Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di PVC della Guardia di Finanza, l’Agenzia aveva notificato alla società un avviso di accertamento per Irap e Iva 2008, contestando, tra l’altro, costi per servizi infragruppo ritenuti indebitamente dedotti per difetto di certezza e inerenza, oltre ad altri rilievi poi non più centrali in cassazione. La CTP aveva accolto il ricorso solo parzialmente, e la CTR aveva poi rigettato gli appelli di entrambe le parti. In cassazione la società ha dedotto: 1) falsa applicazione delle norme sul consolidato fiscale nazionale, sostenendo che la CTR avesse confuso il consolidato con la procedura di Iva di gruppo, cui la società e le controllanti avrebbero aderito; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente/perplessa, perché la CTR avrebbe affermato, da un lato, che la CTP aveva rigettato il ricorso sul rilievo n. 4 per difetto di prova dell’adesione al consolidato e, dall’altro, che in appello la società aveva provato tale adesione con documentazione, senza spiegare perché il rilievo restasse confermato; 3) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992, per l’eventuale tardività del deposito del documento di adesione al regime opzionale, documento comunque producibile in appello. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo limitatamente alla denuncia di motivazione apparente, assorbendo gli altri.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze per difetto di legittimazione passiva; ha poi accolto il secondo motivo di ricorso, nei limiti della censura di motivazione apparente, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da una motivazione solo apparente e da affermazioni inconciliabili circa la prova dell’adesione al regime fiscale e il fondamento della conferma della ripresa sui costi per servizi infragruppo. Per l’effetto ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
attribuisce all’Agenzia delle entrate la legittimazione processuale nei giudizi tributari, con conseguente inammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero non legittimato.
richiamati dalla ricorrente per sostenere che la CTR avesse erroneamente applicato il consolidato fiscale nazionale invece della diversa procedura di Iva di gruppo.
indicato dalla ricorrente come norma della procedura di Iva di gruppo cui asseritamente le società avevano aderito.
richiamato per il principio di competenza nella deduzione dei costi; inoltre la ripresa riguardava la mancanza di certezza e inerenza dei costi infragruppo.
norma evocata per i requisiti di certezza e inerenza dei costi dedotti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del motivo di ricorso sull’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso sulla violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992.
consente la produzione di nuovi documenti in appello nel processo tributario.
art. 111 Cost.
impone la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali come requisito costituzionale minimo.
richiede l’indicazione della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiede, nel processo tributario, l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente esistente, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e le ragioni della decisione.
- Ricorre un vizio di motivazione apparente anche quando la sentenza contiene affermazioni irriducibilmente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, tali da non superare il minimo costituzionale di motivazione.
- Nel processo tributario il giudice di merito deve chiarire con precisione il fondamento della conferma o del rigetto della pretesa fiscale, specie quando la controversia dipenda dalla prova di un regime opzionale o di un’adesione a una procedura fiscale.
- La produzione in appello di documenti rilevanti non può essere ignorata dal giudice, e la decisione deve confrontarsi con il loro contenuto e con la loro incidenza sul thema decidendum.
- Il Ministero dell’economia e delle finanze è privo di legittimazione passiva nei giudizi tributari instaurati dopo il trasferimento delle funzioni all’Agenzia delle entrate, salvo specifiche ipotesi non emerse nel caso esaminato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01564/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01565/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01566/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01567/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01570/2024 del 16/01/2024
- ordinanza_civile · 16 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 01574/2024 del 16/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →