Cassazione Penale, Sentenza n. 16866/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna in opposizione a decreto penale per violazione dell'art. 186 cod. strada (guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche). La ricorrente censura l'applicazione illegittima dell'aumento di pena previsto dall'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada: il giudice di merito ha applicato l'aumento di un terzo sia alla componente detentiva sia alla componente pecuniaria, mentre la circostanza aggravante prevista dal comma 2-sexies influisce esclusivamente sull'aumento dell'ammenda e non sulla pena detentiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha ritenuto fondata la censura, annullando la parte della sentenza che aveva aumentato illegittimamente la pena detentiva. Procedendo ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., la Corte ha ricalcolato la pena: pena base 30 giorni di arresto e 1.250 euro di ammenda; applicato l'aumento previsto dal comma 2-sexies solo sull'ammenda (1.667 euro) e non sulla detenzione; poi applicata la diminuzione ex art. 62-bis c.p. portando la pena a 20 giorni di arresto ed euro 1.111 di ammenda. Tale pena è stata convertita in 50 ore di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, c.d.s.
Norme richiamate
Il comma 2-sexies costituisce una circostanza aggravante che comporta l'aumento della sola pena pecuniaria (ammenda) e non della pena detentiva; il comma 9-bis consente la conversione della pena detentiva/pecuniaria in lavori di pubblica utilità.
Prevede la diminuzione della pena per il reo del fatto previsto dall'art. 186 c.d.s.; la diminuzione è stata applicata dopo le modifiche alla misura della pena (aumento dell'ammenda), con conseguente ricalcolo complessivo.
art. 620 lett. l) Codice di Procedura Penale
Consente alla Corte di Cassazione di provvedere in sostituzione del giudice di merito a rideterminare la pena quando non vi è discrezionalità da esercitare; qui è stata utilizzata per ricalcolare correttamente le misure sanzionatorie.
Massime di principio
- Se una circostanza aggravante legislativamente incide solo sull'ammenda, il giudice non può aumentare la pena detentiva in virtù di quella circostanza: l'aumento va applicato esclusivamente alla componente pecuniaria.
- Se il giudice di merito applica erroneamente un aumento alla pena detentiva, la Corte di Cassazione può annullare la parte sanzionatoria e, quando non è richiesta valutazione discrezionale, rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620 c.p.p.
- Nella determinazione della pena composita (detentiva + ammenda) occorre rispettare l'ordine e l'ambito di applicazione delle norme: prima individuare la pena base, poi applicare le aggravanti e le attenuanti nei limiti stabiliti dalla legge e infine le eventuali misure di conversione.
- La riduzione ex art. 62-bis c.p. si applica dopo la determinazione degli aumenti legittimamente spettanti; il calcolo deve essere effettuato in modo coerente e motivato, evitando aumenti non consentiti.
- È possibile richiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis c.d.s., anche mediante ragguaglio tra pena detentiva e componente pecuniaria, quando la normativa lo prevede.
- Per la difesa: contestare tempestivamente l'illegittima estensione degli effetti di una aggravante oltre quanto previsto dalla norma (es. sull'arresto) e chiedere la rideterminazione della pena in caso di errore di calcolo o applicazione normativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16861/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16863/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16864/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16867/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16868/2024 del 23/04/2024
- Sentenza penale · 23 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16870/2024 del 23/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →