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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05480/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La vicenda trae origine da un rapporto relativo alla gestione di un servizio informativo/informatico per un comune, eseguito nel 2002 e protrattosi anche nel 2003 in forza di una proroga. La società fornitrice otteneva un decreto ingiuntivo per il residuo corrispettivo; il comune proponeva opposizione e, in altro giudizio riunito, la società chiedeva anche la condanna al pagamento delle somme maturate per il secondo semestre 2003 e fino al 26 novembre 2003. In primo grado il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque il comune al pagamento di un corrispettivo residuo e di un indennizzo. In appello il comune otteneva la riforma parziale: la corte territoriale riteneva improponibile la domanda ex art. 2041 c.c. per difetto di sussidiarietà, sostenendo che, per l’invalidità del contratto di proroga dovuta alla mancanza di forma scritta, il rapporto obbligatorio si fosse spostato ex lege dal comune ai funzionari/amministratori che avevano consentito la prestazione, in base all’art. 191, comma 4, d.lgs. 267/2000. Il fallimento ricorreva per cassazione con due motivi: primo, denunciando la violazione degli artt. 305 e 307 c.p.c. per avere la corte escluso l’estinzione del giudizio nonostante la pretesa tardività della riassunzione dopo il fallimento; secondo, deducendo la violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell’art. 191 T.U.E.L., sostenendo che la disciplina sul rapporto con amministratori/funzionari opera solo quando manchi l’impegno di spesa e non anche quando il contratto sia invalido per difetto di forma, ma l’impegno contabile e la copertura finanziaria risultino presenti, con conseguente erronea negazione dell’azione di arricchimento verso il comune. Il comune resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando: la mancata delibazione della tardività della domanda di indebito arricchimento e l’erronea conversione/riqualificazione della domanda originaria; inoltre, l’assenza di valida autorizzazione del giudice delegato alla costituzione in giudizio della curatela fallimentare. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo principale richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla decorrenza del termine di riassunzione dal momento in cui la dichiarazione di interruzione sia portata a conoscenza delle parti; ha accolto il secondo motivo, affermando che l’azione diretta contro amministratori/funzionari ex art. 191, comma 4, T.U.E.L. è configurabile solo in mancanza di impegno contabile e registrazione della spesa, non anche quando tali adempimenti vi siano ma il contratto sia invalido per difetto di forma scritta. In tali casi non opera il meccanismo di sostituzione legale del debitore, sicché il fornitore può agire per indebito arricchimento contro l’ente, ove ne ricorrano i presupposti. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del comune per difetto di autosufficienza e per le modalità contraddittorie delle censure. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale del fallimento, ha rigettato il primo e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del comune. Ha cassato la sentenza della Corte di appello di Bari e ha rinviato ad altra composizione della stessa Corte per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. Sul piano sostanziale, la Cassazione ha corretto il principio applicato in appello: l’azione diretta verso amministratori/funzionari ex art. 191, comma 4, T.U.E.L. non si estende ai casi di contratto invalido per difetto di forma scritta se l’impegno di spesa e la copertura finanziaria erano stati regolarmente acquisiti; in tale evenienza non è esclusa, in astratto, l’azione di indebito arricchimento contro il comune. È stato invece confermato che la riassunzione dopo il fallimento non era tardiva secondo il criterio della conoscenza legale dell’interruzione. Sul ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibili le censure sulla tardività della domanda e sull’autorizzazione del giudice delegato per difetto di specificità e per contraddittorietà delle doglianze.

Norme richiamate

  • art. 305 c.p.c.

    Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre dalla conoscenza della dichiarazione di interruzione da parte delle parti, non dalla sola pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento.

  • art. 307 c.p.c.

    Invocato per sostenere l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione; la Corte ha escluso la fondatezza della censura alla luce del principio sulla decorrenza del termine di riassunzione.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento è esperibile contro l’ente se non opera una diversa azione realmente praticabile; non è preclusa quando il titolo contrattuale è invalido per ragioni diverse dall’illiceità e non vi è la sostituzione legale prevista dall’art. 191 T.U.E.L.

  • art. 2042 c.c.

    La sussidiarietà va verificata in concreto rispetto alla reale azionabilità di un rimedio alternativo; la domanda di arricchimento è preclusa solo quando esista una diversa azione effettivamente esperibile, non quando tale meccanismo sia escluso dalla disciplina applicabile.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    L’azione diretta del fornitore contro amministratori/funzionari presuppone la mancanza di impegno contabile e della relativa registrazione; non opera quando tali requisiti esistano ma il contratto sia invalido per difetto di forma scritta.

  • art. 43, comma 3, l. fall.

    L’apertura del fallimento determina interruzione automatica del processo.

  • art. 52 l. fall.

    Richiamato per distinguere le ipotesi di improcedibilità delle domande di credito nel fallimento, non rilevanti nel caso di specie.

  • art. 93 l. fall.

    Richiamato quale norma concernente le domande di credito nel fallimento, non decisiva ai fini della decorrenza del termine di riassunzione.

  • art. 176, comma 2, c.p.c.

    Se la dichiarazione di interruzione è pronunciata in udienza, la conoscenza è immediata; altrimenti va portata a conoscenza delle parti secondo le forme di legge.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via generale nella disciplina dell’arricchimento e della prova dei presupposti della domanda, senza una specifica applicazione decisiva nel dispositivo.

  • art. 194, comma 1, lett. e), d.lgs. 267/2000

    La delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio presuppone un titolo valido a monte; non sana la mancanza di forma scritta del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, ove dovuto.

Massime di principio

  • L’azione diretta del fornitore contro amministratori, funzionari o dipendenti dell’ente locale, prevista dalla disciplina contabile degli enti locali, presuppone specificamente la mancanza dell’impegno di spesa e della sua registrazione; non può essere estesa alle ipotesi in cui la spesa sia stata regolarmente impegnata ma il contratto sia invalido per un diverso vizio formale.
  • Quando la disciplina speciale esclude l’azione diretta verso il funzionario e non consente una vera e propria azione alternativa contro il debitore contrattuale, l’azione generale di indebito arricchimento verso l’ente non è preclusa per difetto di sussidiarietà.
  • Ai fini dell’art. 2042 c.c., la sussidiarietà va apprezzata in relazione alla concreta esperibilità di un rimedio alternativo: la domanda di arricchimento è preclusa solo se l’attore dispone effettivamente di un’altra azione idonea a tutelarlo.
  • La invalidità del contratto per difetto di forma scritta non coincide, di per sé, con l’ipotesi disciplinata dall’art. 191, comma 4, T.U.E.L., che riguarda invece la spesa assunta senza il necessario impegno contabile.
  • Nel processo interrotto per fallimento, il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale dell’interruzione da parte delle parti, e non dalla sola esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che cumulino in modo contraddittorio omessa pronuncia, violazione di legge e difetto motivazionale senza delimitare in modo chiaro il vizio denunciato e senza rispettare l’autosufficienza del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàArricchimento senza causaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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