Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16864/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino sostenendo un vizio di motivazione: i giudici di merito avrebbero ritenuto insussistente l'elemento oggettivo del furto in relazione agli ammanco di lamierino, basando la riforma su una svalutazione sistematica e frammentaria delle prove (in particolare dei calcoli e delle dichiarazioni aziendali che ricostruivano le quantità sottratte e il meccanismo di pesatura fraudolento). È stato richiamato il principio delle Sezioni Unite (sentenza Troise) secondo cui, quando l'appello assolve dopo una condanna, il giudice d'appello deve dare una motivazione puntuale e confutare le ragioni decisive che avevano sostenuto la condanna in primo grado. La censura ha rilevato che i giudici d'appello non hanno confrontato e confutato specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza di primo grado (calcoli aziendali, continuità degli ammanchi, assenza di altre spiegazioni), limitando invece la prova accertata a un solo episodio di pesata verificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia assolutoria, con effetti civili, per il reato di furto aggravato in continuazione contestato al capo A nei confronti di Colonna Donatangelo e Sibille Paolo (escluso l'episodio già estinto per prescrizione), ritenendo che la Corte d'appello non abbia fornito la motivazione puntuale richiesta dalla giurisprudenza e non si sia confrontata adeguatamente con le argomentazioni probatorie del primo grado. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p. al giudice competente per valore in grado di appello e demandato a quel giudice la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Codice penale - furto e concorso

    artt. 110, 81 comma 2, 624, 625 n.2, 61 n.7

    Gli articoli sono richiamati per la descrizione del reato contestato (furto aggravato, concorso e aggravanti). La Corte non ha ritenuto controverso il quadro normativo, ma la prova dell'elemento oggettivo e della responsabilità in concorso; l'aggravante della rilevanza del danno è stata esclusa dall'appello per la delimitazione degli episodi ritenuti provati.

  • Codice di procedura penale - assegnazione e rinvio

    art. 573, comma 1-bis c.p.p.; art. 622 c.p.p.

    Art. 573 comma 1-bis è stato richiamato nel quadro procedurale relativo all'assegnazione del ricorso in Corte di Cassazione; art. 622 c.p.p. è la norma che consente il rinvio per nuovo giudizio ordinando al giudice competente di procedere alla valutazione successiva.

  • Giurisprudenza (Sezioni Unite) - principio di motivazione in appello

    Sez. U, n.14800 del 21/12/2017 (sentenza Troise)

    Principio applicato quale parametro di correttezza motivazionale: il giudice d'appello che assolve dopo una condanna deve fornire motivazione puntuale, giustificando analiticamente la diversa valutazione delle prove dichiarative ritenute decisive in primo grado.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello che riformi una condanna in senso assolutorio deve fornire una motivazione analitica e puntuale, affrontando e confutando le ragioni probatorie del primo grado; la mancata analisi costituisce vizio di motivazione rilevante in Cassazione.
  • Ricostruzioni indiziarie basate su calcoli o deduzioni (es. quantità sottratte determinate per differenza di pesi) possono sostenere una condanna, ma richiedono che l'appello affronti nel merito la metodologia di calcolo e gli elementi tecnici prodotti in primo grado.
  • Per affermare il concorso e la continuazione tra più imputati è necessario dimostrare un 'collante' fattuale: accordo, disegno comune, ruolo di mandante o destinazione comune della refurtiva; l'assenza di questi elementi può portare a non poter imputare a ciascuno l'intero ammanco.
  • Anomalie ripetute e continuità temporale negli ammanchi rafforzano l'ipotesi di un sistema fraudolento, ma devono essere supportate da verifiche, registrazioni e controlli documentali che consentano riscontri oggettivi e non solo deduzioni.
  • La prescrizione può estinguere singoli episodi e modificare l'esito processuale in relazione a quei fatti, ma non impedisce il controllo da parte della Cassazione sulla correttezza della motivazione dei giudici di merito.
  • Nelle indagini con profili tecnici (pesature, registri, calcoli aziendali) è fondamentale documentare la metodologia, conservare registrazioni e produrre consulenze tecniche chiare affinché le deduzioni probatorie resistano al vaglio di impugnazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.