Cassazione Penale, Sentenza n. 16867/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) relativa a periodi di arresti domiciliari subiti in relazione a un procedimento per usura continuata e aggravata; i ricorrenti erano stati poi assolti con formula "perché il fatto non sussiste". La Corte di Appello aveva escluso la riparazione ritenendo sussistente la condizione ostativa della colpa grave, in quanto i ricorrenti avevano fatto transitare sui propri conti somme provenienti dalle presunte vittime dell'usura e le avevano redistribuite, creando un'apparenza di reato. Inoltre la Corte aveva condannato i ricorrenti al pagamento delle spese in favore del Ministero. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto (i) erronea qualificazione della condotta come gravemente colposa senza considerare che il dibattimento aveva escluso la responsabilità penale e (ii) illegittimità della condanna alle spese dato che il Ministero si era limitato a contestare il quantum e aveva chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso con riferimento al merito (confermando che la Corte d'Appello ha correttamente valutato, ex ante, che il transito e la redistribuzione di somme sui conti dei ricorrenti avevano creato un'apparenza di reato e costituivano condotta gravemente colposa ostativa alla riparazione). Tuttavia la Cassazione ha accolto il secondo motivo: ha annullato l'ordinanza limitatamente alla statuizione sulle spese in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo illegittima la condanna alle spese perché il Ministero aveva chiesto la compensazione (equiparata a rinuncia) e/o non aveva efficacemente contestato il merito in modo da qualificarsi soccombente; di conseguenza la statuizione sulle spese è stata eliminata senza liquidazione a favore del Ministero.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per vessatoria o ingiusta detenzione; utilizzata quale titolo della domanda di riparazione e per inquadrare l'autonomia del giudizio sul diritto all'indennizzo rispetto al processo penale.
Richiamato come criterio generale per la regolazione delle spese tra le parti nel procedimento di riparazione, in quanto quest'ultimo segue criteri civilistici per le spese processuali.
Richiamato per i limiti alla compensazione delle spese: il giudice può compensare le spese solo nei casi previsti dalla norma (soccombenza reciproca, novità della questione, gravi ed eccezionali ragioni).
Richiamato per il principio del "giudicato limitato" tra chiesto e pronunciato: la pronuncia in favore del Ministero sulla compensazione equivale a rinuncia e quindi non legittima una condanna del ricorrente al pagamento delle spese oltre quanto richiesto.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione valuta ex ante, con autonomia rispetto al giudizio penale, se la condotta dell'interessato abbia creato l'apparenza di fondatezza delle accuse e dunque possa avere legittimato la misure cautelare; non è necessario che quella condotta integri un reato accertato in sede di merito.
- L'esito assolutorio nel processo penale non impedisce automaticamente il rigetto della domanda di riparazione se esistono elementi che, considerati ex ante, evidenziano negligenza o comportamenti idonei a creare un grave quadro indiziario.
- Non possono essere valorizzati in sede di riparazione fatti che il giudice di merito ha espressamente escluso nel loro accadimento fattuale o ritenuti non provati oltre ogni ragionevole dubbio.
- Il semplice rapporto di parentela o la mera frequentazione non sono di per sé decisivi, ma l'utilizzo consapevole dei propri conti per far transitare e ridistribuire somme provenienti da debitori può costituire fattore che integra colpa grave, se privo di plausibile giustificazione e idoneo a creare uno "schermo" rispetto al reale finanziatore.
- Sul tema delle spese: quando l'Amministrazione costituita chiede espressamente la compensazione delle spese (ovvero si limita a contestare solo il quantum) tale richiesta deve essere considerata alla stregua di una rinuncia rispetto alla domanda di condanna alle spese; il giudice non può quindi superare i limiti della domanda e condannare il privato al pagamento di spese non richieste dall'Amministrazione.
- Se l'Avvocatura dello Stato non svolge una difesa effettiva e puntuale sui motivi decisivi, il giudice può non liquidare le spese a suo favore; viceversa, una costituzione attiva e contestativa può configurare contenzioso e determinare soccombenza dell'Amministrazione in caso di rigetto delle sue eccezioni.
- In situazioni simili è fondamentale documentare e provare ex ante la non conoscenza della provenienza del denaro o fornire plausibili giustificazioni per l'uso dei conti correnti per evitare che il fatto venga qualificato come condotta gravemente colposa idonea a ostare alla riparazione.
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