Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32198/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca poi incorporata da altro istituto per il saldo debitore di un conto corrente intestato ai debitori principali, con chiamata in causa della fideiussore per il limite garantito. Il Tribunale, all’esito di CTU, aveva accolto solo in parte l’opposizione, rideterminando il saldo dovuto. La Corte d’appello aveva poi respinto il gravame dei debitori e della garante, ritenendo: provata la comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ai sensi dello ius variandi; insussistente l’usura originaria; inammissibile perché nuova la censura sugli interessi moratori al 5%; infondate le doglianze sulla nullità della fideiussione, sia per asserito approfittamento dello stato di prostrazione psicofisica della garante, sia per contrasto con lo schema ABI e la normativa antitrust. I ricorrenti hanno proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione degli artt. 1325 c.c., 117 e 118 TUB e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avesse verificato la concreta sussistenza delle comunicazioni di modifica unilaterale e che estratti conto e scalari non potessero sostituire la prova della comunicazione formale; 2) violazione degli artt. 110 e 112 c.p.c. e 1957 c.c., deducendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto irrilevante la nullità parziale delle clausole fideiussorie, mentre essi avrebbero avuto interesse a farla valere anche in vista dell’eventuale eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione alla doglianza sull’usura originaria, assumendo che la motivazione della Corte d’appello fosse meramente assertiva e non avesse affrontato il tema del corretto parametro di confronto del tasso soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d’appello aveva accertato in fatto, anche mediante ragionamento presuntivo, l’avvenuta comunicazione delle variazioni contrattuali ex art. 118 TUB, e tale accertamento non è sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché non risultava specificato dove e come la questione della nullità parziale fosse stata effettivamente devoluta al giudice di merito; inoltre ha richiamato la natura di eccezione propria dell’eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. e la necessità, secondo le Sezioni Unite, di allegare tutti gli elementi necessari per il rilievo officioso della nullità parziale delle fideiussioni conformi allo schema ABI. Ha infine respinto il terzo motivo perché la motivazione della sentenza di merito non era apparente: la Corte territoriale aveva indicato il percorso logico seguito e si era basata sulle conclusioni del CTU, sicché la censura mirava soltanto a una rivalutazione del fatto. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità, oltre al pagamento della somma equitativa ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1325 c.c.

    richiamato dai ricorrenti quale norma sulla struttura del contratto, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione

  • art. 117 TUB

    richiamato per la disciplina delle condizioni contrattuali bancarie; la Corte non ha accolto la doglianza

  • art. 118 TUB

    la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente; la Corte ha ritenuto accertato in fatto che ciò fosse avvenuto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione probatoria del giudice di merito

  • art. 110 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo, senza accoglimento

  • art. 112 c.p.c.

    dedotto nel secondo motivo per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza accoglimento

  • art. 1957 c.c.

    l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria è eccezione propria e non mera difesa; il rilievo officioso della nullità non supera le preclusioni eventualmente già maturate

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la motivazione è apparente solo se manca un reale percorso argomentativo; nel caso concreto tale vizio è stato escluso

  • art. 156 comma 2 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. sulla nullità della sentenza per vizi motivazionali

  • art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

    parametro di deduzione delle violazioni di legge nei motivi di ricorso

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    parametro di deduzione della nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per qualificare come nuova e quindi inammissibile la censura sugli interessi moratori

  • art. 380-bis c.p.c.

    la decisione conforme alla proposta consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta, la Corte può condannare la parte soccombente a una somma equitativa e a una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base per la liquidazione delle spese secondo soccombenza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze sul contributo unificato

  • d.lgs. n. 385/1993

    citato come Testo unico bancario, nel quale si collocano gli artt. 117 e 118 richiamati

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    art. 3, comma 28, lett. g) e art. 52, comma 1

    richiamato per la riforma che ha introdotto la disciplina applicata dall’art. 380-bis c.p.c.

  • art. 35, comma 6, D.Lgs. n. 149/2022

    la disciplina è stata ritenuta immediatamente applicabile ai giudizi pendenti rientranti nel suo ambito

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato nel meccanismo decisorio successivo alla richiesta di decisione

  • art. 2048 c.c.

    non citato espressamente come norma applicata, ma la classificazione non lo richiede

Massime di principio

  • In tema di ius variandi bancario, la prova dell’avvenuta comunicazione delle variazioni delle condizioni contrattuali può essere desunta anche da elementi presuntivi, purché il ragionamento del giudice di merito sia logicamente coerente e completo; in cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto.
  • La censura di violazione dell’art. 118 TUB non può trasformarsi in contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito sulla prova delle comunicazioni al correntista.
  • Per dedurre utilmente la nullità parziale di una fideiussione conforme allo schema ABI è necessario allegare e dimostrare tutti gli elementi fattuali rilevanti, inclusi il tipo di fideiussione, il periodo di stipulazione, il provvedimento Banca d’Italia e la corrispondenza delle clausole invocate; non basta il mero richiamo astratto all’intesa anticoncorrenziale.
  • L’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; il rilievo officioso della nullità della clausola non elimina le eventuali preclusioni già maturate sull’eccezione.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi un effettivo percorso argomentativo idoneo a far comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisa dal ricorrente.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o delle conclusioni del CTU, se la sentenza di merito ha dato conto, in modo non meramente assertivo, delle ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoImpugnazioniProveFideiussione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.