essere concesso in presenza di assenza di precedenti e se ritenuto funzionale alla rieducazione; la sua applicazione è valutata dal giudice di merito e difficilmente ribaltabile in cassazione se motivata
- In caso di ricorso manifestamente infondato la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente a spese e a un'ammenda in favore della Cassa delle Ammende
- La parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese in cassazione quando l'impugnazione dell'imputato riguarda solo la dosimetria della pena e l'eventuale accoglimento non potrebbe recare pregiudizio alla parte civile
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